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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15627/2026

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Valsavaranche n. 46-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia-Sez.dist. di Foggian. 2103/2017, depositata il 13/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia dell’Agenzia delle entratenotificava a SSTM Società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2010,determinava un maggiore ricavo in ragione di euro 90.200,00; diconseguenza, notificava ai due soci al 50%, [OSCURATO:PERSONA] e FasanellaMichele Elia, corrispondenti avvisi di accertamento per i maggiori redditi dicapitale in ragione di euro 44.847,00.2.

Riferisce la sentenza in epigrafe che “proponeva ricorso avversol'accertamento [OSCURATO:PERSONA]… che eccepiva che si era dimesso dasocio nel 2008 e che in ogni caso nessun utile gli era stato distribuito inquanto da tale data si era completamente disinteressato della società.

Sicostituiva l'Agenzia delle entrate che eccepiva che sino al 2013 De SantisMichele risultava ancora amministratore e socio della società e chepertanto(,) in base alla presunzione che nella società a ristretta basesociale(,) i maggiori redditi della società si presumono distribuiti ai soci”.3.

Il giudice di prossimità annullava l'accertamento notificato al DeSantis, in quanto riteneva che la sola ristretta base sociale non potesselegittimare “l'accertamento presuntivo di distribuzione degli utili accertatiin capo alla società”.4.

L’Ufficio proponeva appello, ribadendo l’operatività dellapresunzione derivante dalla ristretta base sociale.

Si costituiva il DeSantis, che contrastava le deduzioni avversarie e rappresentava che,comunque, l’avviso notificato alla società era stato impugnato e, in sede diadesione, era stato determinato in capo alla medesima un minor utilerispetto a quello originario; indi spiegava appello incidentale sulle spese.4.1.

La C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva inparte l’appello, in motivazione osservando che “poteva l'Ufficio accertarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un reddito pari al 50% di quelloNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026accertato in capo alla società”, poiché trattavasi “di una società con duesoli soci titolari del 50% cadauno della società ed opera pertanto lapresunzione di distribuzione degli utili”; tuttavia, “il 50% dei maggiori utiliaccertati in capo ai soci deve essere rapportato all'utile accertato in capoalla società in sede di accertamento con adesione, fase nella quale gli utilidella società veniva(no) rideterminat(i) da euro 90.200,00 ad euro36.080,00.

L'utile, pertanto, da attribuire al socio dovrà tenere conto ditale minore utile accertato in capo alla società; visto l'accoglimentoparziale dell'appello deve essere rigettato l'appello incidentale”.5.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.L’Agenzia si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi, ampiamente articolati, per sostanzialesovrapposizione di censure, possono essere illustrati e trattaticongiuntamente.2.

Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per “falsa applicazione” “del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5;(del) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, 3° comma, e 39 e (dell’)art. 2697c.c.”.2.1.

In tema di società a ristretta base sociale, per la giurisprudenza dilegittimità, “la presunzione (semplice) di distribuzione degli utiliextracontabili ai soci” fonda sulla “‘complicità’ che normalmente avvinceun gruppo così composto”.

Il contribuente ha provato “di non averepercepito il reddito a lui imputato”; “anche il minor reddito”, conseguenteall’adesione della società alla procedura di adesione, “non poteva essere alui imputato perché non ha partecipato alla gestione della società nelperiodo di riferimento (anno 2010)”.

In sede di PVC, il contribuente avevaNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026dichiarato: “Nulla ho a che vedere con la notifica dell'atto ricevuto”,“nonostante figuri il sottoscritto quale rappresentate legale”, poiché “horassegnato in data 20.9.2008 le mie dimissioni irrevocabili con consegna‘pro manibus’ delle stesse a firma quale ricevuta del sig. [OSCURATO:PERSONA] MicheleElia(,) con l'intento di definire e concludere il tutto con i successivi attinotarili di variazione e cessione quote in cui si andava a configurare il sig.un eventuale altro socio.

A tutt'oggi(,) nonostante la messa in liquidazionedella società avvenuta in data 27/3/2013(,) mi sono accorto che nessunavariazione è a suo tempo intervenuta in quanto mi pervengono atti eaccertamenti quale rappresentante unico della società [OSCURATO:SOCIETA]”.

Talicircostanze sono state documentate in primo ed in secondo grado.

La CTRha “errato ben due volte”, quando “ha ritenuto 1) sussistente un redditoche si è provato non essere reale, veritiero; 2) sussistente la secondapresunzione relativa alla avvenuta distribuzione al socio ricorrente delreddito”.

“L'odierno ricorrente ha dimostrato che il reddito della società erafittizio perché le fatture che lo hanno determinato erano false ed i lavori dipulizia eseguiti in favore della società [OSCURATO:PERSONA] inesistenti”.

Le“attività sociali” sono “rimaste unicamente nelle mani del sig. [OSCURATO:PERSONA](altro socio) come si evince dalla assunzione di responsabilità (delmedesimo)”.

Le dichiarazioni all’uopo rese, in duplice occasione, dalpassa a sintetizzare.3.

Secondo motivo: “Nullità per omesso esame circa un fatto decisivogià oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, n. 5 c.p.c.)”,relativamente “alla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende societarie e,conseguentemente, alla percezione degli utili”.3.1.

La CTR “ha omesso di valutare” che il contribuente ha provato lo“stato di ignoranza effettiva sulle attività di gestione della societàeffettuate dall'altro socio [OSCURATO:PERSONA]”.

“Le circostanze ‘ignorate’ dalla CTR” –Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026“evidenziate come risposte al questionario numero 0000674/2014notificato al ricorrente in data 18.8.2014” – sono l’“estraneità ai fatti dellagestione societaria” e la “mancata percezione, di conseguenza, degli utili”.Il secondo socio si è assunto l’esclusiva responsabilità della gestione e neiconfronti del medesimo il contribuente ha sporto denuncia-querela, esitatain indagini con richiesta di rinvio a giudizio.4.

Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1.

Sono inammissibili in quanto, anzitutto, a fronte dello scultoreogiudizio in fatto espresso dal giudice d’appello sulla sussistenza di unvincolo sociale avvolgente, in seno a SSTM, nell’anno di imposta accertato,il contribuente ed il [OSCURATO:PERSONA] (“Trattasi […] di una società con due soli socititolari del 50% cadauno della società”), da un lato, fanno riferimento aduna serie di documenti asseritamente prodotti nei gradi di merito,omettendo tuttavia di specificamente “localizzarli” e riassumerli; dall’altrolato, di tali documenti – globalmente prodotti innanzi a questa S.C. e delpari globalmente, e perciò genericamente, richiamati nel ricorso percassazione (cfr. in part. p. 10), senza alcuna illustrazione dei rispettivicontenuti ed “a fortiori” di pertinenza, rilevanza, efficacia rappresentativae, soprattutto, idoneità a sovvertire il suddetto giudizio in fatto del giudiced’appello – sollecitano una rivalutazione, prettamente meritale, di segnocontrario rispetto a quello attinto dal giudice d’appello, in violazione dicanoni e limiti del giudizio di cassazione quale momento di controllo dellamera legalità, o legittimità, dei provvedimenti ricorsi.4.2.

Fermo quanto precede, il primo motivo neppure illustra, financhegraficamente, in cosa consisterebbero le denunciate violazioni di legge(con riferimento alle quali, peraltro, inconferentemente evoca l’art. 5TUIR, che trova applicazione in riguardo a soci di società di persone,mentre nella specie SSTM rivestiva la forma di società a responsabilitàlimitata) ed il secondo motivo non paventa l’omesso esame di alcun fattoNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026propriamente storico e decisivo, ma in realtà la mera omessa condivisionedi prospettazioni difensive, posto che l’“estraneità ai fatti della gestionesocietaria” e la “mancata percezione, di conseguenza, degli utili”rappresentano, non già fatti, men che meno storici, ma giudizi,conseguenti “in limine” a valutazioni del compendio istruttorio.4.3.

In ogni caso, principiando proprio dal secondo motivo, allastregua di una lettura doverosamente unitaria della sentenza impugnata,che tenga cioè conto, non solo della motivazione in senso stretto, maaltresì della parte dedicata allo svolgimento del processo, è da escludersiche il giudice d’appello abbia omesso l’esame di alcunché.

Ed invero, ilgiudizio dal medesimo, sia pur assai sinteticamente, espresso inmotivazione, secondo cui il contribuente era socio di SSTM al 50%unitamente ad una sola altra persona, si ricollega alla condivisione dellatesi agenziale, riferita nella parte dedicata allo svolgimento del processo,secondo cui, per quanto il contribuente, nel ricorso introduttivo, avesseprotestato le dimissioni “da socio nel 2008” (il [OSCURATO:PERSONA] “eccepiva che siera dimesso da socio nel 2008”), tuttavia, “sino al 2013”, “risultava ancoraamministratore e socio della società”.Siffatta ricostruzione in fatto del giudice d’appello, peraltro, non solonon è avversata, ma, anzi, è confermata in ricorso, che, riportando, nelcorpo del primo motivo, le dichiarazioni del contribuente documentate nelPVC, rende conto dell’avere questi riconosciuto di figurare, ancora almomento del PVC (ossia nel 2014) “quale rappresentante legale” di SSTM,soggiungendo che “a tutt’oggi(,) nonostante la messa in liquidazione dellasocietà avvenuta in data 27/3/2013(,) mi sono accorto che nessunavariazione è a suo tempo intervenuta”.Talché – per stessa ammissione del contribuente – le “dimissioniirrevocabili (del 2008) con consegna ‘pro manibus’ delle stesse a firmaquale ricevuta del sig. [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di definire eNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026concludere il tutto con i successivi atti notarili”, in realtà, sono rimaste unmero atto interno tra il contribuente e l’altro socio, non avendo trovatosviluppo in alcun successivo atto notarile, in effetti non richiamato, “divariazione e cessione quote”.4.4.

“Ergo” – così trascorrendosi “funditus” al primo motivo – non siconfigura alcuna violazione della presunzione di distribuzione di utili incapo al contribuente.La presunzione, essendo relativa, ammette la prova contraria,abilitando il socio a provare la sua estraneità all’attività sociale, “subspecie” o “tout court” di mancata ingerenza nella conduzione societariaovvero, nel caso di socio comunque “ex lege” in questa coinvolto, diconcreta dissociazione.

In altri termini, il socio può provare di averricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quotesociali (Cass. nn. 24870 e 24871 del 2021), senza aver concretamentesvolto alcuna della attività di gestione e di controllo riservatelegislativamente o statutariamente al socio (Cass. n. 27445 del 2020).Segnatamente, nella casistica giurisprudenziale, costituisce provacontraria, idonea al superamento della presunzione, quella fornita dalsocio al 50%, non anche amministratore, in società composta da due solisoci, con riferimento all’impossibilità di aver contezza della gestione dellasocietà integralmente condotta dall’altro socio: in tal senso è statovalorizzato “a) che i rapporti tra il socio, odierno contribuente, e il socioamministratore si erano profondamente deteriorati(,) tanto che tra glistessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali; b) che il socioamministratore aveva revocato l'incarico al commercialista di fiducia dellasocietà”, talché “il socio non aveva possibilità di effettuare controllisull'attività gestoria dell'amministratore, responsabile dell'acquisizionedegli utili in nero, per l'assenza di contatti tra amministratore e socio(,)stante i rapporti altamente conflittuali tra loro intercorrenti(,) e non eraneanche in grado di venire a conoscenza dell'andamento e delle dinamicheNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026parr. 2.3 e 2.4, p. 4).4.4.1.

Diverso è il caso che ne occupa.Nella specie, infatti, il contribuente, sino finanche al 2014, era, nonsolo socio al 50%, ma altresì amministratore di SSTM, per non essere staticurati i necessari adempimenti successivi alle pretese “dimissioni”,peraltro, come precisato nella sentenza impugnata, (solo) “da socio”.Alla luce della carica amministrativa dal medesimo rivestita in aggiuntaa quella sociale, giammai egli, in difetto della dimostrazione delcompimento di specifici atti volti ad esibire, anche al cospetto di terzi, ilsuo distacco da una linea amministrativa concentratasi esclusivamente inmano d’altri, avrebbe potuto proclamarsi estraneo alla gestione dellasocietà, onde esimersi dalle conseguenze della presunzione didistribuzione di utili extracontabili.Ciò in quanto incombe all’amministratore, per il fatto in sé della carica,l’adempimento, oltreché del generale dovere di informarsi (art. 2381,comma 6, cod. civ.), di tutti i “doveri […] imposti dalla legge e dallostatuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle […]specifiche competenze” (art. 2392, comma 1, cod. civ.), tra cui,ovviamente, i doveri tributari, che ridondano effetti sulla società e per iltramite di essa sui soci.4.4.2.

In altri termini, il socio, che sia anche amministratore, è di persé intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l’onere didimostrare di aver attivamente, nondimeno già in costanza di gestione,avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condottasuscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui il Fisco, alla stregua di unareale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.Diversamente, il socio-amministratore sarebbe abilitato ad estraniarsi daiNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026soli doveri – e per l’effetto a sottrarsi alle relative responsabilità –connessi all’amministrazione, nondimeno nel contempo conservando, agliocchi dei terzi, Fisco compreso, la carica amministrativa, che invece talidoveri comporta, con le conseguenti ricadute anche in punto dipresunzione di distribuzione al medesimo di utili extracontabili.4.5.

A fronte di quanto innanzi, nel caso di specie, priva di rilievo sirivela l’esclusiva assunzione di responsabilità “ex post” dell’altro socio, ilqaule ha dichiarato, in due occasioni, doversi imputare a sé solo gli atticompiuti, essendo a cagione di ciò stato anche attinto da un procedimentopenale.Ed invero, a prescindere dal fatto che tali dichiarazioni sono del tuttosguarnite di riscontri documentali, giammai, come detto, il contribuente,nella perdurante qualità di socio-amministratore, avrebbe potuto abdicareai suoi doveri ed alle sue responsabilità.4.6.

Né il contribuente, non offerta conducente prova della suaestraneità, men che meno già “illo tempore”, alla gestione della società,offre tale prova in relazione al non aver percepito utili.All’uopo, nuovamente, non gli giovano, in quanto prive di riscontri, leinvocate dichiarazioni (peraltro di per sé formulate in chiave negativa)dell’altro socio, secondo cui, genericamente, il contribuente non “hapartecipato in alcun modo, a tutt'oggi, alla distribuzione e/o percezione diutili conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014” (p. 16 ric.).Il “thema” relativo alla configurabilità di utili in capo a SSTM è“funditus” involto dal terzo motivo, alla cui disamina, pertanto, si rinvia.Tuttavia, già in questa sede par d’uopo osservare che l’altro socio hariconosciuto il conseguimento di utili da parte di SSTM (tanto che daliquidatore ha definito in adesione la posizione della società), ma non haNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026fornito ragguagli sui flussi successivi in guisa da rendere materialmenteconto della solo riferita estraneità del contribuente alla distribuzione deglistessi.Né, dal canto suo, il contribuente – che afferma bensì di averpresentato denuncia-querela, ma, in difetto di precisione, ne omette ilcontenuto – allega di avere, una volta non rinvenuti in SSTM gli utili purconseguiti, agito contro l’altro socio per appropriazione indebita (cfr., “acontrario”, Cass n. 21573 del 2005, par. 12, p. 11).Quanto precede vota i primi due motivi in disamina, di per séinammissibili, comunque al rigetto.5.

Terzo motivo: “Nullità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ex art.360, n. 5, c.p.c.”, in ordine all’“inesistenza del reddito accertato in favoredella società e degli utili attribuiti in via presuntiva al ricorrente De SantisMichele”.5.1.

“Con il ricorso iniziale”, il contribuente, riguardo alla società,“aveva mosso seri dubbi sull'esistenza dei redditi (definendoli di ‘dubbianatura’) e dei lavori di pulizia di villaggi in favore della ditta CleanService”, “evidenziando che ‘nell'oggetto sociale non è prevista la attivitàdi lavori di pulizia”.

Dalle indagini svolte dalla GdF nel procedimentopenale è emerso che “le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dellaClean Service”, in realtà, “sono riferite ad operazioni oggettivamenteinesistenti”, con la conseguenza che, a carico dell’altro socio, è statoipotizzato il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000.

In sede dimemoria integrativa in appello, “il [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tutta la suddettacopiosa documentazione ritraente i fatti sopra indicati”, rimasta tuttavia“lettera morta per la [OSCURATO:PERSONA]”.5.2.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/20265.2.1.

Anzitutto, valgono le considerazioni già esposte a proposito deidue precedenti motivi, in punto di affatto generico richiamo ad una seriedi documenti, non minimamente descritti o quantomeno riassunti, che siassumono prodotti in appello, viepiù con sollecitazione rivolta a questaS.C. a compiere una diretta disamina degli stessi ai fini di un nuovo, e, peril contribuente, più favorevole, giudizio di merito, precluso in sede dilegittimità.5.2.2.

Secondariamente, in ulteriore difetto di precisione, il motivo nonallega, mediante congrua riproduzione testuale, essere già statacontestata con il ricorso introduttivo del giudizio la configurabilità in sé dimaggiori ricavi in capo a SSTM a cagione della paventata partecipazione diquesta ad un mero meccanismo cartolare di emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti.

Anzi, è lo stesso motivo, come visto, arecitare che, nel ricorso introduttivo, il contribuente si sarebbe limitato amuovere solo “seri dubbi sull'esistenza dei redditi (definendoli di ‘dubbianatura’) e dei lavori di pulizia”, senza dunque addurre, quale precisaesimente dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, lamancata produzione “a monte” di questi.D’altronde, nel primo motivo, diversamente che nel terzo, di cui sidiscute, il contribuente, come pure visto, sostiene di aver “provato conidonea documentazione sin dalla notifica dell'avviso di accertamentoimpugnato, nel corso del giudizio di primo grado[,] di non avere percepitoil reddito a lui imputato e che la società - comunque - non haeffettivamente conseguito un reddito di € 90.200,00 ma decisamenteinferiore(, che,) per effetto della presentazione dell'istanza diaccertamento con adesione ad opera dell'altro socio ([OSCURATO:PERSONA] MicheleElia)(,) di fatto veniva determinato in € 36.080”.introduttivo, resa possibile dall’allegazione dello stesso al ricorso perNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026cassazione, emerge (cfr. in part. p. 6) che il contribuente ha bensìevidenziato che SSTM non era “in possesso di autorizzazione alcuna” edera “inattiva”, ma ha assunto come dato di fatto, senza contestarlo, che“la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, ‘ritenute veritiere’ (in stampatellonell’originale) le prestazioni di servizio rese dalla [OSCURATO:SOCIETA], e senzatener conto degli eventuali costi sopportati dalla [OSCURATO:SOCIETA] […], ha […]accertato un reddito imponibile ai fini IRES in capo alla società [… e …],‘senza ulteriori accertamenti e verifiche’ [in stampatello nell’originale], hainteso ribaltare sul ricorrente i presunti utili non contabilizzati […]”.

Ilprosieguo del ricorso, poi, è tutto volto a proclamare l’estraneità delcontribuente a gestione e rappresentanza di SSTM, sostenendovisi che “laristretta base societaria” sarebbe insufficiente “affinché il maggior redditoimputabile alla società si consideri automaticamente distribuito ai soci soloperché a ristretta base azionaria” (p. 8).la mancata produzione in sé di utili in seno a SSTM, non giovandogli ledichiarazioni dell’altro socio, orientate, invece, come visto, in sensocontrario (cfr. in part. p. 16 ric. cass.).6.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Nulla è a statuirsi sulle spese, per mancanza di attività difensiva daparte dell’Agenzia delle entrate.Il contribuente è nondimeno tenuto “ex lege” al pagamento del cd.doppio contributo unificato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Valsavaranche n. 46-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia-Sez.dist. di Foggian. 2103/2017, depositata il 13/06/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia dell’Agenzia delle entratenotificava a SSTM Società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2010,determinava un maggiore ricavo in ragione di euro 90.200,00; diconseguenza, notificava ai due soci al 50%, [OSCURATO:PERSONA] e FasanellaMichele Elia, corrispondenti avvisi di accertamento per i maggiori redditi dicapitale in ragione di euro 44.847,00.2. Riferisce la sentenza in epigrafe che “proponeva ricorso avversol'accertamento [OSCURATO:PERSONA]… che eccepiva che si era dimesso dasocio nel 2008 e che in ogni caso nessun utile gli era stato distribuito inquanto da tale data si era completamente disinteressato della società. Sicostituiva l'Agenzia delle entrate che eccepiva che sino al 2013 De SantisMichele risultava ancora amministratore e socio della società e chepertanto(,) in base alla presunzione che nella società a ristretta basesociale(,) i maggiori redditi della società si presumono distribuiti ai soci”.3. Il giudice di prossimità annullava l'accertamento notificato al DeSantis, in quanto riteneva che la sola ristretta base sociale non potesselegittimare “l'accertamento presuntivo di distribuzione degli utili accertatiin capo alla società”.4. L’Ufficio proponeva appello, ribadendo l’operatività dellapresunzione derivante dalla ristretta base sociale. Si costituiva il DeSantis, che contrastava le deduzioni avversarie e rappresentava che,comunque, l’avviso notificato alla società era stato impugnato e, in sede diadesione, era stato determinato in capo alla medesima un minor utilerispetto a quello originario; indi spiegava appello incidentale sulle spese.4.1. La C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, accoglieva inparte l’appello, in motivazione osservando che “poteva l'Ufficio accertarenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un reddito pari al 50% di quelloNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026accertato in capo alla società”, poiché trattavasi “di una società con duesoli soci titolari del 50% cadauno della società ed opera pertanto lapresunzione di distribuzione degli utili”; tuttavia, “il 50% dei maggiori utiliaccertati in capo ai soci deve essere rapportato all'utile accertato in capoalla società in sede di accertamento con adesione, fase nella quale gli utilidella società veniva(no) rideterminat(i) da euro 90.200,00 ad euro36.080,00. L'utile, pertanto, da attribuire al socio dovrà tenere conto ditale minore utile accertato in capo alla società; visto l'accoglimentoparziale dell'appello deve essere rigettato l'appello incidentale”.5. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.L’Agenzia si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazioneall’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi, ampiamente articolati, per sostanzialesovrapposizione di censure, possono essere illustrati e trattaticongiuntamente.2. Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per “falsa applicazione” “del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5;(del) D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, 3° comma, e 39 e (dell’)art. 2697c.c.”.2.1. In tema di società a ristretta base sociale, per la giurisprudenza dilegittimità, “la presunzione (semplice) di distribuzione degli utiliextracontabili ai soci” fonda sulla “‘complicità’ che normalmente avvinceun gruppo così composto”. Il contribuente ha provato “di non averepercepito il reddito a lui imputato”; “anche il minor reddito”, conseguenteall’adesione della società alla procedura di adesione, “non poteva essere alui imputato perché non ha partecipato alla gestione della società nelperiodo di riferimento (anno 2010)”. In sede di PVC, il contribuente avevaNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026dichiarato: “Nulla ho a che vedere con la notifica dell'atto ricevuto”,“nonostante figuri il sottoscritto quale rappresentate legale”, poiché “horassegnato in data 20.9.2008 le mie dimissioni irrevocabili con consegna‘pro manibus’ delle stesse a firma quale ricevuta del sig. [OSCURATO:PERSONA] MicheleElia(,) con l'intento di definire e concludere il tutto con i successivi attinotarili di variazione e cessione quote in cui si andava a configurare il sig.un eventuale altro socio. A tutt'oggi(,) nonostante la messa in liquidazionedella società avvenuta in data 27/3/2013(,) mi sono accorto che nessunavariazione è a suo tempo intervenuta in quanto mi pervengono atti eaccertamenti quale rappresentante unico della società [OSCURATO:SOCIETA]”. Talicircostanze sono state documentate in primo ed in secondo grado. La CTRha “errato ben due volte”, quando “ha ritenuto 1) sussistente un redditoche si è provato non essere reale, veritiero; 2) sussistente la secondapresunzione relativa alla avvenuta distribuzione al socio ricorrente delreddito”. “L'odierno ricorrente ha dimostrato che il reddito della società erafittizio perché le fatture che lo hanno determinato erano false ed i lavori dipulizia eseguiti in favore della società [OSCURATO:PERSONA] inesistenti”. Le“attività sociali” sono “rimaste unicamente nelle mani del sig. [OSCURATO:PERSONA](altro socio) come si evince dalla assunzione di responsabilità (delmedesimo)”. Le dichiarazioni all’uopo rese, in duplice occasione, dalpassa a sintetizzare.3. Secondo motivo: “Nullità per omesso esame circa un fatto decisivogià oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, n. 5 c.p.c.)”,relativamente “alla estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alle vicende societarie e,conseguentemente, alla percezione degli utili”.3.1. La CTR “ha omesso di valutare” che il contribuente ha provato lo“stato di ignoranza effettiva sulle attività di gestione della societàeffettuate dall'altro socio [OSCURATO:PERSONA]”. “Le circostanze ‘ignorate’ dalla CTR” –Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026“evidenziate come risposte al questionario numero 0000674/2014notificato al ricorrente in data 18.8.2014” – sono l’“estraneità ai fatti dellagestione societaria” e la “mancata percezione, di conseguenza, degli utili”.Il secondo socio si è assunto l’esclusiva responsabilità della gestione e neiconfronti del medesimo il contribuente ha sporto denuncia-querela, esitatain indagini con richiesta di rinvio a giudizio.4. Entrambi i motivi sono inammissibili e comunque infondati.4.1. Sono inammissibili in quanto, anzitutto, a fronte dello scultoreogiudizio in fatto espresso dal giudice d’appello sulla sussistenza di unvincolo sociale avvolgente, in seno a SSTM, nell’anno di imposta accertato,il contribuente ed il [OSCURATO:PERSONA] (“Trattasi […] di una società con due soli socititolari del 50% cadauno della società”), da un lato, fanno riferimento aduna serie di documenti asseritamente prodotti nei gradi di merito,omettendo tuttavia di specificamente “localizzarli” e riassumerli; dall’altrolato, di tali documenti – globalmente prodotti innanzi a questa S.C. e delpari globalmente, e perciò genericamente, richiamati nel ricorso percassazione (cfr. in part. p. 10), senza alcuna illustrazione dei rispettivicontenuti ed “a fortiori” di pertinenza, rilevanza, efficacia rappresentativae, soprattutto, idoneità a sovvertire il suddetto giudizio in fatto del giudiced’appello – sollecitano una rivalutazione, prettamente meritale, di segnocontrario rispetto a quello attinto dal giudice d’appello, in violazione dicanoni e limiti del giudizio di cassazione quale momento di controllo dellamera legalità, o legittimità, dei provvedimenti ricorsi.4.2. Fermo quanto precede, il primo motivo neppure illustra, financhegraficamente, in cosa consisterebbero le denunciate violazioni di legge(con riferimento alle quali, peraltro, inconferentemente evoca l’art. 5TUIR, che trova applicazione in riguardo a soci di società di persone,mentre nella specie SSTM rivestiva la forma di società a responsabilitàlimitata) ed il secondo motivo non paventa l’omesso esame di alcun fattoNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026propriamente storico e decisivo, ma in realtà la mera omessa condivisionedi prospettazioni difensive, posto che l’“estraneità ai fatti della gestionesocietaria” e la “mancata percezione, di conseguenza, degli utili”rappresentano, non già fatti, men che meno storici, ma giudizi,conseguenti “in limine” a valutazioni del compendio istruttorio.4.3. In ogni caso, principiando proprio dal secondo motivo, allastregua di una lettura doverosamente unitaria della sentenza impugnata,che tenga cioè conto, non solo della motivazione in senso stretto, maaltresì della parte dedicata allo svolgimento del processo, è da escludersiche il giudice d’appello abbia omesso l’esame di alcunché. Ed invero, ilgiudizio dal medesimo, sia pur assai sinteticamente, espresso inmotivazione, secondo cui il contribuente era socio di SSTM al 50%unitamente ad una sola altra persona, si ricollega alla condivisione dellatesi agenziale, riferita nella parte dedicata allo svolgimento del processo,secondo cui, per quanto il contribuente, nel ricorso introduttivo, avesseprotestato le dimissioni “da socio nel 2008” (il [OSCURATO:PERSONA] “eccepiva che siera dimesso da socio nel 2008”), tuttavia, “sino al 2013”, “risultava ancoraamministratore e socio della società”.Siffatta ricostruzione in fatto del giudice d’appello, peraltro, non solonon è avversata, ma, anzi, è confermata in ricorso, che, riportando, nelcorpo del primo motivo, le dichiarazioni del contribuente documentate nelPVC, rende conto dell’avere questi riconosciuto di figurare, ancora almomento del PVC (ossia nel 2014) “quale rappresentante legale” di SSTM,soggiungendo che “a tutt’oggi(,) nonostante la messa in liquidazione dellasocietà avvenuta in data 27/3/2013(,) mi sono accorto che nessunavariazione è a suo tempo intervenuta”.Talché – per stessa ammissione del contribuente – le “dimissioniirrevocabili (del 2008) con consegna ‘pro manibus’ delle stesse a firmaquale ricevuta del sig. [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di definire eNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026concludere il tutto con i successivi atti notarili”, in realtà, sono rimaste unmero atto interno tra il contribuente e l’altro socio, non avendo trovatosviluppo in alcun successivo atto notarile, in effetti non richiamato, “divariazione e cessione quote”.4.4. “Ergo” – così trascorrendosi “funditus” al primo motivo – non siconfigura alcuna violazione della presunzione di distribuzione di utili incapo al contribuente.La presunzione, essendo relativa, ammette la prova contraria,abilitando il socio a provare la sua estraneità all’attività sociale, “subspecie” o “tout court” di mancata ingerenza nella conduzione societariaovvero, nel caso di socio comunque “ex lege” in questa coinvolto, diconcreta dissociazione. In altri termini, il socio può provare di averricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quotesociali (Cass. nn. 24870 e 24871 del 2021), senza aver concretamentesvolto alcuna della attività di gestione e di controllo riservatelegislativamente o statutariamente al socio (Cass. n. 27445 del 2020).Segnatamente, nella casistica giurisprudenziale, costituisce provacontraria, idonea al superamento della presunzione, quella fornita dalsocio al 50%, non anche amministratore, in società composta da due solisoci, con riferimento all’impossibilità di aver contezza della gestione dellasocietà integralmente condotta dall’altro socio: in tal senso è statovalorizzato “a) che i rapporti tra il socio, odierno contribuente, e il socioamministratore si erano profondamente deteriorati(,) tanto che tra glistessi sono insorti liti giudiziarie civili e procedimenti penali; b) che il socioamministratore aveva revocato l'incarico al commercialista di fiducia dellasocietà”, talché “il socio non aveva possibilità di effettuare controllisull'attività gestoria dell'amministratore, responsabile dell'acquisizionedegli utili in nero, per l'assenza di contatti tra amministratore e socio(,)stante i rapporti altamente conflittuali tra loro intercorrenti(,) e non eraneanche in grado di venire a conoscenza dell'andamento e delle dinamicheNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026parr. 2.3 e 2.4, p. 4).4.4.1. Diverso è il caso che ne occupa.Nella specie, infatti, il contribuente, sino finanche al 2014, era, nonsolo socio al 50%, ma altresì amministratore di SSTM, per non essere staticurati i necessari adempimenti successivi alle pretese “dimissioni”,peraltro, come precisato nella sentenza impugnata, (solo) “da socio”.Alla luce della carica amministrativa dal medesimo rivestita in aggiuntaa quella sociale, giammai egli, in difetto della dimostrazione delcompimento di specifici atti volti ad esibire, anche al cospetto di terzi, ilsuo distacco da una linea amministrativa concentratasi esclusivamente inmano d’altri, avrebbe potuto proclamarsi estraneo alla gestione dellasocietà, onde esimersi dalle conseguenze della presunzione didistribuzione di utili extracontabili.Ciò in quanto incombe all’amministratore, per il fatto in sé della carica,l’adempimento, oltreché del generale dovere di informarsi (art. 2381,comma 6, cod. civ.), di tutti i “doveri […] imposti dalla legge e dallostatuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle […]specifiche competenze” (art. 2392, comma 1, cod. civ.), tra cui,ovviamente, i doveri tributari, che ridondano effetti sulla società e per iltramite di essa sui soci.4.4.2. In altri termini, il socio, che sia anche amministratore, è di persé intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l’onere didimostrare di aver attivamente, nondimeno già in costanza di gestione,avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condottasuscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui il Fisco, alla stregua di unareale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.Diversamente, il socio-amministratore sarebbe abilitato ad estraniarsi daiNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026soli doveri – e per l’effetto a sottrarsi alle relative responsabilità –connessi all’amministrazione, nondimeno nel contempo conservando, agliocchi dei terzi, Fisco compreso, la carica amministrativa, che invece talidoveri comporta, con le conseguenti ricadute anche in punto dipresunzione di distribuzione al medesimo di utili extracontabili.4.5. A fronte di quanto innanzi, nel caso di specie, priva di rilievo sirivela l’esclusiva assunzione di responsabilità “ex post” dell’altro socio, ilqaule ha dichiarato, in due occasioni, doversi imputare a sé solo gli atticompiuti, essendo a cagione di ciò stato anche attinto da un procedimentopenale.Ed invero, a prescindere dal fatto che tali dichiarazioni sono del tuttosguarnite di riscontri documentali, giammai, come detto, il contribuente,nella perdurante qualità di socio-amministratore, avrebbe potuto abdicareai suoi doveri ed alle sue responsabilità.4.6. Né il contribuente, non offerta conducente prova della suaestraneità, men che meno già “illo tempore”, alla gestione della società,offre tale prova in relazione al non aver percepito utili.All’uopo, nuovamente, non gli giovano, in quanto prive di riscontri, leinvocate dichiarazioni (peraltro di per sé formulate in chiave negativa)dell’altro socio, secondo cui, genericamente, il contribuente non “hapartecipato in alcun modo, a tutt'oggi, alla distribuzione e/o percezione diutili conseguiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014” (p. 16 ric.).Il “thema” relativo alla configurabilità di utili in capo a SSTM è“funditus” involto dal terzo motivo, alla cui disamina, pertanto, si rinvia.Tuttavia, già in questa sede par d’uopo osservare che l’altro socio hariconosciuto il conseguimento di utili da parte di SSTM (tanto che daliquidatore ha definito in adesione la posizione della società), ma non haNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026fornito ragguagli sui flussi successivi in guisa da rendere materialmenteconto della solo riferita estraneità del contribuente alla distribuzione deglistessi.Né, dal canto suo, il contribuente – che afferma bensì di averpresentato denuncia-querela, ma, in difetto di precisione, ne omette ilcontenuto – allega di avere, una volta non rinvenuti in SSTM gli utili purconseguiti, agito contro l’altro socio per appropriazione indebita (cfr., “acontrario”, Cass n. 21573 del 2005, par. 12, p. 11).Quanto precede vota i primi due motivi in disamina, di per séinammissibili, comunque al rigetto.5. Terzo motivo: “Nullità della sentenza per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, ex art.360, n. 5, c.p.c.”, in ordine all’“inesistenza del reddito accertato in favoredella società e degli utili attribuiti in via presuntiva al ricorrente De SantisMichele”.5.1. “Con il ricorso iniziale”, il contribuente, riguardo alla società,“aveva mosso seri dubbi sull'esistenza dei redditi (definendoli di ‘dubbianatura’) e dei lavori di pulizia di villaggi in favore della ditta CleanService”, “evidenziando che ‘nell'oggetto sociale non è prevista la attivitàdi lavori di pulizia”. Dalle indagini svolte dalla GdF nel procedimentopenale è emerso che “le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dellaClean Service”, in realtà, “sono riferite ad operazioni oggettivamenteinesistenti”, con la conseguenza che, a carico dell’altro socio, è statoipotizzato il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000. In sede dimemoria integrativa in appello, “il [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tutta la suddettacopiosa documentazione ritraente i fatti sopra indicati”, rimasta tuttavia“lettera morta per la [OSCURATO:PERSONA]”.5.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/20265.2.1. Anzitutto, valgono le considerazioni già esposte a proposito deidue precedenti motivi, in punto di affatto generico richiamo ad una seriedi documenti, non minimamente descritti o quantomeno riassunti, che siassumono prodotti in appello, viepiù con sollecitazione rivolta a questaS.C. a compiere una diretta disamina degli stessi ai fini di un nuovo, e, peril contribuente, più favorevole, giudizio di merito, precluso in sede dilegittimità.5.2.2. Secondariamente, in ulteriore difetto di precisione, il motivo nonallega, mediante congrua riproduzione testuale, essere già statacontestata con il ricorso introduttivo del giudizio la configurabilità in sé dimaggiori ricavi in capo a SSTM a cagione della paventata partecipazione diquesta ad un mero meccanismo cartolare di emissione ed utilizzo difatture per operazioni inesistenti. Anzi, è lo stesso motivo, come visto, arecitare che, nel ricorso introduttivo, il contribuente si sarebbe limitato amuovere solo “seri dubbi sull'esistenza dei redditi (definendoli di ‘dubbianatura’) e dei lavori di pulizia”, senza dunque addurre, quale precisaesimente dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, lamancata produzione “a monte” di questi.D’altronde, nel primo motivo, diversamente che nel terzo, di cui sidiscute, il contribuente, come pure visto, sostiene di aver “provato conidonea documentazione sin dalla notifica dell'avviso di accertamentoimpugnato, nel corso del giudizio di primo grado[,] di non avere percepitoil reddito a lui imputato e che la società - comunque - non haeffettivamente conseguito un reddito di € 90.200,00 ma decisamenteinferiore(, che,) per effetto della presentazione dell'istanza diaccertamento con adesione ad opera dell'altro socio ([OSCURATO:PERSONA] MicheleElia)(,) di fatto veniva determinato in € 36.080”.introduttivo, resa possibile dall’allegazione dello stesso al ricorso perNumero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026cassazione, emerge (cfr. in part. p. 6) che il contribuente ha bensìevidenziato che SSTM non era “in possesso di autorizzazione alcuna” edera “inattiva”, ma ha assunto come dato di fatto, senza contestarlo, che“la [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, ‘ritenute veritiere’ (in stampatellonell’originale) le prestazioni di servizio rese dalla [OSCURATO:SOCIETA], e senzatener conto degli eventuali costi sopportati dalla [OSCURATO:SOCIETA] […], ha […]accertato un reddito imponibile ai fini IRES in capo alla società [… e …],‘senza ulteriori accertamenti e verifiche’ [in stampatello nell’originale], hainteso ribaltare sul ricorrente i presunti utili non contabilizzati […]”. Ilprosieguo del ricorso, poi, è tutto volto a proclamare l’estraneità delcontribuente a gestione e rappresentanza di SSTM, sostenendovisi che “laristretta base societaria” sarebbe insufficiente “affinché il maggior redditoimputabile alla società si consideri automaticamente distribuito ai soci soloperché a ristretta base azionaria” (p. 8).la mancata produzione in sé di utili in seno a SSTM, non giovandogli ledichiarazioni dell’altro socio, orientate, invece, come visto, in sensocontrario (cfr. in part. p. 16 ric. cass.).6. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.Nulla è a statuirsi sulle spese, per mancanza di attività difensiva daparte dell’Agenzia delle entrate.Il contribuente è nondimeno tenuto “ex lege” al pagamento del cd.doppio contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 2219/2018Numero sezionale 2992/2026Numero di raccolta generale 15627/2026Data pubblicazione 21/05/2026pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 8 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 15627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris