CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 65/RG 22534 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di più sostanze stupefacenti a fini di spaccio. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi cui la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione nell'escludere che la droga fosse per uso personale e ritenendo il concorso di persone nel reato proprio grazie alla valorizzazione di plurimi elementi, indicati alle pag. 7 e 8 della sentenza di primo grado e ripresi a pag. 3 di quella impugnata (la qualità dello stupefacente, l'assenza di una stabile e documentata attività lavorativa, la messaggistica istantanea dimostrativa dell'attività di spaccio, il linguaggio usato dal Massimi con i due coimputati [OSCURATO:PERSONA] espressivo di abitualità in una comune attività), dai quali evincere il contributo apprezzabile del ricorrente alla commissione del reato, peraltro inserito nell'ambito di un articolato sistema di spaccio. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsora La PreS