Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06630/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Jamal ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio precedente (in Caste! del Rio, il 13/5/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non coniugandosi la generica censura neppure al tema devoluto con l'appello (inerente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso 11 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente }) [OSCURATO:PERSONA] l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Jamal ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio precedente (in Caste! del Rio, il 13/5/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi aspecifici, siccome privi della enunciazione e argomentazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma í cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), non coniugandosi la generica censura neppure al tema devoluto con l'appello (inerente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso 11 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente }) [OSCURATO:PERSONA] l
Sentenza Cassazione n. 06630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris