CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, poiché secondo l'orientamento ermeneutico di questa Corte (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023 Wang, Rv. 284565 - 01) non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenti quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado; osservato che la difesa non ha dedotto alcunché sul punto dell'entità del ragguaglio della pena pecuniaria, peraltro destinata sicuramente a non superare, pur all'esito dell'operazione, la pena irrogata dal giudice di primo grado; che l'ulteriore motivo di ricorso non è consentito in quanto riferito ad una valutazione, quella attinente alla dosimetria sanzionatoria, che esula dal perimetro del giudizio di legittimità, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, tanto più che il parametro di critica (sproporzione nei trattamenti sanzionatori tra correi) risulta generico se riferito al solo parametro quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere E ensore [OSCURATO:PERSONA] «