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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33915/2025

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ORDINANZA sul r:"3 )P.:1, D9CA: 3';:a da: MAK:CC:AI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia ser,tenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato o\,-;•sc. &,e paTo; udita ia relazi;..,he -,-;,/olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente inconferente,considerato il portato delle conclusioni del PG non trasmesse al ricorrente, diretto a ribadire la richiesta di conferma della condanna resa in primo grado, sr da non incidere in alcun modo sulle possibilità del ricorrente di difendersi puntualmente; mentre il secondo, diretto a contestare il giudizio di responsabilità in relazione alla relativa valutazione probatoria, con particolare riguardo al tema inerente al dolo dell'evasione ascritta al ricorrente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in effettivi e decisivi travisamenti probatori nè in manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025. n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul r:"3 )P.:1, D9CA: 3';:a da: MAK:CC:AI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia ser,tenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato o\,-;•sc. &,e paTo; udita ia relazi;..,he -,-;,/olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente inconferente,considerato il portato delle conclusioni del PG non trasmesse al ricorrente, diretto a ribadire la richiesta di conferma della condanna resa in primo grado, sr da non incidere in alcun modo sulle possibilità del ricorrente di difendersi puntualmente; mentre il secondo, diretto a contestare il giudizio di responsabilità in relazione alla relativa valutazione probatoria, con particolare riguardo al tema inerente al dolo dell'evasione ascritta al ricorrente, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, lette senza incorrere in effettivi e decisivi travisamenti probatori nè in manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025. n
Sentenza Cassazione n. 33915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris