CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - con il primo motivo il ricorrente censura la affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato contestato, mentre per il secondo deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è'inammissibile: - il primo motivo è inammissibile quanto al richiamo all'art. 34 d. Igs. 274 del 2000, non evocato nelle conclusioni davanti al Giudice di Pace; deduce, poi, circostanze di fatto in relazione all'ingresso irregolare del tutto prive di autosufficienza e congetturali; avanza considerazioni generiche in ordine ad approfondimenti non chiesti al Giudice di pace e nemmeno specificati, né chiesti nelle conclusioni; - il secondo motivo è inammissibile in quanto svolge considerazioni di merito, mentre la sentenza appare adeguatamente motivata in ordine alla misura della pena. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]