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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 agosto 2026

Cassazione n. 24759/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Aponte;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2590/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MNumero registro generale 213/2026Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 24759/2026Data pubblicazione 25/08/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Aponte;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2590/2025 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il28/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MNumero registro generale 213/2026Numero sezionale 872/2026Numero di raccolta generale 24759/2026Data pubblicazione 25/08/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali oltrespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25 agosto 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris