CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 1963
Cassazione n. 00650/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/11/1963 avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, anche per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 07/07/2022 del Tribunale di Roma che ha confermato l'ordinanza in data 7/6/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen.. Deduce: 1.1. Con il ricorso a firma dell'[OSCURATO:PERSONA]: "Nullità dell'ordinanza impugnata, per violazione di legge, ex art. 606 lett. b) 'in relazione all'art. 416 bis c.p. e art. 274 e 275 c.p.p.', per vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità, ex art. 606 lett. e) c.p.p., in punto di riconoscimento della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Fronteggiabili esclusivamente con la custodia in carcere". Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. A tal proposito assume che il Tribunale non ha motivato sul punto, essendosi adagiato sul presupposto dell'esistenza della presunzione di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare prevista dall'art. 275 cod.proc.pen., pur in presenza di un fatto risalente all'anno 2010. La difesa sottolinea come l'obbligo di motivazione non possa essere disatteso quando -come nel caso in esame- intercorra un notevole lasso di tempo dalla commissione del fatto, ancor di più se il fatto non è riferibile a una c.d. mafia storica. Aggiunge che Ciarelli si è trovato in stato di detenzione negli ultimi dieci anni, così che mancano a suo carico elementi conducenti nel senso della sua condivisione del programma criminoso dell'odierna consorteria criminale, composta da membri di giovane età e appartenenti a una generazione diversa dalla sua. Osserva come a tal fine non possa valorizzarsi il tentativo di omicidio per cui Ciarelli è stato condannato e che è risalente a dodici anni or sono, tanto più in mancanza di prove quanto alla sua partecipazione al sodalizio. 1.2. Con il ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] vengono ripercorsi sostanzialmente i medesimi temi, rimarcandosi che «Ciarelli, inoltre, non ha mai fatto parte, a nessun titolo, di associazioni di tipo mafioso» né ha riportato condanna per tale titolo di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 1.1. Entrambi i ricorsi attaccano il provvedimento impugnato lamentando l'omessa e/o contraddittoria motivazione circa il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, in relazione a un fatto commesso dieci anni orsono, in quanto il Tribunale si sarebbe adagiato sulla presunzione di cui all'art. 275 cod.proc.pen., trascurando il tempo trascorso dalla commissione del fatto e non considerando che Ciarelli non ha mai riportato condanna per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. 1.2. Con riguardo alle questioni sottese al ricorso, va premesso che questa Corte ha ormai chiarito che «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è 2 A...t. Li, ...,•-_____, manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così da ultimo, tra molte, Sez. 2 - , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020 Cc., dep. il 2021, Barletta, Rv. 280566 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; nello stesso senso, Sez. 2 -, Sentenza n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). Quando vi sia una rilevante distanza temporale tra la data di commissione del fatto e l'applicazione della misura cautelare, dunque, il requisito dell'attualità deve essere verificato alla luce di elementi recenti -dotati della concretezza- significativi della persistenza -fino al momento dell'applicazione della misura cautelare- della pericolosità sociale pur manifestatasi con la condotta incriminata, risalente nel tempo. 1.3. Tali coordinate ermeneutiche sono state disattese dai giudici del provvedimento impugnato, che hanno parametrato il giudizio di attualità su elementi inidonei a rappresentare questa dilatazione nel tempo della pericolosità sociale, giacché il Tribunale ha valorizzato fatti a loro volta risalenti nel tempo, ovvero circostanze prive della richiesta concretezza. 1.3.1. Anzitutto, i giudici hanno valorizzato la condanna di Ciarelli per il delitto di tentativo di omicidio commesso ancor prima del delitto sottoposto all'odierno esame, risalendo anch'esso a circa tredici anni prima all'applicazione della misura cautelare e per il quale l'indagato si è trovato ristretto in carcere negli ultimi dieci anni, a seguito della condanna definitiva riportata per tale fatto. Proprio tale anteriorità rispetto al fatto in esame rende la commissione di tale delitto inidonea a dimostrare la dilatazione della pericolosità fino al momento dell'odierna applicazione della misura cautelare, essendo a tal fine logicamente necessari fatti successivi alla commissione dell'estorsione incriminata, visto che il giudizio di attualità è per sua natura proiettato verso il presente e verso il futuro, ma non verso il passato. 1.3.2. Parimenti ininfluente è la valorizzazione della pericolosità sociale siccome emergente dalla commissione del tentativo di estorsione in esame, visto che tale pericolosità è il punto di partenza della verifica richiesta al Tribunale, che ha proprio il compito di valutare se essa si sia conservata lungo un decennio, fino all'applicazione della misura cautelare. 1.3.3. Ancora, va rilevato come il tribunale attualizzi la pericolosità sociale valorizzando la partecipazione di Ciarelli a un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Tale partecipazione, però, non trova riscontro in atti, dovendosi rilevare come non risulti che l'indagato abbia riportato precedenti condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. e come lo stesso risulti cautelato nell'odierno procedimento soltanto per il reato di tentativo di estorsione, ma non anche per la sua partecipazione a un'associazione per delinquere di tipo mafioso. Da qui discende che il tribunale ha fondato il proprio giudizio di attualità - anche- sulla base di considerazioni prive di un sostrato di concretezza e, perciò, congetturali, quali «il concreto il vincolo di solidarietà verso la sua famiglia di appartenenza, sigillato con il sangue di una condanna omicidiaria, è talmente intenso da non venir meno solo per il decorso del tempo»; «il ruolo egemone all'interno» dell'associazione «connesso se non altro al prestigio acquisito e alla sua stessa anzianità, ed attestato dal ruolo svolto nella tentata estorsione di stampo mafioso», oggetto del presente procedimento. 1.3.4. I rilievi fin qui tracciati emergono anche in altra argomentazione sviluppata dal tribunale, là dove assume che la mancanza di elementi concreti a causa dello stato di detenzione «non consente neppure di valorizzare come dato positivo l'assenza di fatti recidivanti, assenza che non dipende da una libera scelta dell'indagato. In una simile situazione, il giudizio di pericolosità deve essere ancorato ad altri elementi e, sotto tale profilo, l'inclinazione a delinquere e a reiterare le condotte desumibile del coinvolgimento in un omicidio tentato e dell'organico inserimento in un'associazione a delinquere avente controllo sul territorio e operante con metodi mafiosi, ancor pericolosa e attiva -rendono il dato "passivo" del mero decorso del tempo inidoneo a far ritenere cessata la concreta pericolosità dell'indagato». Così argomentando, il tribunale supera la riconosciuta mancanza di elementi concreti con la valorizzazione di quel tentativo di omicidio e di quella partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, della cui inidoneità dimostrativa si è già detto nei punti precedenti, così perpetuando i vizi già rappresentati. 1.4. Da tutto quanto fin qui esposto emerge come il tribunale abbia eluso il compito di indicare elementi successivi alla condotta incriminata, dotati della concretezza, utili a rappresentare la persistenza della pericolosità sociale pur dimostrata dal tentativo di estorsione aggravata commesso nel 2010. Tanto porta all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale, che avrà il compito di verificare l'esistenza di elementi concreti idonei a rappresentare l'attualità della pericolosità sociale, tenendo conto delle direttrici ermeneutiche e dei rilievi sopra esposti. 2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm