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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09299/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16837/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 9016/2016, depositata in data 22 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssaMaria [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava all’Ufficio delle Entrate Roma 6 distinte istanze di rimborso IRES ed IRAP, ai Cart.

Pag. e Avv. [OSCURATO:PERSONA].IRAP 2007/2008/2009 sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le annualità 2007, 2008, 2009, assumendo di aver versato in duplice misura i tributi dovuti per la medesima fattispecie, una prima volta in applicazione del principio di competenza, una seconda volta come conseguenza dell’accertamento dell’Erario, onde evitare di essere assoggettata a procedura esecutiva.

Nello specifico alla società era stato notificato, in data 18 dicembre 2001, l’avviso di accertamento n.

RCH300880, relativo ad IRPEG ed ILOR per l’anno d’imposta 1996; la rettifica scaturiva dall’errore commesso dalla società in relazione alla modalità di tassazione da operare; quest’ultima, infatti, era stata dilazionata secondo il criterio di competenza e la tecnica dei risconti in più esercizi e non assolta in un’unica soluzione nell’anno d’imposta 1996.

La società contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso; soccombente in primo grado, gli veniva notificata la cartella di pagamento mediante cui l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, come confermate dalla pronuncia di prime cure.

In secondo grado e presso questa Corte la contribuente risultava soccombente.

Avendo già assolto l’obbligazione tributaria per ogni anno d’imposta mediante la tecnica dei risconti, a seguito della pronuncia di legittimità, di conferma dell’operato amministrativo, la società si era trovata costretta a pagare nei termini di cui all’accertamento fiscale, così sostenendo in duplice misura la prestazione tributaria.

Presentava, pertanto, istanze di rimborso all’Ufficio, che non forniva alcuna risposta.

2. Avverso il silenzio dell’ufficio, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

3. La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 18041/22/2014, respingeva i ricorsi della contribuente.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’odierna ricorrente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Ufficio, ribadendo le argomentazioni già dedotte in prime cure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9016/2016, depositata in data 22 dicembre 2016, accoglieva parzialmente il gravame della contribuente, compensando le spese di giudizio.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Ufficio si è costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare quanto accertato dal c.t.u. concludendo limitatamente al diritto al rimborso dell’IRAP perché l’utilizzo elle perdite spettanti non potevano avere efficacia ai fini del rimborso dell’IRES.

2. Va premesso che, in data 2 agosto 2022, la società contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore rappresentando che, nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al rimborso dell’IRAP; ha dimostrato, altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, in data 5 agosto 2022.

Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ.

Spese compensate.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16837/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 9016/2016, depositata in data 22 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 dal Consigliere dott.ssaMaria [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava all’Ufficio delle Entrate Roma 6 distinte istanze di rimborso IRES ed IRAP, ai Cart. Pag. e Avv. [OSCURATO:PERSONA].IRAP 2007/2008/2009 sensi dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le annualità 2007, 2008, 2009, assumendo di aver versato in duplice misura i tributi dovuti per la medesima fattispecie, una prima volta in applicazione del principio di competenza, una seconda volta come conseguenza dell’accertamento dell’Erario, onde evitare di essere assoggettata a procedura esecutiva. Nello specifico alla società era stato notificato, in data 18 dicembre 2001, l’avviso di accertamento n. RCH300880, relativo ad IRPEG ed ILOR per l’anno d’imposta 1996; la rettifica scaturiva dall’errore commesso dalla società in relazione alla modalità di tassazione da operare; quest’ultima, infatti, era stata dilazionata secondo il criterio di competenza e la tecnica dei risconti in più esercizi e non assolta in un’unica soluzione nell’anno d’imposta 1996. La società contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso; soccombente in primo grado, gli veniva notificata la cartella di pagamento mediante cui l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, come confermate dalla pronuncia di prime cure. In secondo grado e presso questa Corte la contribuente risultava soccombente. Avendo già assolto l’obbligazione tributaria per ogni anno d’imposta mediante la tecnica dei risconti, a seguito della pronuncia di legittimità, di conferma dell’operato amministrativo, la società si era trovata costretta a pagare nei termini di cui all’accertamento fiscale, così sostenendo in duplice misura la prestazione tributaria. Presentava, pertanto, istanze di rimborso all’Ufficio, che non forniva alcuna risposta. 2. Avverso il silenzio dell’ufficio, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. 3. La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 18041/22/2014, respingeva i ricorsi della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’odierna ricorrente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Ufficio, ribadendo le argomentazioni già dedotte in prime cure e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 9016/2016, depositata in data 22 dicembre 2016, accoglieva parzialmente il gravame della contribuente, compensando le spese di giudizio. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Ufficio si è costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di considerare quanto accertato dal c.t.u. concludendo limitatamente al diritto al rimborso dell’IRAP perché l’utilizzo elle perdite spettanti non potevano avere efficacia ai fini del rimborso dell’IRES. 2. Va premesso che, in data 2 agosto 2022, la società contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore rappresentando che, nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al rimborso dell’IRAP; ha dimostrato, altresì, di avere notificato la citata dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Avvocatura dello Stato, ex art. 372 cod. proc. civ., a mezzo posta certificata, in data 5 agosto 2022. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ. Spese compensate. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 09299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris