CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 agosto 1978 avverso la sentenza resa il 22 ottobre 2020 dalla corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 4 novembre 2019 dal Tribunale di Marsala che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti di utilizzo abusivo di carta di credito. Si addebita ai tre imputati di avere, con distinte condotte, utilizzato indebitamente la carta di credito Genius del coinquilino [OSCURATO:PERSONA], per effettuare ricariche telefoniche e acquistare biglietti aerei. 2. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i tre imputati, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, con cui deducono: 2.1 nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, poiché l'affermazione di responsabilità discende da una parziale valutazione delle emergenze processuali e le argomentazioni formulate dalla corte di appello sono lacunose e non hanno preso in considerazione alcuni dati probatori. In particolare non è stata fornita dalla corte esaustiva risposta ad alcune deduzioni, rassegnate con l'atto di appello ed aventi ad oggetto il rigetto delle richieste avanzate in primo grado e reiterate nel giudizio di appello ex art. 507 codice procedura penale, che avrebbero consentito di accertare i versamenti fatti sulla carta Postepay della persona offesa da parte dei familiari degli appellanti, in epoca precedente a quella dell'utilizzo ritenuto indebito. La sentenza inoltre ha trascurato di considerare prove favorevoli agli appellanti,ed in particolare la disponibilità da parte della persona offesa di ricevere i versamenti fatti dai familiari sulla carta a lui intestata, a riprova della indisponibilità da parte dei tre imputati di un mezzo alternativo di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché estremamente generico, in quanto non consente di comprendere le ragioni su cui si fondano le censure formulate e non espone la manifesta illogicità o la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la sentenza di secondo grado. L'unico riferimento specifico contenuto nell'atto di impugnazione riguarda il rigetto da parte della corte dell'eccezione relativa al mancato accoglimento della richieste istruttorie avanzate ex art. 507 cod. proc.pen.. Va al riguardo ricordato che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione. (Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016 Ud. (dep. 31/01/2017 ) Rv. 269270 - 01 La corte ha , peraltro, reso sul punto adeguata motivazione evidenziando che il primo giudice aveva ritenuto non necessario ricorrere all'istruzione di ufficio ex art. 507 cod. proc.pen., in quanto la stessa persona offesa aveva ammesso che in passato la madre dei Coppola aveva effettuato una ricarica su una diversa carta Poste pay in suo possesso, e che lui stesso aveva prelevato il denaro contante e lo aveva consegnato alla coinquilina, ma aveva altresì precisato che non erano intervenuti precedenti accordi con gli imputati aventi ad oggetto il successivo utilizzo della carta di credito Genius , smentendo l'assunto difensivo. Non va, peraltro, trascurato che questa Corte ha recentemente precisato che in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del titolare). (Sez. 2 - , Sentenza n. 18609 del 16/02/2021 Ud. (dep. 12/05/2021 ) Rv. 281286 - 01) In conclusione l'assunto difensivo risulta inconducente e la sentenza impugnata immune dai vizi genericamente dedotti. 4.L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]