CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari concedeva a Pia MANZARO il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 147 cod. pen., dichiarava non luogo a provvedere in ordine alle istanze di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., e di semilibertà e rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Le istanze venivano formulate in relazione alla pena di mesi 8 di reclusione inflitta alla MANZARO, con sentenza del Tribunale di Foggia del 12 giugno 2019, per il reato di lesione personale, commesso il 15 giugno 2014. Il Tribunale, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova, richiamava l'esistenza di un procedimento pendente per il reato di rapina aggravata commesso il 4 luglio 2020, in relazione al quale era stato disposto il rinvio a giudizio il 24 maggio 2021, mentre le Forze dell'ordine avevano segnalato che l'interessata era stata trovata in compagnia di soggetti pregiudicati e ritenuta socialmente pericolosa. Il giudice a quo rilevava, altresì, che la relazione dell'UEPE aveva descritto l'interessata come collaborativa e con un ottimo livello di revisione critica, posto che aveva manifestato una significativa apertura verso azioni riparatorie. Tuttavia, il Collegio evidenziava che la condannata non aveva fatto cenno, durante l'inchiesta dell'UEPE, al procedimento pendente, e che la relazione non esplicitava il percorso di osservazione effettuato per concludere che le cause del reato fossero da ricercare "nella giovane età e nella impulsività legata all'immaturità del momento". 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'interessata, tramite il difensore, deducendo, con un solo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Eccepisce la ricorrente l'illogicità, la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione, posto che la misura alternativa dell'affidamento in prova le era stata negata sulla base dell'esistenza di un procedimento penale non valorizzabile in ragione della presunzione di innocenza e della segnalazione delle Forze dell'ordine non confortata da dati oggettivi, quando invece la relazione dell'UEPE era positiva; relazione la cui incompletezza doveva ritenersi irrilevante e che, comunque, non poteva essere fatta ricadere sull'interessata. Il Tribunale neppure avrebbe considerato le esigenze della MANZARO scaturenti dalla recentissima nascita del figlio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Appare utile premettere che attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174) Certamente tra i criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza in questo giudizio vi sono, come già accennato, i procedimenti penali pendenti e le informazioni fornite dagli organi di polizia. Invero, la giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che "quando la richiesta di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) provenga da persona che si trova nello stato di libertà, il tribunale di sorveglianza, non disponendo dei risultati dell'osservazione personologica di istituto, deve valutare la condotta del condannato nel periodo che precede o segue la condanna, legittimamente desumendola dai precedenti e dalle pendenze penali (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv 213062). È stato anche precisato che, "poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale ma, al contrario, in base al testuale tenore dell'art. 47, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente 'ritenere' (come richiesto dalla norma), che l'affidamento si riveli proficuo, in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto, appare evidente che la reiezione dell'istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia giudiziaria, quando esse, lungi dal dimostrare l'esistenza di elementi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell'istante" (Sez. 1, n. 2762 del 27/7/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191464). Appare, dunque, incontestabile che il Tribunale di sorveglianza potesse pervenire ad un giudizio di non concedibilità della misura alternativa dell'affidamento in prova sulla base della pendenza del procedimento per il reato di rapina aggravata, in ipotesi commesso successivamente al reato in esecuzione e in tempi recenti, e delle informazioni di polizia che evidenziavano frequentazioni con soggetti pregiudicati, trattandosi di fattori negativi idonei a giustificare il diniego della misura alternativa. 3. Alla luce della premessa ricognizione giurisprudenziale, la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza va apprezzata come logica, esaustiva e coerente con le risultanze procedimentali, essendo chiara la ratio giustificativa seguita nel negare la misura alternativa. Sul punto occorre, ancora, ricordare che, "in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari" (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). A fronte di elementi deponenti per il rigetto della misura, l'unico elemento a sostegno dell'istanza era costituito dal giudizio dell'UEPE sul livello di revisione critica dell'interessata. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che quella valutazione non potesse essere posta a base del positivo giudizio di revisione critica dell'interessata, atteso che costei aveva omesso di riferire all'UEPE l'esistenza del procedimento relativo al reato di rapina e che la relazione era connotata da scarsa chiarezza in merito al percorso di osservazione effettuato per pervenire ad una prognosi di funzionalità della misura. Pertanto, il giudice a quo legittimamente e logicamente ha concluso per la non concedibilità della misura alternativa di più ampio respiro, valorizzando i rilevanti dati comportamentali non conosciuti e quindi non valutati dall'UEPE, e, in un'ottica conforme al principio di gradualità, considerando le esigenze della ricorrente derivanti dalla nascita del figlio, ha disposto l'applicazione del differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass