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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:555
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Manifesta incompetenza del Tribunale – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio » Nella causa T‑34/26,

[OSCURATO:PERSONA],

residente in Catania (Italia), rappresentato da C. Longhitano, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), rappresentata da P. Battistini e F. Popp, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L.

Kalėda, presidente, M. Jaeger (relatore) e H. Kanninen, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) del 27 ottobre 2025 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale quest’ultima l’ha escluso dal concorso AMLA/TA/2025/10 per l’assunzione di funzionari (in prosieguo: il «concorso in questione»), nonché della decisione del 31 ottobre 2025, recante rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), in secondo luogo, la sua collocazione nell’elenco dei vincitori, oppure, in via subordinata, nella lista dei candidati selezionati del concorso in questione e, in terzo luogo, in via ancora più subordinata, la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente.

Fatti 2 Il 3 settembre 2025 l’AMLA ha pubblicato su Internet il bando per il concorso in questione.

Secondo tale bando, le prove comprendevano una prova scritta e, per i candidati che avessero ricevuto il punteggio più elevato, un colloquio con la commissione.

Sulla base dei risultati di tali prove, l’AMLA doveva redigere un elenco di riserva di 60 candidati. 3 Il ricorrente è stato convocato alla prova scritta del concorso in questione, la quale si è svolta il 16 ottobre 2025.

Tuttavia, a causa di problemi tecnici egli non è stato in grado di partecipare. 4 Con la decisione impugnata, l’AMLA ha escluso il ricorrente dal concorso in questione.

Essa ha sostenuto che, conformemente alla guida destinata ai candidati a detto concorso, questi ultimi erano tenuti a rispettare specifici requisiti tecnici e che essi dovevano assicurarsi, prima dell’inizio della prova scritta, di disporre di una connessione Internet e di avere un dispositivo compatibile che consentisse loro di avere accesso alla piattaforma informatica sulla quale si svolgeva tale prova (in prosieguo: la «piattaforma di esame»), che era gestita da un prestatore di servizi.

Pertanto, l’AMLA ha ritenuto che, poiché le difficoltà riscontrate dal ricorrente all’atto di utilizzare la piattaforma di esame erano imputabili alla configurazione locale del suo dispositivo e rientravano nella sua responsabilità, essa non avrebbe potuto intraprendere ulteriori azioni per porvi rimedio. 5 Con messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2025, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione impugnata, nel quale ha dichiarato che le difficoltà che egli aveva riscontrato durante la prova scritta non erano dovute alla configurazione locale del suo dispositivo, poiché egli aveva acquistato un nuovo dispositivo e aveva seguito tutte le istruzioni tecniche fornite dal prestatore di servizi.

Inoltre, egli ha precisato che il prestatore di servizi aveva redatto un rapporto di incidente tecnico che riconosceva il verificarsi di un problema durante la sua prova scritta.

Alla luce di tali elementi, il ricorrente ha chiesto all’AMLA di convocarlo a una nuova sessione della prova scritta in condizioni controllate o ad una valutazione alternativa equivalente, nonché di confermare che essa aveva ricevuto ed esaminato il rapporto redatto dal prestatore di servizi. 6 Con altro messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il ricorrente ha completato il suo reclamo chiedendo all’AMLA di inserirlo nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione o, in via subordinata, di convocarlo a una nuova sessione di esame o a un colloquio sostitutivo. 7 Nella decisione di rigetto del reclamo l’AMLA ha ricordato che, come precisato nei suoi precedenti messaggi di posta elettronica, tutti i candidati al concorso in questione erano tenuti ad assicurarsi, prima della prova scritta, che i loro dispositivi rispettassero i requisiti tecnici previsti nella guida destinata ai candidati a detto concorso, requisiti volti ad assicurare l’integrità e la parità di trattamento di tutti i candidati.

Orbene, l’AMLA ha precisato che, dopo attento riesame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali il rapporto redatto dal prestatore di servizi, essa poteva confermare che le difficoltà riscontrate dal ricorrente erano collegate alla configurazione locale del suo dispositivo, che queste ultime rientravano quindi nella sua responsabilità e che, per tale motivo, non era possibile consentirgli di ripetere la prova scritta del concorso in questione o concedergli la possibilità di svolgere un test alternativo.

Conclusioni delle parti 8 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo; – disporre la sua collocazione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione; – in via ancora più subordinata, disporre la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente. 9 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2026, l’AMLA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto 10 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 11 Nel caso di specie il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sul primo capo delle conclusioni , volt o all ’ annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo Sull’oggetto della controversia 12 Nell’ambito del suo primo capo delle conclusioni il ricorrente deduce un motivo unico vertente, in sostanza, sull’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. 13 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, nel caso in cui la decisione di rigetto del reclamo sia priva di contenuto autonomo, le conclusioni formalmente dirette avverso tale decisione hanno l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63). 14 Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo.

Infatti essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione impugnata. 15 Di conseguenza il ricorso deve essere considerato come diretto avverso la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata).

Sulla violazione, da parte dell’AMLA, del suo obbligo di motivazione 16 Il ricorrente sostiene che l’AMLA ha violato il suo obbligo di motivazione poiché, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, essa si è limitata a invocare motivazioni generiche, non si è pronunciata sull’incidente tecnico segnalato nel rapporto del prestatore di servizi e non ha confutato le censure che egli aveva formulato. 17 Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso.

Sotto tale profilo, la motivazione prescritta dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’informazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Crédit agricole/BCE, T‑576/18, EU:T:2020:304, punto 129 e giurisprudenza citata). 18 Dalla giurisprudenza si evince pertanto che l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, in quanto l’accertamento del requisito che la motivazione di un atto sia soddisfatta va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza del 24 settembre 2025, Sanofi/Commissione, T‑483/22, EU:T:2025:912, punto 89 e giurisprudenza citata). 19 Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che una motivazione non deve essere esaustiva ma deve essere considerata sufficiente una volta che essa espone i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 6 luglio 2022, ABLV Bank/CRU, T‑280/18, EU:T:2022:429, punto 175 e giurisprudenza citata). 20 Inoltre, secondo la giurisprudenza una decisione è sufficientemente motivata una volta che è stata emanata in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze dell’11 giugno 2020, Commissione e Repubblica slovacca/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P e C‑271/18 P, EU:C:2020:450, punto 67, e del 14 aprile 2021, RQ/Commissione, T‑29/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:188, punto 87). 21 Nel caso di specie occorre rilevare che nella decisione impugnata, l’AMLA ha sostenuto che, conformemente alla guida destinata ai candidati al concorso in questione, questi ultimi erano tenuti a rispettare specifici requisiti tecnici.

Pertanto essi dovevano assicurarsi, prima dell’inizio della prova scritta, di disporre di una connessione Internet e di avere un dispositivo compatibile che consentisse loro di avere accesso alla piattaforma di esame.

Orbene l’AMLA ha ritenuto che, poiché le difficoltà riscontrate dal ricorrente nell’utilizzo della piattaforma di esame erano imputabili alla configurazione locale del suo dispositivo e rientravano quindi nella sua responsabilità, essa non poteva intraprendere ulteriori azioni. 22 Inoltre, nella decisione di rigetto del reclamo l’AMLA ha ricordato che, come precisato nei suoi precedenti messaggi di posta elettronica inviati al ricorrente, tutti i candidati al concorso in questione erano tenuti ad assicurarsi, prima della prova scritta, che i loro dispositivi rispettassero i requisiti tecnici previsti nella guida destinata ai candidati a detto concorso, requisiti volti ad assicurare l’integrità e la parità di trattamento di tutti i candidati.

Orbene l’AMLA ha precisato che, dopo attento esame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali il rapporto redatto dal prestatore di servizi, essa poteva confermare che le difficoltà tecniche riscontrate dal ricorrente erano collegate alla configurazione locale del suo dispositivo privato, che queste ultime pertanto rientravano nella sua responsabilità e che, per tale motivo, non era possibile consentirgli di ripetere la prova scritta del concorso in questione o concedergli la possibilità di svolgere un test alternativo. 23 Pertanto, in primo luogo, l’AMLA non si è limitata, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, a invocare motivazioni generiche, bensì ha motivato in modo giuridicamente adeguato, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 17 a 19, le ragioni per le quali essa aveva ritenuto che il ricorrente non potesse essere convocato a una nuova sessione della prova scritta del concorso in questione né potesse svolgere un test alternativo. 24 In secondo luogo, nella misura in cui il ricorrente non contesta di essere a conoscenza della guida destinata ai candidati al concorso in questione, occorre ritenere, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 20, che la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo sono state adottate in un contesto noto a quest’ultimo, che gli consentiva di comprendere la loro portata. 25 In terzo luogo, l’AMLA si è pronunciata sul rapporto redatto dal prestatore di servizi.

Infatti, nella decisione di rigetto del reclamo essa ha sostenuto di aver proceduto a un attento esame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali detto rapporto. 26 In quarto luogo, nell’atto introduttivo il ricorrente non precisa quali siano le censure da lui sollevate e che sono rimaste senza risposta da parte dell’AMLA, sia nella decisione impugnata che nella decisione di rigetto del reclamo.

Tali censure non emergono neppure dal reclamo, nel quale il ricorrente si è limitato a sostenere che le difficoltà da lui riscontrate durante la prova scritta del concorso in questione non erano dovute alla configurazione locale del suo dispositivo privato, poiché egli aveva acquistato un nuovo dispositivo e aveva seguito tutte le istruzioni tecniche fornite dal prestatore di servizi. 27 In ogni caso, anche supponendo che tali censure vertessero sulle difficoltà tecniche riscontrate dal ricorrente il giorno della prova scritta del concorso in questione, occorre constatare che l’AMLA ha risposto a queste ultime, come menzionato al precedente punto

22. Dalla decisione impugnata e dalla decisione di rigetto del reclamo emerge infatti che, dopo aver esaminato tutti gli elementi invocati dal ricorrente, l’AMLA ha ritenuto che le difficoltà tecniche riscontrate da quest’ultimo fossero collegate alla configurazione locale del suo dispositivo privato e rientrassero dunque nella sua responsabilità. 28 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, in assenza di qualsiasi violazione, da parte dell’AMLA, dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, occorre giudicare che il primo capo delle conclusioni del ricorrente dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni, volt i ad ottenere che il Tribunale disponga la collocazione del ricorrente nell ’ elenco dei vincitori oppure, in via subordinata, nell ’ elenco dei candidati selezionati del concorso in questione oppure disponga , in via ancora più subordinata, la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente 29 Con i suoi capi secondo e terzo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di disporre la sua collocazione nell’elenco dei vincitori oppure, in via subordinata, nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione o, in via ancora più subordinata, disporre la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente. 30 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e sull’articolo 270 TFUE, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea (sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 31; v. ordinanza del 29 agosto 2023, LD/EUIPO, T‑633/22, non pubblicata, EU:T:2023:488, punto 25 e giurisprudenza citata). 31 Di conseguenza, il secondo e il terzo capo delle conclusioni del ricorrente devono essere respinti per manifesta incompetenza del Tribunale. 32 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre respingere il ricorso in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza, senza che sia necessario notificare al ricorrente l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AMLA.

Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio 33 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2026, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione dell’articolo 147 del regolamento di procedura. 34 Orbene, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio viene negato, in particolare, qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell’azione per la quale tale patrocinio è richiesto o qualora detta azione appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto. 35 Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta.

Sulle spese 36 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 37 Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’AMLA.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza. 2) La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Lussemburgo, 10 settembre 2026 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

S.L. Kalėda * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Funzione pubblica – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Manifesta incompetenza del Tribunale – Domanda di ammissione al gratuito patrocinio » Nella causa T‑34/26, [OSCURATO:PERSONA], residente in Catania (Italia), rappresentato da C. Longhitano, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), rappresentata da P. Battistini e F. Popp, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocata, convenuta, IL TRIBUNALE (Decima Sezione), composto da S.L. Kalėda, presidente, M. Jaeger (relatore) e H. Kanninen, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) del 27 ottobre 2025 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale quest’ultima l’ha escluso dal concorso AMLA/TA/2025/10 per l’assunzione di funzionari (in prosieguo: il «concorso in questione»), nonché della decisione del 31 ottobre 2025, recante rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), in secondo luogo, la sua collocazione nell’elenco dei vincitori, oppure, in via subordinata, nella lista dei candidati selezionati del concorso in questione e, in terzo luogo, in via ancora più subordinata, la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente. Fatti 2 Il 3 settembre 2025 l’AMLA ha pubblicato su Internet il bando per il concorso in questione. Secondo tale bando, le prove comprendevano una prova scritta e, per i candidati che avessero ricevuto il punteggio più elevato, un colloquio con la commissione. Sulla base dei risultati di tali prove, l’AMLA doveva redigere un elenco di riserva di 60 candidati. 3 Il ricorrente è stato convocato alla prova scritta del concorso in questione, la quale si è svolta il 16 ottobre 2025. Tuttavia, a causa di problemi tecnici egli non è stato in grado di partecipare. 4 Con la decisione impugnata, l’AMLA ha escluso il ricorrente dal concorso in questione. Essa ha sostenuto che, conformemente alla guida destinata ai candidati a detto concorso, questi ultimi erano tenuti a rispettare specifici requisiti tecnici e che essi dovevano assicurarsi, prima dell’inizio della prova scritta, di disporre di una connessione Internet e di avere un dispositivo compatibile che consentisse loro di avere accesso alla piattaforma informatica sulla quale si svolgeva tale prova (in prosieguo: la «piattaforma di esame»), che era gestita da un prestatore di servizi. Pertanto, l’AMLA ha ritenuto che, poiché le difficoltà riscontrate dal ricorrente all’atto di utilizzare la piattaforma di esame erano imputabili alla configurazione locale del suo dispositivo e rientravano nella sua responsabilità, essa non avrebbe potuto intraprendere ulteriori azioni per porvi rimedio. 5 Con messaggio di posta elettronica del 31 ottobre 2025, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la decisione impugnata, nel quale ha dichiarato che le difficoltà che egli aveva riscontrato durante la prova scritta non erano dovute alla configurazione locale del suo dispositivo, poiché egli aveva acquistato un nuovo dispositivo e aveva seguito tutte le istruzioni tecniche fornite dal prestatore di servizi. Inoltre, egli ha precisato che il prestatore di servizi aveva redatto un rapporto di incidente tecnico che riconosceva il verificarsi di un problema durante la sua prova scritta. Alla luce di tali elementi, il ricorrente ha chiesto all’AMLA di convocarlo a una nuova sessione della prova scritta in condizioni controllate o ad una valutazione alternativa equivalente, nonché di confermare che essa aveva ricevuto ed esaminato il rapporto redatto dal prestatore di servizi. 6 Con altro messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il ricorrente ha completato il suo reclamo chiedendo all’AMLA di inserirlo nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione o, in via subordinata, di convocarlo a una nuova sessione di esame o a un colloquio sostitutivo. 7 Nella decisione di rigetto del reclamo l’AMLA ha ricordato che, come precisato nei suoi precedenti messaggi di posta elettronica, tutti i candidati al concorso in questione erano tenuti ad assicurarsi, prima della prova scritta, che i loro dispositivi rispettassero i requisiti tecnici previsti nella guida destinata ai candidati a detto concorso, requisiti volti ad assicurare l’integrità e la parità di trattamento di tutti i candidati. Orbene, l’AMLA ha precisato che, dopo attento riesame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali il rapporto redatto dal prestatore di servizi, essa poteva confermare che le difficoltà riscontrate dal ricorrente erano collegate alla configurazione locale del suo dispositivo, che queste ultime rientravano quindi nella sua responsabilità e che, per tale motivo, non era possibile consentirgli di ripetere la prova scritta del concorso in questione o concedergli la possibilità di svolgere un test alternativo. Conclusioni delle parti 8 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo; –        disporre la sua collocazione nell’elenco dei vincitori o, in subordine, nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione; –        in via ancora più subordinata, disporre la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente. 9 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2026, l’AMLA ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con la quale essa chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso in quanto irricevibile; –        condannare il ricorrente alle spese. In diritto 10 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 11 Nel caso di specie il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. Sul primo capo delle conclusioni , volt o all ’ annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo Sull’oggetto della controversia 12 Nell’ambito del suo primo capo delle conclusioni il ricorrente deduce un motivo unico vertente, in sostanza, sull’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. 13 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, nel caso in cui la decisione di rigetto del reclamo sia priva di contenuto autonomo, le conclusioni formalmente dirette avverso tale decisione hanno l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43, e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 63). 14 Nel caso di specie, occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo. Infatti essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione impugnata. 15 Di conseguenza il ricorso deve essere considerato come diretto avverso la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione figurante nella decisione di rigetto del reclamo (v. sentenza del 23 marzo 2022, OT/Parlamento, T‑757/20, EU:T:2022:156, punto 52 e giurisprudenza citata). Sulla violazione, da parte dell’AMLA, del suo obbligo di motivazione 16 Il ricorrente sostiene che l’AMLA ha violato il suo obbligo di motivazione poiché, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, essa si è limitata a invocare motivazioni generiche, non si è pronunciata sull’incidente tecnico segnalato nel rapporto del prestatore di servizi e non ha confutato le censure che egli aveva formulato. 17 Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Sotto tale profilo, la motivazione prescritta dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’informazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Crédit agricole/BCE, T‑576/18, EU:T:2020:304, punto 129 e giurisprudenza citata). 18 Dalla giurisprudenza si evince pertanto che l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto, in quanto l’accertamento del requisito che la motivazione di un atto sia soddisfatta va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza del 24 settembre 2025, Sanofi/Commissione, T‑483/22, EU:T:2025:912, punto 89 e giurisprudenza citata). 19 Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che una motivazione non deve essere esaustiva ma deve essere considerata sufficiente una volta che essa espone i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (v. sentenza del 6 luglio 2022, ABLV Bank/CRU, T‑280/18, EU:T:2022:429, punto 175 e giurisprudenza citata). 20 Inoltre, secondo la giurisprudenza una decisione è sufficientemente motivata una volta che è stata emanata in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenze dell’11 giugno 2020, Commissione e Repubblica slovacca/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C‑262/18 P e C‑271/18 P, EU:C:2020:450, punto 67, e del 14 aprile 2021, RQ/Commissione, T‑29/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2021:188, punto 87). 21 Nel caso di specie occorre rilevare che nella decisione impugnata, l’AMLA ha sostenuto che, conformemente alla guida destinata ai candidati al concorso in questione, questi ultimi erano tenuti a rispettare specifici requisiti tecnici. Pertanto essi dovevano assicurarsi, prima dell’inizio della prova scritta, di disporre di una connessione Internet e di avere un dispositivo compatibile che consentisse loro di avere accesso alla piattaforma di esame. Orbene l’AMLA ha ritenuto che, poiché le difficoltà riscontrate dal ricorrente nell’utilizzo della piattaforma di esame erano imputabili alla configurazione locale del suo dispositivo e rientravano quindi nella sua responsabilità, essa non poteva intraprendere ulteriori azioni. 22 Inoltre, nella decisione di rigetto del reclamo l’AMLA ha ricordato che, come precisato nei suoi precedenti messaggi di posta elettronica inviati al ricorrente, tutti i candidati al concorso in questione erano tenuti ad assicurarsi, prima della prova scritta, che i loro dispositivi rispettassero i requisiti tecnici previsti nella guida destinata ai candidati a detto concorso, requisiti volti ad assicurare l’integrità e la parità di trattamento di tutti i candidati. Orbene l’AMLA ha precisato che, dopo attento esame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali il rapporto redatto dal prestatore di servizi, essa poteva confermare che le difficoltà tecniche riscontrate dal ricorrente erano collegate alla configurazione locale del suo dispositivo privato, che queste ultime pertanto rientravano nella sua responsabilità e che, per tale motivo, non era possibile consentirgli di ripetere la prova scritta del concorso in questione o concedergli la possibilità di svolgere un test alternativo. 23 Pertanto, in primo luogo, l’AMLA non si è limitata, nella decisione impugnata e nella decisione di rigetto del reclamo, a invocare motivazioni generiche, bensì ha motivato in modo giuridicamente adeguato, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 17 a 19, le ragioni per le quali essa aveva ritenuto che il ricorrente non potesse essere convocato a una nuova sessione della prova scritta del concorso in questione né potesse svolgere un test alternativo. 24 In secondo luogo, nella misura in cui il ricorrente non contesta di essere a conoscenza della guida destinata ai candidati al concorso in questione, occorre ritenere, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 20, che la decisione impugnata e la decisione di rigetto del reclamo sono state adottate in un contesto noto a quest’ultimo, che gli consentiva di comprendere la loro portata. 25 In terzo luogo, l’AMLA si è pronunciata sul rapporto redatto dal prestatore di servizi. Infatti, nella decisione di rigetto del reclamo essa ha sostenuto di aver proceduto a un attento esame di tutte le informazioni disponibili, tra le quali detto rapporto. 26 In quarto luogo, nell’atto introduttivo il ricorrente non precisa quali siano le censure da lui sollevate e che sono rimaste senza risposta da parte dell’AMLA, sia nella decisione impugnata che nella decisione di rigetto del reclamo. Tali censure non emergono neppure dal reclamo, nel quale il ricorrente si è limitato a sostenere che le difficoltà da lui riscontrate durante la prova scritta del concorso in questione non erano dovute alla configurazione locale del suo dispositivo privato, poiché egli aveva acquistato un nuovo dispositivo e aveva seguito tutte le istruzioni tecniche fornite dal prestatore di servizi. 27 In ogni caso, anche supponendo che tali censure vertessero sulle difficoltà tecniche riscontrate dal ricorrente il giorno della prova scritta del concorso in questione, occorre constatare che l’AMLA ha risposto a queste ultime, come menzionato al precedente punto 22. Dalla decisione impugnata e dalla decisione di rigetto del reclamo emerge infatti che, dopo aver esaminato tutti gli elementi invocati dal ricorrente, l’AMLA ha ritenuto che le difficoltà tecniche riscontrate da quest’ultimo fossero collegate alla configurazione locale del suo dispositivo privato e rientrassero dunque nella sua responsabilità. 28 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, in assenza di qualsiasi violazione, da parte dell’AMLA, dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, occorre giudicare che il primo capo delle conclusioni del ricorrente dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Sul secondo e sul terzo capo delle conclusioni, volt i ad ottenere che il Tribunale disponga la collocazione del ricorrente nell ’ elenco dei vincitori oppure, in via subordinata, nell ’ elenco dei candidati selezionati del concorso in questione oppure disponga , in via ancora più subordinata, la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente 29 Con i suoi capi secondo e terzo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di disporre la sua collocazione nell’elenco dei vincitori oppure, in via subordinata, nell’elenco dei candidati selezionati del concorso in questione o, in via ancora più subordinata, disporre la convocazione di una nuova sessione di esame o di un colloquio sostitutivo cui sottoporre il ricorrente. 30 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e sull’articolo 270 TFUE, il Tribunale non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea (sentenza del 14 dicembre 2022, SY/Commissione, T‑312/21, EU:T:2022:814, punto 31; v. ordinanza del 29 agosto 2023, LD/EUIPO, T‑633/22, non pubblicata, EU:T:2023:488, punto 25 e giurisprudenza citata). 31 Di conseguenza, il secondo e il terzo capo delle conclusioni del ricorrente devono essere respinti per manifesta incompetenza del Tribunale. 32 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre respingere il ricorso in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza, senza che sia necessario notificare al ricorrente l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’AMLA. Sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio 33 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2026, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, in applicazione dell’articolo 147 del regolamento di procedura. 34 Orbene, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il gratuito patrocinio viene negato, in particolare, qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell’azione per la quale tale patrocinio è richiesto o qualora detta azione appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto. 35 Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere respinta. Sulle spese 36 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 37 Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell’AMLA. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Decima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente infondato in diritto e in parte per manifesta incompetenza. 2) La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. Lussemburgo, 10 settembre 2026 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] S.L. Kalėda * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris