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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13376/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615-ter cod. pen. (capo b) ed altro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, oltre che essere affetto da conclamata genericità - in quanto affidato a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, idonei a congruamente illustrare l'atteggiarsi del vizio eccepito nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte - è, per quel che attiene alla questione dell'assorbimento del delitto di cui all'art. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615 - ter cod. pen. (capo b) -, non consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito — come desumibile dal tenore della massima relativa alla decisione evocata dal ricorrente, ossia che:« Il delitto di cui all'art. 615 -quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa. (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Rv. 276533 -, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rdamaglia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615-ter cod. pen. (capo b) ed altro; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, oltre che essere affetto da conclamata genericità - in quanto affidato a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, soprattutto perché connotate dall'assenza di addentellati concreti al testo della sentenza impugnata, idonei a congruamente illustrare l'atteggiarsi del vizio eccepito nella peculiare fattispecie portata all'esame della Corte - è, per quel che attiene alla questione dell'assorbimento del delitto di cui all'art. 615 - quater cod. pen. (capo a) e 615 - ter cod. pen. (capo b) -, non consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito — come desumibile dal tenore della massima relativa alla decisione evocata dal ricorrente, ossia che:« Il delitto di cui all'art. 615 -quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa. (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Rv. 276533 -, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] rdamaglia