CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 03566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BENINCASA Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la doglianza sia radicalmente inammissibile, perché del tutto sfornitcvii argomentazioni a sostegno; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2024 Il cons li re estensore Il Presidente