CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 7496 /20 2 2 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : [OSCURATO:EMAIL]) , in virtù di procura in calceal ricorso ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 1568/2021della CORTE d’APPELLO di SALERNO, depositata il12 gennaio 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del30 gennaio 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: 1. con sentenza 19 aprile 2019, n.1425, i l Tribunale di Salerno , pronunciando sulle do mande pro p oste da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 1) confermò il sequestro giudiziario dell’azienda ubicata in Battipaglia, [OSCURATO:PERSONA] n.66, in un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ed organizzata per l’esercizio dell’attività di laboratorio fotografi co e commercio di articoli connessi; azienda già oggetto di affitto da par t e dell’originario titolare, [OSCURATO:PERSONA](che aveva stipulato un primo contratto di locazione dell’immobile con [OSCURATO:PERSONA]), a [OSCURATO:PERSONA] ( la quale aveva concluso un nuovo contratto di locazione dell’immobile con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) e successivamenteoggetto di cessione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2)dichiarò risolto il contratto di affitto di azienda per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] , condannandola a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di Euro 57.660,00 a titolo di canoni arretrati; 3)rigettò la domanda di successione d ella Digital F oto s.r.l. nel rapporto di locazione intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figlio ed erede di [OSCURATO:PERSONA]); 4) condannò Monica F i nale al rimborso delle spese di lite in favore della Digital foto s.r.l. e quest’ultimaal pagamento di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] ; 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello dinanzi alla Corte territoriale di Salerno, chiedendo, tra l’altro, che fosse dichiarata l’inopponibilità nei suoi confronti dei rapporti di locazione dell’immobile diversi da (e successivia) quello originario e che, previo accertamento che essa non aveva proposto alcuna domanda di successione in tali rapporti, fosse invece accolta la diversa domanda di retrocessione , in capo ad essa società, del rapporto di locazione originariamente vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essersi risolta , in seguito alla risoluzione del contratto di affitto di azienda , anche la clausola , in esso inserita, prevedente il subentro di [OSCURATO:PERSONA] nel me desimo rapporto di locazione, con conseguenteinsussistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA] di resistere adetta domanda e conseguente riforma della statuizione sulle spese concernenteil relativo rapporto processuale; 3.con sentenza n. 1568/2021, depositata il 12 gennaio 2022, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del locale tribunale del 2019 e compensando tra le parti le spese del grado; la Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-dalla documentazione versata in atti risultava la sussistenza : di un contratto di locazione del locale stipulato il 10 settembre 1998 tra il proprietariodell’immobile [OSCURATO:PERSONA] e il titolaredell’azienda, nonché della ditta individuale“[OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA]; di un contratto di affitto di azienda stipulato il 30 dicembre 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in seguito al quale quest’ultima aveva iniziato a svolgere , in luogo del primo,l’attività di laboratorio fotografico e di commercio dei relativi articoli; di un nuovo contratto di locazione dell’immobile stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 2014; e, infine, del contratto di cessione di azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. registrato il 12 dicembre 2014; II-nel contratto del 30 dicembre 2013 , con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato in affitto l’azienda a [OSCURATO:PERSONA] , era contenuta la clausola relativa al contratto di locazione del 10 settembre 1998, secondo cui “l’acquirente subentrerànel citato contratto di locazione”; invece, nel contratto del 12 dicembre 2014 con cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere la cessionedell’azienda a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sempre con riferimento all’originario contratto di locazione del locale del 10 settembre 1998, era stabilito c h e “ viene compreso nel la presente cessione ogni diritto derivantedal contratto di locazione dell’immobile nel quale viene esercitata l’aziendain oggetto”; III-avuto riguardo a tali previsioni contrattuali, doveva escludersi che [OSCURATO:PERSONA], quale affittuariadell’azienda dal 30 dicembre 2013, fosse altresì succeduta nella locazione dell’immobile diventandone conduttrice; ciò, in quanto, da un lato, in via generale, vigeva il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass. n.5137/2003), diretto ad escludere il carattereautomatico della successione dell’affittuario di azienda nel contra t to di locazione dell’immobile in cui l’attivitàcommerciale è esercitata; dall’ altro lato, in particolare, non era individuabile, nel la fattispecie, un apposito negozio di sublocazione o di cessione della locazione del 10 settembre 1998 da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della clausola contenuta nel contratto tra loro stipulato il 30 dicembre 2013, non potendosi attribuire rilievo al la dic i tura “ l’acquirente subentrerà nel citato contratto di locazione”, sia perché inserita nell’ambito di una pattuizionegenerale riguardante l’affitto ( non la cessione ) dell’ azienda, sia perché a tale dicitura era stata evidentemente attribuita la mera funzione di richiamare gli effetti di cui all’art.2558, terzo comma, cod. civ., circa la limitazione, per la sola durata dell’affitto, del subentro da parte dell’affittuarionei contratti in corso con il concedente; IV-la mancata pattuizione, insede di affitto dell’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a MonicaFinale, di una cessione della locazione del locale in corso, doveva desumersi anche dall’omessa ottemperanza , da p a rte dell’affittuaria,agli adempimenti di cui all’art. 36 della legge n. 392 del 1978, non essendo stato né dedotto né provato che essa avesse comunicato al locatore [OSCURATO:PERSONA] l’intervenuta cessione o che gli avesse versato i canoni della locazione; V-per effetto della cessione dell’azienda del 12 dicembre 2014 e delle previsioni contenute in tale pattuizione, doveva invece ritenersi che nella locazione dell’immobile del 1998 (contratto mai risolto , né venuto menoper altra causa) fosse succeduta (al cedente [OSCURATO:PERSONA]) la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale era subentrata non solo nel contratto di affitto di azienda da quegli stipulato con MonicaFinale nel 2013 (contratto poi risoltosi per i nadempimento dell’affittuaria) , ma anche nellalocazione dell’immobile conclusa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], divenendone conduttrice, essendo tra l’altro cessati, ex art. 2558, terzo comma, cod . civ., con la risoluzione del contratto di affitto e la conseguente retrocessione del l ’azienda nelle mani del titolare, gli effettidel provvisorio subentro nella locazione del locale da parte dell’affittuaria; VI- ne discendeva il rigetto della formulata domanda di successionedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel contratto di locazione in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendo in considerazione, piuttosto,un effetto giuridico ( successione nel precedente contratto del 10 settembre 1998) riconducibilealle esplicite pattu i zioni contenute nel negozio di cessione di aziendadel 12 dicembre 2014 e alla risoluzione del contratto di affitto dell’azienda medesima del precedente 30 dicembre 2013; VII-su tale esito della controversia, che comportava la conferma, sia pure con diversa motivazione, della decisione di primo grado, non influival’avvenuta conclusione di un successivo contratto di locazione del locale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il conflitto sorto tra i diversi titolari del diritto personale di godimento concesso dalla stessa persona sul medesimo bene andava risolto a vantaggio del contraenteche per primo lo avesse conseguito o che fosse in possesso del titolo di data certa anteriore, ai sensi dell’art. 1380 cod.civ. (prior in tempore potior in iure); 4.avverso la sentenza della Corte salernitana , propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sulla base di due motivi; risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese in sede di legittimità l’intimata [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.con il primo motivo, viene denunciata la “violazione dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n 5 cpc – omesso esame del diniego da parte dei resistenti alla titolarità della locazione a favore della ricorrente decisiva per l’esercizio dell’attività aziendale – violazione dell’art. 132 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n 4 cpc - contrasto tra motivazione e dispositivo -immotivato rigetto dell’appello nonostante la condivisione dei motivi e la qualificata equivocità della sentenza di primo grado in merito alla titolarità della locazione dell’immobile aziendale”; Il motivo si espone ad una preliminare sanzione di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., per omessa assoluzione degli oneri riproduttivi e, inoltre, si pone al limite dell’ inammissibilità anche per mancato soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc.civ., attesa l’oscurità – s ino ai limiti dell’incomprensibilità – delle censure con esso sollevate; al di là di ciò, ove ne fosse possibile l’esame del merito, esso sarebbe comunque infondato; tenuto conto della non perspicua esposizione , il nucleo della censura sembrerebbe potersi cogliere nella doglianza che la Corte d’appello, pur accogliendo il prim o e il secondo motivo di impugnazione, con conseguente attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della «titolarità della locazione 10/09/1998 come effetto “automatico” ex art. 1380 cc», avrebbe però «del tutto trascurato di esaminare l’opposizione degli avversariin merito, anche sostenuta dall’“equivocità della sentenza impugnata ”, per pervenire all’a ccoglimento dell’appello»; secondo la ricorrente, in altre parole, la Corte territoriale avrebbe limitato «il suo esame all’opposizione di controparte al subentro nella locazione 14/4/2014 … mentre invece gli avversarinegavano anche la titolarità della locazione 10/09/1998 perché la consideravano ceduta e sostituita dalla nuova locazione 14/4/2014»; la ricorrente sostiene che «l’esame di tutte le avverse eccezioni avrebbe suggerito una diversa decisione, giudicato indispensabile l’appello e conseguenziale il suo accoglimento» per il riconoscimento del dirittoda essa azionato; 1.1. così ricostruito il contenuto della censura, essa, come si è detto, ove fosse esaminabile nel merito, non avrebbe alcun fondamento; la Corte d’appello non ha condiviso ladeduzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. secondo cui essa aveva proposto una domanda di retrocessione in suo favore della locazione del 10 settembre 1998, anziché di successione nella successiva locazione del 14 aprile 2014, evidenziando, al contrario, anche mediante trascrizione virgolettata delle conclusioni for mulate dall a società attrice nell’originario atto introduttivo del giudizio, che essa aveva chiesto al Tribunale di «disporre a seguito del rilascio dell’azienda, la successione, della ditta attrice nel contratto di locazione in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); al riguardo giova ricordare che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito (Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass.21/09/2023, n. 27181), il quale è censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato (Cass. 05/02/2004, n.2148) o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, venga no violat i i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass.16/10/1979, n. 5399; Cass. 25/02/2019, n. 5402); tanto premesso in ordine all’individuazione del contenuto della domandaproposta dalla società attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d’appello ha escluso che tale domanda potesse trovare accoglimento, sul rilievo che, per effetto del contratt o di cessione di azienda del 12 dicembre 2014 (e delle esplicite pattuizioni in esso contenute), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse anche succeduta al pr e c e dente titolare [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di locazione del locale del 10 settembre 1998 (contratto incui solo provvisoriamente era subentrata l’affittuaria ai sensi dell’art. 2558, terzocomma, cod. civ. e che era poi retroceduto in capo al titolare dell’azi enda d opo la risoluzione del contratto di affittodella medesima);pertanto,il rigetto dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è stato dovuto al mancato esame dell’ opposizione degli appellati alla titolarità, da parte sua, del contratto di locazione del 10 settembre 1998 e alla considerazione soltanto di quella concernente il suo subentro nel successivo contratto del 14 aprile 2014 , bensì alla conferma della statuizionedi rigetto della domanda di successione nel rapporto contrattuale vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la cui fonte era costituita dal contratto del 14 aprile 2014) per essere la societàattrice già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998; ne discenderebbeil rigetto del primo motivo di ricorso, dovendosi reputare insussistente sia il vizio di omessa pronuncia che il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante; 2. c on il secondo motivo , viene denunciata la “ violazione dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc – omessa pronuncia sui motivi di appello terzo e quarto– violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato –nullità della sentenza –violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 91 cpc –ingiusta dichiarazione di soccombenza”; anche questo motivo si pone al limite dell’inammissibilità per mancato soddisfacimento del requisito di cui all’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., stante la non perspicuità dell’esposizione e la conseguente non piena comprensibilità delle censure con esso sollevate; dovendosi però, escludere, a differenza del precedente motivo, il preliminare rilievo di inammissibilità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., esso va comunque delibato nel merito; per quanto può comprendersi dalla non perspicuità dell’esposizione, la ricorrentecensura la sentenza impugnata anzitutto per non averrilevato il vizio di extra - petizione (denunciato con il terzo e il quarto motivo di appello) in cui sarebbe incorso il primo giudice allorché aveva provveduto sulla domanda (da essa società mai formulata) di accertamentodel diritto a subentrare nella locazione del 14 aprile 2014, individuandone il legittimo contraddittore in Andr e a Russo (quale successoreereditario di [OSCURATO:PERSONA]) e reputando fondate le difese da queglisvolte, con conseguente indebita formulazione di un giudiziodi soccombenza nei suoi confronti; la ricorrente censura ulteriormente la sentenzaimpugnata per non aver rilevato la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il primo giudice nel ritenerla soccombente (con conseguente condanna alle spese del grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), sull’erroneo presupposto che essa non aveva assolto l’onere di dimostrare la sussistenzadella locazione del 14 aprile 2014; sostiene, al riguardo,che tale onere probatorio non gravava su essa società (che nonaveva mai invocato la detta locazione a fondamento della propria domanda), bensì sugli appellati (originari convenuti) , che l’avevano invece invocata a sostegno delle loroeccezioni; 2.1.il motivo non è fondato; come si è sopra osservato, la Corte d’appello ha reputato che la domanda originariamente proposta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale aveva proprioad oggetto la sua successione nel rapporto di locazione che trovava fonte nel contratto del 14 aprile 2014, attualmente vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) e ha ritenuto che tale domanda fosse infondata per essere invece la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già succeduta nel precedente contratto del 10 settembre 1998; di conseguenza,non sussisteva il vizio di extra-petizione imputato al giudice di primo grado (avendo egli debitamente provveduto su tale domanda) né quello di omessa pronuncia sulla relativa censura, imputato alla Corte d’appello; inoltre, poiché la predetta domanda di successione nel contratto del 14 aprile 2014 era stata rigettata, le spese del grado concernenti il relativo rapporto processuale erano state regolate, in corretta applicazione del criterio di so cc ombenza , ponendole a carico dell a società attrice eda favore d el convenuto Andrea R usso; in definitiva, il ricorso va rigettato; 3. l e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4. l a decisione di rigetto dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigettail ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di co