CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5699/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domiciliato, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78S28 C352T) , che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorsoe dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di [OSCURATO:TELEFONO] o indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], unitamente al quale domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -RISCOSSIONE (C.F.: 137568810028) , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege Revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:8022403058; [OSCURATO:TELEFONO] ; e mail certificata: [OSCURATO:EMAIL]),presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 535 / 20 21 emessa d a l la CTR Cala bria in data 18/02/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, la revocazione della sentenza n. 1939/01/2020 del 2.9.2020, con la quale la medesima commissione, in differente composizione, aveva rigettato il suo appello avente ad oggetto il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese di giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso, evidenziando che l’errore revocatorio (l’aver ritenuto che il ricorso originario fosse stato accolto solo in parte, laddove era stato accolto integralmente) non poteva essere imputato alla sentenza d’appello, di cui era stata chiesta la revocazione, ma semmai alla sentenza di primo grado, la quale però, sul punto, era divenuta definitiva. 5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ammirato sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il ricorso per revocazione è esperibile solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, e non anche quindi contro le sentenze di primo grado. 1.1. Il motivo è infondato. In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc.civ., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021). In quest’ottica, gli errori di fatto della sentenza di primo grado, potendo costituire l'oggetto di un motivo di gravame, non sono successivamente deducibili con l'impugnazione per revocazione avverso la sentenza d'appello che non abbia commesso l'identico errore (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 258 del 15/01/1996). Da ciò consegue che corretta è l’affermazione della CTR secondo cui il preteso errore revocatorio avrebbe potuto semmai essere imputato alla sentenza di primo grado, ormai divenuta definitiva, anziché a quella d’appello, giacchè il contribuente, nell’impugnare originariamente la sentenza di primo grado, non ha fatto valere il detto errore, poi denunciato per la prima volta con il ricorso del 18.9.2020 proposto avverso la sentenza di secondo grado. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che nella fattispecie non solo la sua domanda era stata accolta integralmente, ma neanche era rinvenibile una novità della questione trattata o un mutamento giurisprudenziale o, comunque, un’altra grave ed eccezionale ragione che giustificasse la compensazione integrale delle spese di lite. 2.1. Il motivo resta assorbito nelrigetto del primo. 3. Alla luce di quanto precede, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. rigetta il primo motivodel ricorso, dichiara assorbito il secondo;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cos