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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21942/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, lamentando, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, evidenziando la spiccata ed allarmante proclività a delinquere dell'imputato che ha iniziato a commettere reati nel 1995 ed ha perpetuato negli anni con tendenziale abitualità tale percorso di vita criminale, riportando numerose condanne, anche per reati oggettiva gravità, tra i quali un omicidio nel 2008, ed in forma associativa, tanto da essere sottoposto nel 2011 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS e, da ultimo, il particolare disvalore della falsa dichiarazione, avendo l'imputato esposto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un reddito familiare notevolmente inferiore a quello realmente percepito, indice, peraltro, di marcata intensità del dolo.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale, decidendo in sede di rinvio della Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115 del 2002, lamentando, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, evidenziando la spiccata ed allarmante proclività a delinquere dell'imputato che ha iniziato a commettere reati nel 1995 ed ha perpetuato negli anni con tendenziale abitualità tale percorso di vita criminale, riportando numerose condanne, anche per reati oggettiva gravità, tra i quali un omicidio nel 2008, ed in forma associativa, tanto da essere sottoposto nel 2011 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS e, da ultimo, il particolare disvalore della falsa dichiarazione, avendo l'imputato esposto nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato un reddito familiare notevolmente inferiore a quello realmente percepito, indice, peraltro, di marcata intensità del dolo. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]