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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 33160/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14518/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] D E P.0 S 1 I A A CACEI.1 28 LUG 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEo 0117R13 :.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14518/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso - attinente alla sussistenza del reato addebitato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/07/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] D E P.0 S 1 I A A CACEI.1 28 LUG 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEo 0117R13 :. CENTRALE 4)*-- 1 ^I ki`3--J1- U)a)ZL- U-Lte e)L\ ce/p- 4'k-e- LYI,Q;(te, p, 1.(LANt,jbArl'PAAQ. ,,e(-JA:AALMA- rikí ?)4 t/ 2\.C'2., -14,1/4/A eiL -rftw,\it l eu hk,,,k P ( t (A,t123 ucf,,, u< gxd,f--. AZ:7- Q tbe cfr 7 ( CC~- LA, 121( TV444-Qt- (c. • (4 91204+- sq2,2 Pols ft. Q- u.Q\[OSCURATO:PERSONA] g)ssp . 2P 22_ GLA, 60fe reivC.LIY\ ("cA" JÀ ole ei-M1 ca)). 9-ev\A- } 4 Wi( cisue-FAitt,e& QL-Rgilvv., &j,1( J\k.fv\prtg. ,t_ , 'X, , ZA, e_ fIÀ 6a7.ext:RA-fu (( _3) (L(a,: ) ii\AQA--,. v'Z_ ( Lr !,11,- 6-
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