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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16818/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di BARI del 15/11/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; 43583/2023 R.G.

OSSERVA Rilevato che la richiesta di rimessione deduce a proprio fondamento violazione di norme procedurali da parte del giudice che procede nei suoi confronti indicative, secondo il richiedente, del pregiudizio del predetto magistrato nei suoi confronti, al quale sarebbe impedito il diritto di difesa; che, infine, l'istante (v. pg. 19 della richiesta) ascrive anche la decisione della Corte di appello che ha rigettato precedente ricusazione formulata dallo stesso istante a collusioni interne alla Magistratura finalizzate a "colpire" avversari di volta in volta individuati; Ritenuto che in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116); Ritenuto che la richiesta non solo esula dai casi previsti dall'ordinamento ma, quanto alla grave situazione locale, fa riferimento a opinioni del tutto generiche e prive di qualsiasi specifico fondamento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del TRIBUNALE di BARI del 15/11/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; 43583/2023 R.G. OSSERVA Rilevato che la richiesta di rimessione deduce a proprio fondamento violazione di norme procedurali da parte del giudice che procede nei suoi confronti indicative, secondo il richiedente, del pregiudizio del predetto magistrato nei suoi confronti, al quale sarebbe impedito il diritto di difesa; che, infine, l'istante (v. pg. 19 della richiesta) ascrive anche la decisione della Corte di appello che ha rigettato precedente ricusazione formulata dallo stesso istante a collusioni interne alla Magistratura finalizzate a "colpire" avversari di volta in volta individuati; Ritenuto che in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116); Ritenuto che la richiesta non solo esula dai casi previsti dall'ordinamento ma, quanto alla grave situazione locale, fa riferimento a opinioni del tutto generiche e prive di qualsiasi specifico fondamento; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità della richiesta consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 16818/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris