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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32640/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Verona, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'erronea formazione del fascicolo fotografico, in quanto contenente foto datate rispetto alla commissione del fatto, oltre a essere generico, è manifestamente infondato.

Invero, i giudici d'appello hanno chiarito che, nonostante la risalenza nel tempo delle fotografie, l'imputata era stata riconosciuta dalle persone offese, in ragione dei tratti distintivi, rimasti invariati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni in fatto e, comunque, prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata.

Invero, nella pronuncia in verifica, conformemente ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., la corte territoriale ha evidenziato le ragioni per le quali non ha concesso il beneficio richiesto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Verona, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l'erronea formazione del fascicolo fotografico, in quanto contenente foto datate rispetto alla commissione del fatto, oltre a essere generico, è manifestamente infondato. Invero, i giudici d'appello hanno chiarito che, nonostante la risalenza nel tempo delle fotografie, l'imputata era stata riconosciuta dalle persone offese, in ragione dei tratti distintivi, rimasti invariati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni in fatto e, comunque, prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata. Invero, nella pronuncia in verifica, conformemente ai canoni della logica e in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., la corte territoriale ha evidenziato le ragioni per le quali non ha concesso il beneficio richiesto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32640/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris