CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avvocatura generale dello [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1169/01/18 depositata il 22/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1169/01/18 del 22/02/2018, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n.1366/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguitoCTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di unavviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta2008.Numero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoha riguardato Mercurio s.coop.r.l., società della quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] erasocio, con conseguente rideterminazione dell’imponibile in ragione dellamancata presentazione della dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] SC2009.1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la notificadell’avviso di accertamento al sig. [OSCURATO:PERSONA], effettuata con modalitàriconducibili all’art. 143 cod. proc. civ., era inesistente, sussistendo ipresupposti per l’irreperibilità relativa e non per quella assoluta; b) aseguito dell’estinzione della società il socio era responsabile dei debitisociali solo se venivano dimostrati i presupposti della sua responsabilità «ecioè che, in concreto, vi [fosse] stata distribuzione dell’attivo e che unaquota di quest’ultimo [fosse] stata riscossa e/o che [fossero] stati ricevutibeni sociali nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti allamessa in liquidazione. Ipotesi non verificatasi nel caso in esame».2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.156 del cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenutol’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, avendo il sig.[OSCURATO:PERSONA] regolarmente e tempestivamente impugnato l’atto impositivo.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’inesistenza dellanotificazione «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delleforme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso ditotale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta inNumero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/2026essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendoogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria dellanullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta daun soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilitàgiuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente eindividuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in sensolato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessadebba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazionemeramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». (Cass.S.U. n. 14916 del 20/07/2016).1.2.1. Sotto altro profilo, è noto che, da un lato, la notificazionedell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizioneintegrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica nondetermina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo ilcontribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali dilegge (Cass. n. 2203 del 30/01/2018; Cass. n. 21071 del 24/08/2018;Cass. n. 26310 del 29/09/2021); dall’altro, la nullità della notificazionedell’atto impositivo è suscettibile di sanatoria con effetti ex tunc a seguitodella tempestiva impugnazione da parte del contribuente (Cass. n. 16163del 16/06/2025; Cass. n. 17198 del 12/07/2017; Cass. n. 15554 del02/07/2009).1.3. Nel caso di specie, come si evince dal tenore della sentenzaimpugnata, la notificazione sarebbe stata erroneamente effettuata nelleforme dell’irreperibilità assoluta del destinatario anziché in quelledell’irreperibilità relativa. Peraltro, poiché un atto sicuramente qualificabilecome notificazione è stato chiaramente effettuato da soggetto a ciòNumero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/2026abilitato, deve escludersi - diversamente da quanto opinato dalcontroricorrente - l’inesistenza della notificazione, rientrando il viziodescritto dal giudice di appello nell’ampia categoria della nullità.1.4. Ne consegue che, essendo stato l’atto impositivo tempestivamenteimpugnato dal contribuente a dispetto della nullità della sua notificazione,opera senz’altro la sanatoria della nullità di cui si è detto.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. e dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, peravere la CTR erroneamente ritenuto che il socio non sia responsabile deidebiti della società estinta, non avendo l’Amministrazione finanziariacomprovato i presupposti di tale responsabilità.2.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.2.2. Soccorrono nella specie i principi da ultimo enunciati da Cass. S.U.n. 3625 del 12/02/2025, la quale ha affermato che: i) «per configurare laresponsabilità dei soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione aldebito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registrodelle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avvisodi accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60d.P.R. n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve provare, in casodi contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme inbase al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3,c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse adagire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci»; ii)«L'interesse ad agire dell'amministrazione finanziaria - quando fa valere,con apposito avviso di accertamento ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, la responsabilità dei soci per ildebito tributario della società estinta - non è escluso dalla mancatariscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché puòessere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e dirittiNumero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/2026che sono trasferiti ai soci, ancorché non ricompresi nel bilancio, o comel'escussione di garanzie»; iii) «Per configurare la responsabilità dei soci inrelazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazionedal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base albilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'amministrazionefinanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento neiconfronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602del 1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società,benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità disuccessori della società estinta».2.2.1. In buona sostanza, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sociosuccede in ogni caso alla società estinta e che lo stesso è responsabile deidebiti della società nei limiti di quanto percepito dal bilancio finale diliquidazione o anche oltre detti limiti, qualora venga accertata la presenzadi somme comunque percepite dal socio non contemplate in dettobilancio; tale responsabilità deve essere fatta valere dall’Amministrazionefinanziaria con un autonoma avviso di accertamento, nel quale vannocomprovati, ovviamente anche in via presuntiva, gli elementi connotantil’interesse ad agire e, cioè, la sussistenza delle somme comunqueacquisite dal socio ovvero la possibilità di escutere eventuali garanzie.2.2.2. Sotto altro profilo, è noto che una volta accertata la sussistenzadi una ristretta base partecipativa, gli utili conseguiti dalla societàvengono presuntivamente imputati ai soci nei limiti della loropartecipazione, spettando a questi ultimi la prova della mancatadistribuzione degli stessi ovvero del loro reinvestimento (cfr. Cass. n.21158 del 29/07/2024; Cass. n. 26317 del 19/11/2020; Cass. n. 16913del 11/08/2020; Cass. n. 33976 del 19/12/2019; Cass. n. 1947 del24/01/2019), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vitasocietaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazioneNumero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/2026e controllo ex art. 2476 cod. civ. (Cass. n. 10004 del 16/04/2025; Cass.n. 24907 del 09/09/2025; v. da ultimo Cass. n. 17215 del 01/06/2026).2.3. Nel caso di specie, AE ha notificato al socio, in considerazionedella responsabilità successoria dello stesso a seguito dell’estinzione dellasocietà, un avviso di accertamento con il quale ha proceduto allarideterminazione del reddito della società, presumendo che le sommeevase siano rimaste nell’attivo della società e distribuite ai soci al di fuoridel bilancio di liquidazione, in ragione del fatto che si tratti di società aristretta base sociale.2.4. Ne consegue che AE ha dimostrato, quanto meno in viapresuntiva, i presupposti fattuali della responsabilità del socio, notificandoallo stesso apposito avviso di accertamento, sia quale successore dellasocietà, sia quale responsabile pro quota, dei debiti sociali. È, dunque,privo di pregio il rilievo del contribuente in ordine alla mancata sussistenzadi un accertamento nei confronti della società, accertamento che è statoeffettuato contestualmente a quello nei confronti del socio successore.2.5. Inoltre, la CTR ha errato nel ritenere che l’interesse ad agiredell’Amministrazione finanziaria derivi unicamente dalla ripartizione disomme in favore del socio per come evincibili dal bilancio di liquidazione,senza indagare se detto interesse trovi fondamento nell’esistenza di unaripartizione extrabilancio in favore del socio successore derivante dallapresunzione di distribuzione degli utili conseguente all’affermata(dall’Amministrazione finanziaria) ristrettezza della base partecipativa.2.6. Spetterà, pertanto, al giudice del rinvio verificare l’effettivasussistenza della dedotta ristrettezza della base partecipativa e, dunque,dell’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio aisoci, gravando, invece, sul contribuente la prova - niente affatto diabolicaproprio in ragione della propria qualità di socio - della mancatadistribuzione degli utili ai soci, dell’eventuale reinvestimento degli stessiNumero registro generale 25168/2018Numero sezionale 4560/2026Numero di raccolta generale 17492/2026Data pubblicazione 02/06/2026ovvero della propria assoluta estraneità alla conduzione societaria neitermini precisati dalla giurisprudenza richiamata.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]