Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32787/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 468, 482 in relazione all'art. 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa retrodatazione della commissione del reato con conseguente dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali in quanto la retrodatazione invocata dalla Difesa richiederebbe un accertamento di merito mai proposto precedentemente, nemmeno in sede di appello, e, pertanto, precluso in sede di legittimità.

Dunque, stante la coincidenza della data di commissione del reato con la data dell'accertamento, ovvero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione - in considerazione del riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale - pari ad anni 11 e mesi 3, maturerà solo in data 19 marzo 2028; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 468, 482 in relazione all'art. 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa retrodatazione della commissione del reato con conseguente dichiarazione di estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali in quanto la retrodatazione invocata dalla Difesa richiederebbe un accertamento di merito mai proposto precedentemente, nemmeno in sede di appello, e, pertanto, precluso in sede di legittimità. Dunque, stante la coincidenza della data di commissione del reato con la data dell'accertamento, ovvero il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione - in considerazione del riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale - pari ad anni 11 e mesi 3, maturerà solo in data 19 marzo 2028; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32787/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris