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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18602/2026

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PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 336/2023depositata il 16/02/2023;Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la curatela del [OSCURATO:PERSONA].r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma diEuro 189.150,00, deducendo che dalla contabilità e dai documenti dellasocietà fallita era emersa l’esistenza di sette assegni circolari emessi dallastessa in favore del Masoni nel 2011 e nel 2012, tratti sul conto correntedella società, per il suddetto importo.

Asseriva, in proposito, che taliassegni fossero privi di giustificazione causale, essendo peraltro emerso, aseguito di denuncia alla Procura, che essi erano stati tratti dal consulentefiscale della società, [OSCURATO:PERSONA], a favore del Masoni, senza alcunaautorizzazione.1.1.

Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 28 settembre 2019, ilTribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea, sulla base delledichiarazioni del Masoni (contenute nel verbale di sommarie informazionitestimoniali rese alla Procura della Repubblica), il quale ammetteva di nonaver mai avuto rapporti con la società fallita, ma soltanto con il Calabrese- consulente della società e suo amico personale - che avrebbe poirestituito al Masoni la somma oggetto di un precedente prestito effettuatoin favore del Calabrese in proprio.

Per l’effetto, condannava il Masoni alpagamento, in favore della curatela, della somma di Euro 189.150,00,oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava, inoltre, il Masonia rimborsare allo Stato quanto quest’ultimo avrebbe pagato in favore dellacuratela come da emanando decreto di liquidazione ai sensi dell’art. 133d.P.R. n. 115/2002.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20262.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 336/2023, rigettava ilgravame interposto dal Masoni, condannandolo alla rifusione delle spesedel grado, in favore della curatela.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, illustrati da memoria.3.1.

La curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., poiché la Corted’appello, dopo aver correttamente ricondotto la fattispecie concreta allafattispecie di cui all’art. 2033 c.c., avrebbe però erroneamente applicatotale ultima norma.Parte ricorrente assume, anzitutto, che la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe provato l’effettiva titolarità in capo alla societàstessa della provvista utilizzata per l’emissione degli assegni circolari.Ritiene, inoltre, che il Masoni non avrebbe «ricevuto alcun indebitopagamento non dovuto da [OSCURATO:PERSONA] srl ma un pagamento dovuto dalSig Calabrese» (alla non numerata pag. 6 del ricorso per cassazione).Richiama, in proposito, il precedente di Cass. n. 25276/2009, in relazionead un caso in cui gli attori prospettavano che una terza persona avevarichiesto loro di consegnarle alcuni assegni circolari intestati a persone cheavrebbero rivestito la qualità di creditori fallimentari, garantendo che -una volta ottenuto il pagamento - gli stessi avrebbero poi acconsentito altrasferimento degli immobili iscritti al passivo dei vari fallimenti.

Osservache, in tale occasione, questa Corte ha ritenuto che lo schema tipicoprevisto dall’art. 2033 c.c. prevede esclusivamente due soggetti, mentreNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026nel caso di specie erano tre i soggetti coinvolti nella vicenda, tal chesarebbe stato preciso onere degli attori fornire la prova della esistenza diuna collusione tra chi aveva loro prospettato questa operazione ed i variintestatari degli assegni.Lamenta, ancora, che la Corte d’appello avrebbe completamentetrascurato il fatto pacifico che il pagamento era effettuato dal debitoreCalabrese e che lo stesso ha eseguito la propria obbligazione a mezzoassegni circolari in nome proprio e non in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].r.l.Deduce che nessun pagamento risulta effettuato dalla società in favore delMasoni, essendo pacifico tra le parti e provato dai documenti prodotti cheil pagamento in discussione è stato effettuato dal Calabrese in nome e perconto proprio e non in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].Ribadisce che la Corte di merito ha completamente trascurato che ilMasoni ha ricevuto il pagamento (dovuto) dal suo diretto debitore,limitandosi a ricevere dal medesimo gli assegni circolari a lui direttamenteintestati dal medesimo senza sapere l’origine della relativa provvista, dicui non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.4.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., peravere la Corte d’appello rigettato il secondo motivo di gravame ritenendonon provata la sussistenza del debito esistente tra il Calabrese ed ilMasoni.Parte ricorrente deduce che il contenuto del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.della curatela poneva espressamente a fondamento della domandarestitutoria l’esistenza di un rapporto debitorio tra Calabrese e Masoni,estinto mediante il pagamento dei sette assegni circolari.Assume, pertanto, che tale circostanza dovesse ritenersi pacifica, inquanto allegata dalla stessa parte attrice e non contestata, oltre cheNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026confermata dal convenuto, con conseguente insussistenza di alcun onereprobatorio a carico del Masoni.Sostiene che la Corte territoriale, imponendo invece tale prova, sia incorsain un errore di percezione del contenuto degli atti e in una violazione delleregole sul riparto dell’onere della prova, avendo escluso la prova di unfatto che doveva ritenersi acquisito ai sensi dell’art. 115 c.p.c.4.3.

Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corted’appello avrebbe omesso di pronunciare sul concorso di colpa ex art.1227, comma 1, c.c., in relazione alla condotta del legale rappresentantedella società fallita nella causazione dell’asserito danno, che avevaformato oggetto di specifica doglianza del Masoni nell’atto di appello.5.1.

Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.Il motivo, circoscritto all’esame dell’“error in judicando” ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. di violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.,va qui apprezzato al netto delle deduzioni di parte ricorrente circa lamancata valutazione da parte della Corte territoriale di talune risultanzeprobatorie, al cui riguardo giova ribadire che spetta al solo giudice delmerito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi; così come gli spetta pure la facoltà di escludere, anchegiudice del merito non è però tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senza necessità diulteriori acquisizioni (cfr., ex multis, Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20265.1.1.

Tanto premesso, la questione posta con il ricorso attiene allaconcreta applicazione dell’art. 2033 c.c. nella vicenda che vede coinvoltitre diversi soggetti, di cui: a) un soggetto il cui danaro viene illecitamentesottratto ed utilizzato per estinguere un debito pecuniario personale; b) unsoggetto che sottrae il detto danaro ai fini del pagamento e lo effettua(“solvens”); c) un soggetto che riceva tale somma (“accipiens”).In particolare, mette conto premettere, in via generale, che l’azione diripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è circoscritta al rapportotra il “solvens” e il destinatario del pagamento (oltre alla già menzionataCass.

Sez. 3, Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023, cfr. Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 610 del 14/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 17853 del22/07/2013), volta che «il solo soggetto passivamente legittimato è coluiche ha ricevuto la somma che si assume non dovuta» (cfr. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023).In tal guisa, la soluzione della questione qui prospettata richiede diidentificare (correttamente: e cioè, in relazione al caso di specie) isoggetti che assumono - rispettivamente - la qualifica di “solvens” e quelladi “accipiens”.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito -soprattutto in merito alla distinzione tra cessione del credito (come nelfactoring “pro soluto”) e mandato all’incasso - che l’individuazionedell’“accipiens”, ai fini dell’art. 2033 c.c., non si esauriscenell’identificazione del percettore materiale, ma richiede di accertare chisia il destinatario giuridico del pagamento, ossia il soggetto nel cuipatrimonio il pagamento è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 28/10/2025).Per converso, il “solvens”, che non può restare silente in ordine al profilodel titolo del pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24841 del18/08/2023), si identifica - di regola - in colui che sopporta l’esborsopatrimoniale, verificandosi, in conseguenza del pagamento rispetto alNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026quale viene prospettata la mancanza di una causa che lo giustifichi,l’uscita dal suo patrimonio di una somma di danaro.5.1.2.

Ciò posto, l’applicazione del criterio identificativo appena illustratoin relazione alla qualità di “solvens” - assolutamente pacifico nel formantegiurisprudenziale - va altresì correlato alla peculiare vicenda concreta ealla modalità di pagamento adottata nel caso di specie: l’assegnocircolare.Nel caso che ci occupa, infatti, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha dedotto che tra il 2011 e il 2012 [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscaledella società, aveva consegnato sette assegni circolari, tratti sul contocorrente della società medesima e quindi su provvista costituita da denarodi pertinenza di quest’ultima, per estinguere un debito personale in favoredi [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva avuto precedentirapporti.

Pertanto, la curatela agiva in giudizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c.nei confronti dell’“accipiens finale”, [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la Corte territoriale - confermando la sentenza di primogrado, che aveva accolto la domanda restitutoria della curatela - hastatuito che «emerge documentalmente […] che il consulente Calabrese,utilizzando denari della società fallita, ha richiesto alla banca di emettereassegni circolari intestati al nominativo del Masoni.

Non è dunquesostenibile che il soggetto passivo dell’indebito oggettivo sia Calabrese enon l’appellante [i.e., il Masoni]» (a pag. 8 della sentenza impugnata).Ma tale assunto, nonostante la singolarità della vicenda e il carattereprospettato come illecito dell’appropriazione del denaro da parte delconsulente - evidentemente tutt’altro che fedele - della società, non puòessere condiviso.Varrà, difatti, osservare che la qualità di “solvens” mediante assegnocircolare non è da riconoscere al titolare dei fondi (illecitamente) utilizzati(i.e., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come accertato nei due gradi di merito,nonostante la anche qui reiterata contestazione dell’odierno ricorrente),Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026bensì a chi effettua la “traditio” (nella specie, il Calabrese), la quale, ai finidella circolazione dei titoli di credito, assume carattere essenziale, stantel’astrattezza del titolo stesso.Ciò in quanto l’art. 1992 c.c. delinea una netta distinzione tra “titolaritàdel titolo” e “legittimazione al pagamento”, correlata invece al meropossesso del titolo medesimo.La legittimazione in materia di titoli di credito si consegue conl’adempimento delle formalità previste dal legislatore, se di tratta di titoliall’ordine o nominativi.

In questa prospettiva, la legittimazione nonnecessariamente deve essere congiunta alla proprietà e, a tal fine,soccorre la presunzione di titolarità derivante dalla legittimazione stessaex art. 1992 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova.

Tuttoquanto sopra evidenziato non si contrappone alle norme speciali cheregolano la circolazione dell’assegno circolare R.D. n. 1766 del 1933, exart. 86, la cui circolazione è equiparata a quella della cambiale e inparticolare al R.D. n. 1669 del 1933, art. 21 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 21969 del 03/09/2019).Al contempo, l’art. 1994 c.c., in ragione del principio dell’autonomia deltitolo di credito, sancisce che la buona fede dell’“accipiens” può essereesclusa nelle ipotesi in cui l’acquisto del titolo a non domino siaintervenuto nel ragionevole dubbio o sospetto sulla regolare provenienzadel titolo stesso.

L’art. 1994 c.c. in tema di possesso di buona fede di titolidi credito si riferisce ad una nozione di buona fede, enunciata dall’art.1147 c.c., la quale si informa a criteri psicologici ed etici che prescindonoda qualsiasi elemento oggettivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del05/04/2016; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 25316 del 25/10/2017).Nella specie, peraltro, la mala fede del Masoni è stata motivatamenteesclusa dalla Corte territoriale, anche in ragione delle caratteristichedell’assegno circolare, che plausibilmente impedivano al Masoni dirappresentarsi una diversa provenienza del titolo ricevuto dal Calabrese.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, l’unico soggetto che hasottratto illegittimamente i fondi alla società poi fallita è stato il suoconsulente, Calabrese, stante la accertata - e qui non più revocabile indubbio - buona fede del Masoni.Ne discende che - esclusa, nella vicenda triadica in esame, la qualifica di“solvens” in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la curatela della stessaera priva della legittimazione attiva in relazione all’azione di ripetizione diindebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposta nei confronti del Masoni, ilquale aveva ricevuto il pagamento di cui qui si richiede la restituzione dalCalabrese, che, avendo consegnato un assegno circolare, deve qualificarsicome “solvens”.Per tali ragioni, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto fondata lapretesa restitutoria della Curatela nei confronti di chi ha ricevuto in buonafede gli assegni circolari da un soggetto terzo, dovendo escludersi che ilconvenuto fosse l’accipiens della somma recata dagli assegni consegnatiglidal medesimo terzo, effettivo solvens e sottrattore della relativa provvistaalla Curatela, tecnicamente non qualificabile come solvens nella concretafattispecie: e la gravata sentenza va cassata.5.1.3.

Resta, in ogni caso, impregiudicata per la curatela della societàPetra [OSCURATO:SOCIETA]. la possibilità di agire nei confronti del suo consulente,Calabrese, per far valere le sue pretese restitutorie e/o risarcitorielimitatamente alle somme dallo stesso indebitamente impiegate per ilpagamento nei confronti del Masoni, volto ad estinguere un debitopersonale, che sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno accertatoessere state tratte dal conto corrente della detta società.5.2.

Il secondo e il terzo (benché questo sia articolato su diun’inappropriata invocazione per un’azione restitutoria di principi generalidettati in tema di azioni risarcitorie) motivo restano assorbitidall’accoglimento del primo mezzo.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20266.

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo delricorso (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione dellasentenza impugnata e, in relazione alla censura accolta, integralmente.

Aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non rendendosi necessari ulterioriaccertamenti di fatto, si deve, decidendo la causa nel merito, rigettare ladomanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. propostadalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di MarcoMasoni.7.

Le spese seguono la soccombenza - anche per i gradi di merito - e sonoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandadi ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. proposta dalla curatela delCondanna la controricorrente, curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alla rifusione, in favore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio, liquidate: per il primo grado, in complessivi Euro 6.000,00; per ilsecondo grado, in complessivi Euro 9.515,00; per questo giudizio dilegittimità, in complessivi Euro 7.700,00, oltre agli esborsi, liquidati inEuro 200,00; e, per ciascuno dei tre gradi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% ed agli accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 336/2023depositata il 16/02/2023;Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la curatela del [OSCURATO:PERSONA].r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, [OSCURATO:PERSONA],chiedendone la condanna ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma diEuro 189.150,00, deducendo che dalla contabilità e dai documenti dellasocietà fallita era emersa l’esistenza di sette assegni circolari emessi dallastessa in favore del Masoni nel 2011 e nel 2012, tratti sul conto correntedella società, per il suddetto importo. Asseriva, in proposito, che taliassegni fossero privi di giustificazione causale, essendo peraltro emerso, aseguito di denuncia alla Procura, che essi erano stati tratti dal consulentefiscale della società, [OSCURATO:PERSONA], a favore del Masoni, senza alcunaautorizzazione.1.1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 28 settembre 2019, ilTribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea, sulla base delledichiarazioni del Masoni (contenute nel verbale di sommarie informazionitestimoniali rese alla Procura della Repubblica), il quale ammetteva di nonaver mai avuto rapporti con la società fallita, ma soltanto con il Calabrese- consulente della società e suo amico personale - che avrebbe poirestituito al Masoni la somma oggetto di un precedente prestito effettuatoin favore del Calabrese in proprio. Per l’effetto, condannava il Masoni alpagamento, in favore della curatela, della somma di Euro 189.150,00,oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava, inoltre, il Masonia rimborsare allo Stato quanto quest’ultimo avrebbe pagato in favore dellacuratela come da emanando decreto di liquidazione ai sensi dell’art. 133d.P.R. n. 115/2002.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20262. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 336/2023, rigettava ilgravame interposto dal Masoni, condannandolo alla rifusione delle spesedel grado, in favore della curatela.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, illustrati da memoria.3.1. La curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., poiché la Corted’appello, dopo aver correttamente ricondotto la fattispecie concreta allafattispecie di cui all’art. 2033 c.c., avrebbe però erroneamente applicatotale ultima norma.Parte ricorrente assume, anzitutto, che la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe provato l’effettiva titolarità in capo alla societàstessa della provvista utilizzata per l’emissione degli assegni circolari.Ritiene, inoltre, che il Masoni non avrebbe «ricevuto alcun indebitopagamento non dovuto da [OSCURATO:PERSONA] srl ma un pagamento dovuto dalSig Calabrese» (alla non numerata pag. 6 del ricorso per cassazione).Richiama, in proposito, il precedente di Cass. n. 25276/2009, in relazionead un caso in cui gli attori prospettavano che una terza persona avevarichiesto loro di consegnarle alcuni assegni circolari intestati a persone cheavrebbero rivestito la qualità di creditori fallimentari, garantendo che -una volta ottenuto il pagamento - gli stessi avrebbero poi acconsentito altrasferimento degli immobili iscritti al passivo dei vari fallimenti. Osservache, in tale occasione, questa Corte ha ritenuto che lo schema tipicoprevisto dall’art. 2033 c.c. prevede esclusivamente due soggetti, mentreNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026nel caso di specie erano tre i soggetti coinvolti nella vicenda, tal chesarebbe stato preciso onere degli attori fornire la prova della esistenza diuna collusione tra chi aveva loro prospettato questa operazione ed i variintestatari degli assegni.Lamenta, ancora, che la Corte d’appello avrebbe completamentetrascurato il fatto pacifico che il pagamento era effettuato dal debitoreCalabrese e che lo stesso ha eseguito la propria obbligazione a mezzoassegni circolari in nome proprio e non in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].r.l.Deduce che nessun pagamento risulta effettuato dalla società in favore delMasoni, essendo pacifico tra le parti e provato dai documenti prodotti cheil pagamento in discussione è stato effettuato dal Calabrese in nome e perconto proprio e non in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA].Ribadisce che la Corte di merito ha completamente trascurato che ilMasoni ha ricevuto il pagamento (dovuto) dal suo diretto debitore,limitandosi a ricevere dal medesimo gli assegni circolari a lui direttamenteintestati dal medesimo senza sapere l’origine della relativa provvista, dicui non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., peravere la Corte d’appello rigettato il secondo motivo di gravame ritenendonon provata la sussistenza del debito esistente tra il Calabrese ed ilMasoni.Parte ricorrente deduce che il contenuto del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.della curatela poneva espressamente a fondamento della domandarestitutoria l’esistenza di un rapporto debitorio tra Calabrese e Masoni,estinto mediante il pagamento dei sette assegni circolari.Assume, pertanto, che tale circostanza dovesse ritenersi pacifica, inquanto allegata dalla stessa parte attrice e non contestata, oltre cheNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026confermata dal convenuto, con conseguente insussistenza di alcun onereprobatorio a carico del Masoni.Sostiene che la Corte territoriale, imponendo invece tale prova, sia incorsain un errore di percezione del contenuto degli atti e in una violazione delleregole sul riparto dell’onere della prova, avendo escluso la prova di unfatto che doveva ritenersi acquisito ai sensi dell’art. 115 c.p.c.4.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corted’appello avrebbe omesso di pronunciare sul concorso di colpa ex art.1227, comma 1, c.c., in relazione alla condotta del legale rappresentantedella società fallita nella causazione dell’asserito danno, che avevaformato oggetto di specifica doglianza del Masoni nell’atto di appello.5.1. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.Il motivo, circoscritto all’esame dell’“error in judicando” ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. di violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.,va qui apprezzato al netto delle deduzioni di parte ricorrente circa lamancata valutazione da parte della Corte territoriale di talune risultanzeprobatorie, al cui riguardo giova ribadire che spetta al solo giudice delmerito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi; così come gli spetta pure la facoltà di escludere, anchegiudice del merito non è però tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciarespecificamente che la controversia può essere decisa senza necessità diulteriori acquisizioni (cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20265.1.1. Tanto premesso, la questione posta con il ricorso attiene allaconcreta applicazione dell’art. 2033 c.c. nella vicenda che vede coinvoltitre diversi soggetti, di cui: a) un soggetto il cui danaro viene illecitamentesottratto ed utilizzato per estinguere un debito pecuniario personale; b) unsoggetto che sottrae il detto danaro ai fini del pagamento e lo effettua(“solvens”); c) un soggetto che riceva tale somma (“accipiens”).In particolare, mette conto premettere, in via generale, che l’azione diripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è circoscritta al rapportotra il “solvens” e il destinatario del pagamento (oltre alla già menzionataCass. Sez. 3, Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023, cfr. Cass. Sez. 6 - L,Ordinanza n. 610 del 14/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 17853 del22/07/2013), volta che «il solo soggetto passivamente legittimato è coluiche ha ricevuto la somma che si assume non dovuta» (cfr. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 27421 del 26/09/2023).In tal guisa, la soluzione della questione qui prospettata richiede diidentificare (correttamente: e cioè, in relazione al caso di specie) isoggetti che assumono - rispettivamente - la qualifica di “solvens” e quelladi “accipiens”.A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito -soprattutto in merito alla distinzione tra cessione del credito (come nelfactoring “pro soluto”) e mandato all’incasso - che l’individuazionedell’“accipiens”, ai fini dell’art. 2033 c.c., non si esauriscenell’identificazione del percettore materiale, ma richiede di accertare chisia il destinatario giuridico del pagamento, ossia il soggetto nel cuipatrimonio il pagamento è destinato a produrre i suoi effetti (cfr. Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 28/10/2025).Per converso, il “solvens”, che non può restare silente in ordine al profilodel titolo del pagamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24841 del18/08/2023), si identifica - di regola - in colui che sopporta l’esborsopatrimoniale, verificandosi, in conseguenza del pagamento rispetto alNumero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026quale viene prospettata la mancanza di una causa che lo giustifichi,l’uscita dal suo patrimonio di una somma di danaro.5.1.2. Ciò posto, l’applicazione del criterio identificativo appena illustratoin relazione alla qualità di “solvens” - assolutamente pacifico nel formantegiurisprudenziale - va altresì correlato alla peculiare vicenda concreta ealla modalità di pagamento adottata nel caso di specie: l’assegnocircolare.Nel caso che ci occupa, infatti, la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha dedotto che tra il 2011 e il 2012 [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscaledella società, aveva consegnato sette assegni circolari, tratti sul contocorrente della società medesima e quindi su provvista costituita da denarodi pertinenza di quest’ultima, per estinguere un debito personale in favoredi [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva avuto precedentirapporti. Pertanto, la curatela agiva in giudizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c.nei confronti dell’“accipiens finale”, [OSCURATO:PERSONA].In proposito, la Corte territoriale - confermando la sentenza di primogrado, che aveva accolto la domanda restitutoria della curatela - hastatuito che «emerge documentalmente […] che il consulente Calabrese,utilizzando denari della società fallita, ha richiesto alla banca di emettereassegni circolari intestati al nominativo del Masoni. Non è dunquesostenibile che il soggetto passivo dell’indebito oggettivo sia Calabrese enon l’appellante [i.e., il Masoni]» (a pag. 8 della sentenza impugnata).Ma tale assunto, nonostante la singolarità della vicenda e il carattereprospettato come illecito dell’appropriazione del denaro da parte delconsulente - evidentemente tutt’altro che fedele - della società, non puòessere condiviso.Varrà, difatti, osservare che la qualità di “solvens” mediante assegnocircolare non è da riconoscere al titolare dei fondi (illecitamente) utilizzati(i.e., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., così come accertato nei due gradi di merito,nonostante la anche qui reiterata contestazione dell’odierno ricorrente),Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026bensì a chi effettua la “traditio” (nella specie, il Calabrese), la quale, ai finidella circolazione dei titoli di credito, assume carattere essenziale, stantel’astrattezza del titolo stesso.Ciò in quanto l’art. 1992 c.c. delinea una netta distinzione tra “titolaritàdel titolo” e “legittimazione al pagamento”, correlata invece al meropossesso del titolo medesimo.La legittimazione in materia di titoli di credito si consegue conl’adempimento delle formalità previste dal legislatore, se di tratta di titoliall’ordine o nominativi. In questa prospettiva, la legittimazione nonnecessariamente deve essere congiunta alla proprietà e, a tal fine,soccorre la presunzione di titolarità derivante dalla legittimazione stessaex art. 1992 c.c., con conseguente inversione dell’onere della prova. Tuttoquanto sopra evidenziato non si contrappone alle norme speciali cheregolano la circolazione dell’assegno circolare R.D. n. 1766 del 1933, exart. 86, la cui circolazione è equiparata a quella della cambiale e inparticolare al R.D. n. 1669 del 1933, art. 21 (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 21969 del 03/09/2019).Al contempo, l’art. 1994 c.c., in ragione del principio dell’autonomia deltitolo di credito, sancisce che la buona fede dell’“accipiens” può essereesclusa nelle ipotesi in cui l’acquisto del titolo a non domino siaintervenuto nel ragionevole dubbio o sospetto sulla regolare provenienzadel titolo stesso. L’art. 1994 c.c. in tema di possesso di buona fede di titolidi credito si riferisce ad una nozione di buona fede, enunciata dall’art.1147 c.c., la quale si informa a criteri psicologici ed etici che prescindonoda qualsiasi elemento oggettivo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del05/04/2016; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 25316 del 25/10/2017).Nella specie, peraltro, la mala fede del Masoni è stata motivatamenteesclusa dalla Corte territoriale, anche in ragione delle caratteristichedell’assegno circolare, che plausibilmente impedivano al Masoni dirappresentarsi una diversa provenienza del titolo ricevuto dal Calabrese.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/2026Deve, pertanto, ritenersi che, nel caso di specie, l’unico soggetto che hasottratto illegittimamente i fondi alla società poi fallita è stato il suoconsulente, Calabrese, stante la accertata - e qui non più revocabile indubbio - buona fede del Masoni.Ne discende che - esclusa, nella vicenda triadica in esame, la qualifica di“solvens” in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - la curatela della stessaera priva della legittimazione attiva in relazione all’azione di ripetizione diindebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposta nei confronti del Masoni, ilquale aveva ricevuto il pagamento di cui qui si richiede la restituzione dalCalabrese, che, avendo consegnato un assegno circolare, deve qualificarsicome “solvens”.Per tali ragioni, erroneamente la corte territoriale ha ritenuto fondata lapretesa restitutoria della Curatela nei confronti di chi ha ricevuto in buonafede gli assegni circolari da un soggetto terzo, dovendo escludersi che ilconvenuto fosse l’accipiens della somma recata dagli assegni consegnatiglidal medesimo terzo, effettivo solvens e sottrattore della relativa provvistaalla Curatela, tecnicamente non qualificabile come solvens nella concretafattispecie: e la gravata sentenza va cassata.5.1.3. Resta, in ogni caso, impregiudicata per la curatela della societàPetra [OSCURATO:SOCIETA]. la possibilità di agire nei confronti del suo consulente,Calabrese, per far valere le sue pretese restitutorie e/o risarcitorielimitatamente alle somme dallo stesso indebitamente impiegate per ilpagamento nei confronti del Masoni, volto ad estinguere un debitopersonale, che sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno accertatoessere state tratte dal conto corrente della detta società.5.2. Il secondo e il terzo (benché questo sia articolato su diun’inappropriata invocazione per un’azione restitutoria di principi generalidettati in tema di azioni risarcitorie) motivo restano assorbitidall’accoglimento del primo mezzo.Numero registro generale 18827/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 18602/2026Data pubblicazione 08/06/20266. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo delricorso (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione dellasentenza impugnata e, in relazione alla censura accolta, integralmente. Aisensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non rendendosi necessari ulterioriaccertamenti di fatto, si deve, decidendo la causa nel merito, rigettare ladomanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. propostadalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di MarcoMasoni.7. Le spese seguono la soccombenza - anche per i gradi di merito - e sonoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domandadi ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. proposta dalla curatela delCondanna la controricorrente, curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,alla rifusione, in favore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], delle spese delgiudizio, liquidate: per il primo grado, in complessivi Euro 6.000,00; per ilsecondo grado, in complessivi Euro 9.515,00; per questo giudizio dilegittimità, in complessivi Euro 7.700,00, oltre agli esborsi, liquidati inEuro 200,00; e, per ciascuno dei tre gradi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15% ed agli accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 4 giugno 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris