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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:50
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987J0262 - IT Avis juridique important | 61987J0262 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1983 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 262/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00225 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 .

Agricoltura - Politica agricola comune - [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] - Conformità delle spese alle norme comunitarie - Provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche ( Trattato CEE, art . 38; regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 2 e 3 ) 2 . [OSCURATO:PERSONA] - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] all' esportazione - Prodotti della pesca oggetto di quote di cattura - [OSCURATO:PERSONA] della quota nazionale - Obbligo dello Stato membro di negare le restituzioni ( Trattato CEE, art . 5; regolamenti del Consiglio n . 729/70, art . 2, e n . 3796/81 ) 3 .

Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova ( Regolamento del Consiglio n . 729/70 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

I provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche fanno parte delle norme comunitarie dell' organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi degli artt . 2 e 3 del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, dato che, a norma dell' art . 38 del trattato, i prodotti della pesca sono compresi fra i prodotti agricoli .

Di conseguenza le restituzioni attribuite e gli interventi effettuati trasgredendo i provvedimenti comunitari di conservazione non possono, in linea di principio, essere finanziati dal [OSCURATO:PERSONA] ( vedansi sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5091; causa 332/85, Germania / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5163; causa 237/86, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5251 ). 2 .

In conformità ai principi generali che costituiscono il fondamento del sistema istituzionale comunitario e che regolano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta agli Stati membri, a norma dell' art . 5 del trattato, garantire nei loro territori l' esecuzione delle normative comunitarie, in particolare nel contesto della politica agricola comune ( vedasi sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2633 ).

Uno Stato membro non può sottrarsi a quest' obbligo nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca attribuendo restituzioni all' esportazione per quantitativi pescati oltre la quota nazionale, motivando che la normativa comunitaria non conterrebbe alcuna disposizione che contempli espressamente la possibilità di negare le restituzioni all' esportazione in un caso del genere, mentre l' art . 2 del regolamento n . 729/70 stabilisce che solo le restituzioni attribuite in ossequio alle norme comunitarie possono essere finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] e che inoltre il porre termine alla pesca in caso di esaurimento della quota nazionale spetta in primo luogo allo Stato membro .

Se si trova di fronte a difficoltà pratiche di attuazione di un sistema di controllo efficace, è suo compito risolverle adottando opportuni provvedimenti . 3 .

Quando la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato dimostrare che ricorrono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). [OSCURATO:PERSONA] causa 262/87, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori A .

Bos e G.M .

Borchardt, viceconsiglieri giuridici del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig .

Robert C .

Fischer, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale, per quanto riguarda i prodotti della pesca, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1987, n . 368, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", per l' esercizio finanziario 1983 ( GU L 195, pag . 43 ),

LA CORTE,

composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987J0262 - IT Avis juridique important | 61987J0262 SENTENZA DELLA CORTE DEL 2 FEBBRAIO 1989. - [OSCURATO:PERSONA] DELLE [OSCURATO:PERSONA]'EUROPEE. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1983 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 262/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00225 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . Agricoltura - Politica agricola comune - [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] - Conformità delle spese alle norme comunitarie - Provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche ( Trattato CEE, art . 38; regolamento del Consiglio n . 729/70, artt . 2 e 3 ) 2 . [OSCURATO:PERSONA] - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] all' esportazione - Prodotti della pesca oggetto di quote di cattura - [OSCURATO:PERSONA] della quota nazionale - Obbligo dello Stato membro di negare le restituzioni ( Trattato CEE, art . 5; regolamenti del Consiglio n . 729/70, art . 2, e n . 3796/81 ) 3 . Agricoltura - [OSCURATO:PERSONA] - Liquidazione dei conti - Rifiuto di prendere a carico spese dovute ad irregolarità nell' applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro - Onere della prova ( Regolamento del Consiglio n . 729/70 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . I provvedimenti di conservazione delle risorse alieutiche fanno parte delle norme comunitarie dell' organizzazione comune dei mercati agricoli ai sensi degli artt . 2 e 3 del regolamento n . 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, dato che, a norma dell' art . 38 del trattato, i prodotti della pesca sono compresi fra i prodotti agricoli . Di conseguenza le restituzioni attribuite e gli interventi effettuati trasgredendo i provvedimenti comunitari di conservazione non possono, in linea di principio, essere finanziati dal [OSCURATO:PERSONA] ( vedansi sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5091; causa 332/85, Germania / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5163; causa 237/86, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 5251 ). 2 . In conformità ai principi generali che costituiscono il fondamento del sistema istituzionale comunitario e che regolano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta agli Stati membri, a norma dell' art . 5 del trattato, garantire nei loro territori l' esecuzione delle normative comunitarie, in particolare nel contesto della politica agricola comune ( vedasi sentenza 21 settembre 1983, cause riunite da 205 a 215/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 2633 ). Uno Stato membro non può sottrarsi a quest' obbligo nell' ambito dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca attribuendo restituzioni all' esportazione per quantitativi pescati oltre la quota nazionale, motivando che la normativa comunitaria non conterrebbe alcuna disposizione che contempli espressamente la possibilità di negare le restituzioni all' esportazione in un caso del genere, mentre l' art . 2 del regolamento n . 729/70 stabilisce che solo le restituzioni attribuite in ossequio alle norme comunitarie possono essere finanziate dal [OSCURATO:PERSONA] e che inoltre il porre termine alla pesca in caso di esaurimento della quota nazionale spetta in primo luogo allo Stato membro . Se si trova di fronte a difficoltà pratiche di attuazione di un sistema di controllo efficace, è suo compito risolverle adottando opportuni provvedimenti . 3 . Quando la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] talune spese, per il motivo che esse sono state causate da trasgressioni della normativa comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a questo Stato dimostrare che ricorrono i presupposti per ottenere il finanziamento negato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( vedasi sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . pag . 1749 ). [OSCURATO:PERSONA] causa 262/87, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori A . Bos e G.M . Borchardt, viceconsiglieri giuridici del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig . Robert C . Fischer, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale, per quanto riguarda i prodotti della pesca, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 1987, n . 368, relativa alla liquidazione dei conti degli Stati membri per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", per l' esercizio finanziario 1983 ( GU L 195, pag . 43 ), LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Il ricorso è respinto . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese .
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