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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 37611/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugna, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe indicata, con la quale è stata condannata alla pena della ammenda di euro cinquemila per il reato di cui all'art.5, lett.b, L. n.283/1962 perché nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, deteneva per la somministrazione al pubblico 24 kg ci alimenti vari in cattivo stato di conservazione in quanto insudiciati e ricoperti da uno strato di brina e accumulo di ghiaccio con evidenti chiazze di bruciatura da freddo.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e in ordine al criterio di imputazione soggettiva del reato, adducendo che il cattivo stato di conservazione degli elementi congelati è da ricondurre a un temporaneo malfunzionamento del frigo congelatore di cui ella non si era ancora resa conto e che era stato tempestivamente rilevato dagli operatori.

A riprova rappresenta di occuparsi personalmente dello smaltimento dei rifiuti speciali.

Contesta inoltre che la conservazione di alimenti all'interno di un congelatore sia un univocamente destinata ad essere somministrati alla clientela.

Con il secondo motivo di ricorso si duole della mancata concessione della causa di non pun:bilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del grado della colpa, della violazione della regola cautelare e della ridotta misura quantità di merce conservata nel pozzetto congelatore #1, rispetto alla vastità del locale alla consistenza della clientela quotidiana, che impongono uno smercio di quantità di prodotti alimentari più consistente.

Con il terzo motivo di ricorso deduce la depenalizzazione della fattispecie incriminata.

Con il quarto l'omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l'imputata, tramite il difensore munito di procura speciale, in data 26/05/2023 vi ha rinunciato.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della Cassa delle ammende: Così deciso in Roma, i 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] impugna, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza indicata in epigrafe indicata, con la quale è stata condannata alla pena della ammenda di euro cinquemila per il reato di cui all'art.5, lett.b, L. n.283/1962 perché nella qualità di legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] srl, deteneva per la somministrazione al pubblico 24 kg ci alimenti vari in cattivo stato di conservazione in quanto insudiciati e ricoperti da uno strato di brina e accumulo di ghiaccio con evidenti chiazze di bruciatura da freddo. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità e in ordine al criterio di imputazione soggettiva del reato, adducendo che il cattivo stato di conservazione degli elementi congelati è da ricondurre a un temporaneo malfunzionamento del frigo congelatore di cui ella non si era ancora resa conto e che era stato tempestivamente rilevato dagli operatori. A riprova rappresenta di occuparsi personalmente dello smaltimento dei rifiuti speciali. Contesta inoltre che la conservazione di alimenti all'interno di un congelatore sia un univocamente destinata ad essere somministrati alla clientela. Con il secondo motivo di ricorso si duole della mancata concessione della causa di non pun:bilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione del grado della colpa, della violazione della regola cautelare e della ridotta misura quantità di merce conservata nel pozzetto congelatore #1, rispetto alla vastità del locale alla consistenza della clientela quotidiana, che impongono uno smercio di quantità di prodotti alimentari più consistente. Con il terzo motivo di ricorso deduce la depenalizzazione della fattispecie incriminata. Con il quarto l'omessa concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché l'imputata, tramite il difensore munito di procura speciale, in data 26/05/2023 vi ha rinunciato. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo cinquecento in favore della Cassa delle ammende: Così deciso in Roma, i 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 37611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris