CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2448-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro L'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 23945/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha fatto pervenire la seguente proposta: rilevato che: -questa Corte, con ordinanza n. 23945, pubblicata il 29/10/2020, rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] coop. A r. l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1582/2015; -[OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso straordinario ai sensi degli artt. 391ter e 395, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte, con la quale venne definito il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] che sia utile indugiare oltre sul contenuto del ricorso, con il quale il ricorrente addebita alla sentenza di primo grado errore decisivo, del quale sarebbe stato causa la trascrizione, a sua volta erronea, operata dal Conservatore, errore, quest’ultimo, scoperto recentissimamente , il ricorso, in evidente contrasto con il contenuto dell’arte. 391ter cod. proc. civ., invoca la revocazione del provvedimento di questa Corte, il quale limitatosi a rigettare il ricorso, non ha affatto “ deciso la causa nel merito ” . Ipotesi, quest’ultima, è appena il caso di soggiungere, contemplata dal comma 2 dell’art.384 cod. proc. civ. È del tutto evidente che l’art. 391 ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 17 del d. lgs. n. 40/2006, assicura la revocabilità delle decisioni di questa Corte, ai sensi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, co. 1, cod. proc. civ., nel solo caso in cui il Giudice della legittimità, cassata, in tutto o in parte la sentenza impugnata, sostituendosi a quello di merito, decida la causa nel merito. Non ricorrendo qui una tale evenienza lo strumento risulta invocato al di fuori dei casi contemplati dalla legge . [OSCURATO:PERSONA] condivide la riportata proposta. Non v’è luogo a statuizione sul capo delle spese poiché la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del