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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 44/2024

ECLI:EU:C:2024:843
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0633_RES

[OSCURATO:PERSONA]633/22

[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e AE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] SA [(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Portata – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento danni per lesione della reputazione di un club sportivo – Libertà d’espressione – Libertà di stampa – Violazione manifesta – Inclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 51, § 1; regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 43-45) (v. punti 41-44, 49, 50, 53-61, 66, 67, 70, 73, 74 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sul ricorso alla clausola di ordine pubblico per rifiutare l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro contraria alla libertà di stampa.

Nel dicembre 2006 il quotidiano [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un articolo, redatto da EE, giornalista dipendente di tale giornale, nel quale si affermava che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalsi dei servizi di un istigatore di una rete di doping nell’ambiente del ciclismo.

Numerosi media, in particolare in Spagna, hanno ripreso tale pubblicazione.

Lo stesso mese il quotidiano [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato, senza alcun commento, una lettera di smentita che gli era stata fatta pervenire dal [OSCURATO:PERSONA].

Nel maggio 2007 il [OSCURATO:PERSONA] e AE, un membro della sua equipe medica, hanno proposto un’azione di responsabilità dinanzi a un giudice spagnolo di primo grado, fondata sulla lesione al loro onore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] editrice du [OSCURATO:PERSONA] SA e di EE.

Tale giudice ha, da un lato, condannato questi ultimi a versare, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 300000 al [OSCURATO:PERSONA] e a un importo pari a EUR 30000 ad AE e, dall’altro, ordinato la pubblicazione di tale sentenza sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] nonché su un quotidiano spagnolo.

Tale sentenza è stata confermata in secondo grado e l’impugnazione proposta nei suoi confronti è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna).

Nel 2014, con due ordinanze, il giudice spagnolo di primo grado ha disposto l’esecuzione di tale sentenza della Corte suprema nonché il pagamento, oltre alle suddette somme in via principale, della somma di EUR 90000 a favore del [OSCURATO:PERSONA] e della somma di EUR 3000 a favore di AE, a titolo di interessi e spese.

Tale sentenza e tali ordinanze sono state dichiarate esecutive in Francia dal tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia).

Tuttavia, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato tali dichiarazioni, con la motivazione che l’esecuzione delle condanne violava in modo inaccettabile l’ordine pubblico internazionale francese, in quanto integrava una violazione della libertà di espressione.

Investita di un’impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dell’AE, la Corte di cassazione si interroga sulle condizioni alle quali l’esecuzione di una sentenza che condanna, come nel caso di specie, una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento di un danno morale, deve essere negata, in forza del regolamento Bruxelles I ( 1 ), per il motivo che essa costituisce una violazione manifesta della libertà di stampa, sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda il carattere eccezionale del ricorso alla clausola di ordine pubblico, prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento Bruxelles I, che è concepibile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione straniera contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto violerebbe un principio fondamentale del diritto interno di tale Stato membro o del diritto dell’Unione.

Al riguardo, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale e quella dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Ciò vale in particolare per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, ai quali un giudice nazionale deve conformarsi quando applica il regolamento Bruxelles I e, pertanto, attua il diritto dell’Unione ( 2 ).

Tuttavia, data l’importanza fondamentale del principio della fiducia reciproca, in tale attuazione gli Stati membri possono essere tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, salvo in casi eccezionali.

Pertanto, è solo nel caso in cui l’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto comporti una violazione manifesta di un diritto fondamentale, quale sancito dalla Carta, che l’esecuzione di tale decisione deve essere rifiutata o, a seconda dei casi, che la dichiarazione di esecutività di quest’ultima deve essere revocata.

Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di espressione, la Corte precisa che essa costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, che fa parte dei valori sui quali, conformemente all’articolo 2 TUE, si fonda l’Unione.

Le ingerenze nella libertà di espressione, come quelle riguardanti giornalisti nonché editori e organi di stampa, devono quindi essere limitate allo stretto necessario.

Analogamente, dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la CEDU ( 3 ) non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione, in particolare, nell’ambito delle questioni di interesse generale ( 4 ), in cui rientrano le questioni relative allo sport professionistico.

In tale contesto, occorre attribuire grande importanza all’interesse della società democratica ad assicurare e a mantenere la libertà di stampa quando si tratta di determinare se l’ingerenza di cui trattasi sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

Pertanto, qualsiasi decisione che conceda un risarcimento danni per una lesione della reputazione deve presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e la lesione di cui trattasi.

A tale titolo, occorre distinguere la condanna a favore di una persona giuridica da quella a favore di una persona fisica, in quanto una lesione della reputazione di una persona fisica può comportare ripercussioni sulla dignità di quest’ultima, mentre la reputazione di una persona giuridica è priva di tale dimensione morale.

Per quanto riguarda la proporzionalità di una sanzione, qualsiasi restrizione indebita della libertà di espressione comporta il rischio di ostacolare o paralizzare, in futuro, la copertura mediatica di questioni analoghe.

In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre dar prova della massima prudenza quando le misure o le sanzioni adottate sono tali da dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione di questioni che presentano un legittimo interesse generale, e quindi da avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa riguardo a simili questioni.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che l’esecuzione di una sentenza di condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta dell’articolo 11 della Carta.

Infatti, una simile violazione manifesta rientra nell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e costituisce, pertanto, il motivo di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento Bruxelles I, in combinato disposto con l’articolo 45 di quest’ultimo ( 5 ).

Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali figurano non solo le risorse delle persone condannate, ma anche la gravità del loro illecito e la portata del danno così come accertate nelle decisioni di cui ai procedimenti principali, se l’esecuzione di tali decisioni abbia come effetto una simile violazione manifesta.

A tal fine, esso è tenuto a verificare se il risarcimento danni concesso nelle suddette decisioni risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi e rischi quindi di avere un effetto dissuasivo nello Stato membro richiesto sulla copertura mediatica di questioni analoghe in futuro o, più in generale, sull’esercizio della libertà di stampa, quale sancita dall’articolo 11 della Carta.

Nell’ambito di tale verifica, esso può tener conto delle somme assegnate per una lesione analoga nello Stato membro richiesto.

Tuttavia, un’eventuale divergenza tra tali somme e l’importo del risarcimento danni concesso nelle decisioni di cui al procedimento principale non è, di per sé, sufficiente per ritenere che tale risarcimento danni sia manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi.

Inoltre, detta verifica non può implicare un controllo delle valutazioni di merito effettuate dai giudici dello Stato membro d’origine, che è espressamente vietato dall’articolo 36 e dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles

I. Infine, nell’ipotesi in cui constatasse l’esistenza di una violazione manifesta della libertà di stampa, tale giudice dovrebbe limitare il diniego di esecuzione di dette decisioni alla parte manifestamente sproporzionata, nello Stato membro richiesto, del risarcimenti danni assegnato. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. ( 3 ) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). ( 4 )

V. articolo 10, paragrafo 2, della CEDU. ( 5 ) Per un ricorso come quello di cui alla fattispecie, avente ad oggetto la decisione emessa sul ricorso avverso la dichiarazione di esecutività, l’articolo 45 del regolamento Bruxelles I rinvia ai motivi di diniego del riconoscimento enunciati, in particolare, all’articolo 34 di tale regolamento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0633_RES [OSCURATO:PERSONA]633/22 [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e AE contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] SA [(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 34 e 45 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Revoca di una dichiarazione di esecutività di decisioni – Motivi di diniego – Ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti per lesione della reputazione di un club sportivo – Risarcimento danni – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di stampa» Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Portata – Condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento danni per lesione della reputazione di un club sportivo – Libertà d’espressione – Libertà di stampa – Violazione manifesta – Inclusione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11 e 51, § 1; regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 34, punto 1, e 43-45) (v. punti 41-44, 49, 50, 53-61, 66, 67, 70, 73, 74 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sul ricorso alla clausola di ordine pubblico per rifiutare l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro contraria alla libertà di stampa. Nel dicembre 2006 il quotidiano [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un articolo, redatto da EE, giornalista dipendente di tale giornale, nel quale si affermava che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») e il [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalsi dei servizi di un istigatore di una rete di doping nell’ambiente del ciclismo. Numerosi media, in particolare in Spagna, hanno ripreso tale pubblicazione. Lo stesso mese il quotidiano [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato, senza alcun commento, una lettera di smentita che gli era stata fatta pervenire dal [OSCURATO:PERSONA]. Nel maggio 2007 il [OSCURATO:PERSONA] e AE, un membro della sua equipe medica, hanno proposto un’azione di responsabilità dinanzi a un giudice spagnolo di primo grado, fondata sulla lesione al loro onore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] editrice du [OSCURATO:PERSONA] SA e di EE. Tale giudice ha, da un lato, condannato questi ultimi a versare, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 300000 al [OSCURATO:PERSONA] e a un importo pari a EUR 30000 ad AE e, dall’altro, ordinato la pubblicazione di tale sentenza sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA] nonché su un quotidiano spagnolo. Tale sentenza è stata confermata in secondo grado e l’impugnazione proposta nei suoi confronti è stata respinta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna). Nel 2014, con due ordinanze, il giudice spagnolo di primo grado ha disposto l’esecuzione di tale sentenza della Corte suprema nonché il pagamento, oltre alle suddette somme in via principale, della somma di EUR 90000 a favore del [OSCURATO:PERSONA] e della somma di EUR 3000 a favore di AE, a titolo di interessi e spese. Tale sentenza e tali ordinanze sono state dichiarate esecutive in Francia dal tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia). Tuttavia, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha annullato tali dichiarazioni, con la motivazione che l’esecuzione delle condanne violava in modo inaccettabile l’ordine pubblico internazionale francese, in quanto integrava una violazione della libertà di espressione. Investita di un’impugnazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dell’AE, la Corte di cassazione si interroga sulle condizioni alle quali l’esecuzione di una sentenza che condanna, come nel caso di specie, una società editrice di un quotidiano e uno dei suoi giornalisti al risarcimento di un danno morale, deve essere negata, in forza del regolamento Bruxelles I ( 1 ), per il motivo che essa costituisce una violazione manifesta della libertà di stampa, sancita all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte ricorda il carattere eccezionale del ricorso alla clausola di ordine pubblico, prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento Bruxelles I, che è concepibile solo nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione straniera contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto violerebbe un principio fondamentale del diritto interno di tale Stato membro o del diritto dell’Unione. Al riguardo, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale e quella dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ciò vale in particolare per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, ai quali un giudice nazionale deve conformarsi quando applica il regolamento Bruxelles I e, pertanto, attua il diritto dell’Unione ( 2 ). Tuttavia, data l’importanza fondamentale del principio della fiducia reciproca, in tale attuazione gli Stati membri possono essere tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, salvo in casi eccezionali. Pertanto, è solo nel caso in cui l’esecuzione di una decisione nello Stato membro richiesto comporti una violazione manifesta di un diritto fondamentale, quale sancito dalla Carta, che l’esecuzione di tale decisione deve essere rifiutata o, a seconda dei casi, che la dichiarazione di esecutività di quest’ultima deve essere revocata. Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di espressione, la Corte precisa che essa costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, che fa parte dei valori sui quali, conformemente all’articolo 2 TUE, si fonda l’Unione. Le ingerenze nella libertà di espressione, come quelle riguardanti giornalisti nonché editori e organi di stampa, devono quindi essere limitate allo stretto necessario. Analogamente, dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la CEDU ( 3 ) non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione, in particolare, nell’ambito delle questioni di interesse generale ( 4 ), in cui rientrano le questioni relative allo sport professionistico. In tale contesto, occorre attribuire grande importanza all’interesse della società democratica ad assicurare e a mantenere la libertà di stampa quando si tratta di determinare se l’ingerenza di cui trattasi sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Pertanto, qualsiasi decisione che conceda un risarcimento danni per una lesione della reputazione deve presentare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la somma concessa e la lesione di cui trattasi. A tale titolo, occorre distinguere la condanna a favore di una persona giuridica da quella a favore di una persona fisica, in quanto una lesione della reputazione di una persona fisica può comportare ripercussioni sulla dignità di quest’ultima, mentre la reputazione di una persona giuridica è priva di tale dimensione morale. Per quanto riguarda la proporzionalità di una sanzione, qualsiasi restrizione indebita della libertà di espressione comporta il rischio di ostacolare o paralizzare, in futuro, la copertura mediatica di questioni analoghe. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre dar prova della massima prudenza quando le misure o le sanzioni adottate sono tali da dissuadere la stampa dal partecipare alla discussione di questioni che presentano un legittimo interesse generale, e quindi da avere un effetto dissuasivo sull’esercizio della libertà di stampa riguardo a simili questioni. Sulla base di tali considerazioni, la Corte conclude che l’esecuzione di una sentenza di condanna di un quotidiano e di uno dei suoi giornalisti al risarcimento del danno morale subito da un club sportivo e da uno dei membri della sua equipe medica a causa di una lesione della loro reputazione deve essere negata qualora comporti una violazione manifesta dell’articolo 11 della Carta. Infatti, una simile violazione manifesta rientra nell’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e costituisce, pertanto, il motivo di diniego dell’esecuzione di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento Bruxelles I, in combinato disposto con l’articolo 45 di quest’ultimo ( 5 ). Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali figurano non solo le risorse delle persone condannate, ma anche la gravità del loro illecito e la portata del danno così come accertate nelle decisioni di cui ai procedimenti principali, se l’esecuzione di tali decisioni abbia come effetto una simile violazione manifesta. A tal fine, esso è tenuto a verificare se il risarcimento danni concesso nelle suddette decisioni risulti manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi e rischi quindi di avere un effetto dissuasivo nello Stato membro richiesto sulla copertura mediatica di questioni analoghe in futuro o, più in generale, sull’esercizio della libertà di stampa, quale sancita dall’articolo 11 della Carta. Nell’ambito di tale verifica, esso può tener conto delle somme assegnate per una lesione analoga nello Stato membro richiesto. Tuttavia, un’eventuale divergenza tra tali somme e l’importo del risarcimento danni concesso nelle decisioni di cui al procedimento principale non è, di per sé, sufficiente per ritenere che tale risarcimento danni sia manifestamente sproporzionato rispetto alla lesione della reputazione di cui trattasi. Inoltre, detta verifica non può implicare un controllo delle valutazioni di merito effettuate dai giudici dello Stato membro d’origine, che è espressamente vietato dall’articolo 36 e dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. Infine, nell’ipotesi in cui constatasse l’esistenza di una violazione manifesta della libertà di stampa, tale giudice dovrebbe limitare il diniego di esecuzione di dette decisioni alla parte manifestamente sproporzionata, nello Stato membro richiesto, del risarcimenti danni assegnato. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). ( 2 ) Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. ( 3 ) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). ( 4 ) V. articolo 10, paragrafo 2, della CEDU. ( 5 ) Per un ricorso come quello di cui alla fattispecie, avente ad oggetto la decisione emessa sul ricorso avverso la dichiarazione di esecutività, l’articolo 45 del regolamento Bruxelles I rinvia ai motivi di diniego del riconoscimento enunciati, in particolare, all’articolo 34 di tale regolamento.
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