CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 16748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 029MQH0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • 7 9t( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto denunziano asseriti difetti di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per l'evasione ascritta alla ricorrente, immediatamente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che con argomentare puntuale da atto del coinvolgimento dell'imputata nel furto di cui al capo a) allorquando si trovava ristretta in detenzione domiciliare, secondo un percorso giustificativo che il ricorso omette di criticare con la dovuta specificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce -di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.