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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42198/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

I. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che affinchè possa ravvisarsi la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento, dimostrazione che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880); rilevato che non risulta affatto dimostrato che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda, di per sé non integrante un'oggettiva impossibilità di adempiere, fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, crisi che comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale per svariati anni a seguire essendo la dichiarazione di fallimento della società intervenuta nel 2016, fermo restando che la natura del dolo generico che caratterizza il reato in esame imponeva al ricorrente, come coerentemente rilevato dalla Corte distrettuale, di adottare le iniziative necessarie al fine di non incorrere nell'inadempimento tributario, penalmente rilevante, vuoi attraverso mirate strategie aziendali vuoi facendo ricorso anche al proprio patrimonio personale, fatti dei quali la difesa non fornisce alcuna evidenza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], compendiandosi nella prospettazione di enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che affinchè possa ravvisarsi la causa di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile ed imprevisto, nonché cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento, dimostrazione che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013 - dep. 24/04/2013, Giro, Rv. 255880); rilevato che non risulta affatto dimostrato che l'invocata crisi di liquidità dell'azienda, di per sé non integrante un'oggettiva impossibilità di adempiere, fosse legata a fattori improvvisi ed imprevedibili, crisi che comunque non aveva impedito il proseguimento dell'attività imprenditoriale per svariati anni a seguire essendo la dichiarazione di fallimento della società intervenuta nel 2016, fermo restando che la natura del dolo generico che caratterizza il reato in esame imponeva al ricorrente, come coerentemente rilevato dalla Corte distrettuale, di adottare le iniziative necessarie al fine di non incorrere nell'inadempimento tributario, penalmente rilevante, vuoi attraverso mirate strategie aziendali vuoi facendo ricorso anche al proprio patrimonio personale, fatti dei quali la difesa non fornisce alcuna evidenza; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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