CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 22201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13103/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro Ditta [OSCURATO:PERSONA], Ditta [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5653/2019 depositata il21/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5653 del 2019 della Corte di Appello di Napoli, esponendo, per quanto qui ancora d’interesse, che: - la impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] aveva conven uto in giudizio la deducente per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati a séguito della spedizione di un pacco contenente preziosi, dall’Italia alla Spagna, non arrivato a destinazione e infine rivenuto danneggiato e privo di contenuti; - l ’attrice aveva allegato che la deducente aveva incaricato, come da accordi, un vettore per il trasporto, la società UPS; - la deducente, quale spedizioniere incaricata, si era costituita chiamando in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta aveva resistito; - il Tribunale aveva accolto la domanda attorea nei limiti del valore riportato nell’ordine di spedizione, e aveva accolto la domanda di garanzia; - la Corte di appello aveva accolto il gravame della compagnia assicurativa, divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., condannando l’originaria attrice alla restituzione all’appellante di quanto pagato in conseguenza della decisione di prime cure; - il giudice collegiale di seconde cure aveva osservato che: - il contratto di assicurazione era da qualificare “per conto di chi spetta”, sicché il legittimato a pretendere l’indennizzo era il beneficiario e destinatario finale, non lo spedizioniere; - l’appello incidentale , da ritenere svolto ad opera della deducente avverso la condanna subita in favore della impresa individuale Ro sa Salerno, era tardivo, con conseguente formazione del giudicato; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32, 108, 112, 324, 329, secondo comma, 331, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato,mancando di considerare che: - la compagnia di assicurazione aveva appellato anche con riguardo al rapporto principale, e questo, stante il litisconsorzio processuale, aveva investito il giudice dell’impugnazione anche in favore del garantito deducente, con esclusione delravvisato giudicato; - l’assicuratore appellante aveva anzi svolto l’impugnazione in via preliminare, restando così violato, con omessa pronuncia, l’ordine delle questioni quale posto dalla parte in ragione del principio dispositivo; - le allegazioni del deducente non avevano pertanto integrato appello incidentale, né formalmente né - come preteso dal giudice di appello- sostanzialmente, trattandosi di mere difese utili; con il secondo motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 167, 345, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, mancando di considerare che: - l’appellante assicuratore in primo grado non aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva affermato nella sentenza gravata, svolgendo deduzioni di merito incompatibili con tale rilievo ed opponendo, anzi, il difetto di una propria legittimazione passiva; - anche stragiudizialmente la condotta dell’assicuratore era stata di segno opposto all’ipotizzata carenza di legittimazione attiva della società deducente, con offerta di pagamento parziale a titolo transattivo; - l’appello volto a dedurre il poi rilevato difetto di legittimazione attiva era eccezione nuova e preclusa; con il terzo motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1510 e 1696, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato,mancando di considerare che: - il diritto applicabile alla fattispecie non era quello volto a regolare la vendita di cose mobili in ipotesi di trasporto con consegna da un luogo all’altro, bensì quello in tema di diritto del destinatario del contratto di trasporto, che assume la legittimazione in discussione, nell’ipotesi di assicurazione della merce, solo quando, una volta arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine per il recapito, lo stesso ne abbia richiesto la consegna al vettore, dovendosi valutare l’incidenza del pregiudizio derivante dalla perdita o dal deterioramento dei beni, con conseguente necessità di accertamenti di fatto nuovi e preclusi in secondo grado; con il quarto motivo prospetta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, cod. proc. civ., 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la fondatezza delle sopra esposte censure avrebbe dovuto comportare una diversa regolazione delle spese e degli accessori richiamati, senza neppure che fosse ipotizzabile, nella specie, una soccombenza relativamente a un appello incidentale mai proposto dalla deducente; Consideratoche preliminarmente dev’essere disattesa l’eccezione d’improcedibilità per mancato deposito, da parte ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata; la relata della notifica a mezzo p.e.c. risulta infatti depositata nei termini unitamente al ricorso, come da attestato di conformità rinvenibile nel fascicolo depositato nella forma cartacea ammissibile “ratione temporis”; il primo motivo è fondato per quanto di ragione; in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione -esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta- giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 cod. proc. civ., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (Cass., Sez. U., 04/12/2015, n. 24707, e succ. conf., come ad esempio Cass., 12/03/2018, n. 5876; in memoria parte ricorrente richiama, conforme, in caso analogo, Cass., 17/11/2021, n. 34796); è quanto accaduto nel caso di specie, posto che il garante risulta aver impugnato contestando anche il rapporto principale, come riportato in ricorso e riscontrabile documentalmente (pagg. 8 e 24 dell’atto di appello); a nulla rileva il fatto che in sede di appello sia stata poi esclusa la qualità di beneficiario della garanzia in capo al convenuto, qualificato diversamente contraente, atteso la valenza dirimente della risultanza ovvero apparenza processuale della decisione di prime cure e l’appello del garante; la Corte di appello non avrebbe dunque potuto affermare il giudicato ostativo allo scrutinio della dedotta infondatezza della pretesa di condanna originariamente svolta dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale allegata con utili difese ex art. 346, cod. proc. civ., da quest’ultima; gli altri motivi risultano assorbiti (cfr. Cass., n. 34796 del 2021, cit.); P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia