CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 39193/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] GIAMPIERO avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unicb atto datato 9 aprile 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno presentato ricorso straordinario avverso la sentenza, pronunciata in data 8 ottobre - 25 novembre 2020, con cui la Corte di cassazione, sezione quinta, aveva respinto i ricorsi dai medesimi presentati avverso la sentenza pronunciata in data 3 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Milano. La decisione impugnata era stata determinata da plurimi errori di fatto: In relazione agli indicatori della qualifica di amministratore di fatto in capo a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata aveva valorizzato alcune circostanze di fatto, alcune delle quali false ed altre, invece, riconducibili alla diversa posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale socio e garante, ma non amministratore della fallita, oltre che legale rappresentante di altra società entrata in rapporti contrattuali con la fallita. Quanto all'accertamento delle cause dell'aggravamento della esposizione debitoria della fallita, la sentenza impugnata aveva ritenuto che fossero individuabili in operazioni societarie e quindi in condotte dolose, senza aver valutato la relazione del consulente di parte, che, invece, aveva ricondotto il passivo a svalutazioni obbligatorie. Con specifico riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata aveva ritenuto che il dissesto fosse stato determinato, nell'anno 2006, dalla "erronea ritenuta inesigibilità" di un credito dell'importo di C 200.000, mentre in realtà quel credito era divenuto non esigibile solo nell'anno 2008, quando i due ricorrenti non erano amministratori della fallita. In ordine all'accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella tenuta delle scritture contabili, la sentenza impugnata aveva valorizzato la circostanza che casati avesse compiuto attività liquidatoria, mentre era certo che lo stesso, all'atto dell'assunzione della carica di liquidatore, non fosse nella detenzione delle scritture contabili e che, in seguito, non le avesse aggiornate solo perché la società era rimasta inattiva. 2. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'istituto del ricorso straordinario è consentito far valere eventuali errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione.Nel caso in esame viene prospettato che la decisione della sentenza impugnata sarebbe stata determinata da errori di fatto relativi all'accertamento di dati fattuali rilevanti nel giudizio di colpevolezza concernente ciascun ricorrente. La giurisprudenza (Sez. U, n. 16103 del 27.3.2002, Basile, Rv. 221280) ha precisato che l'errore che può essere fatto valere con ricorso straordinario, non solo deve essere "di fatto" - e quindi con esclusione di ogni errore valutativo o di giudizio -, ma anche "decisivo", nel senso che ove non vi fosse stato la decisione sarebbe stata certamente diversa. In particolare, si è precisato che deve trattarsi di "un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso" che abbia determinato la formazione della volontà giudiziale, che, dunque, senza l'errore, sarebbe stata diversa. 2. I motivi proposti dai ricorsi sono manifestamente infondati. 2.1. Quanto alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che il giudizio sulla qualifica di amministratore di fatto della società fallita sarebbe determinato da errori di fatto ricadenti sulle circostanze valorizzate come indicatori dell'assunzione di quel ruolo. Il punto era stato oggetto del secondo motivo di ricorso sotto il profilo della carenza motivazionale del giudizio formulato dalla Corte di appello, e la Corte di cassazione l'ha ritenuto manifestamente infondato siccome funzionale ad una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione che aveva dato conto dei dati fattuali significativi del ruolo di amministratore, di fatto, svolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Con il ricorso straordinario non viene dedotto un errore di fatto nella lettura degli atti processuali, bensì una erronea ricostruzione del fatto relativo alla condotta del ricorrente. Dunque, viene censurato il giudizio formulato in ordine alla adeguatezza della motivazione resa sul punto dai giudici del merito e si ripropongono doglianze che attengono alla ricostruzione del fatto. 2.2. Con il secondo motivo le censure riguardano, da una parte, l'aggravamento, del passivo e, dall'altra, l'epoca di insorgenza dello stato di insolvenza. 2.2.1. Il primo punto riguarda l'imputazione, ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto da omessa tempestiva richiesta di fallimento, ed era stato dedotto, sotto i profili della violazione di legge e difetto di motivazione, con il terzo motivo del ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, dato atto che le difese avevano sostenuto che l'aggravamento del dissesto era stato determinato solo dalla svalutazione delle residue poste attive, ha ritenuto i motivi di ricorso infondati, in quanto i giudici del merito avevano rilevato che, dopo l'anno 2006, le perdite erano progressivamente aumentate. Con il ricorso straordinario viene dedotto che la sentenza di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto avendo omesso di considerare, sul punto, la relazione del consulente di parte. Ora, anche in questo caso viene prospettato, non tanto un errore nella lettura degli atti processuali, bensì una erronea ricostruzione del fatto concernente la formazione progressiva dello stato di insolvenza. 2.2.2. Quanto al momento di insorgenza dello stato di insolvenza, rilevante nel giudizio sulle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la prima, amministratrice legale sino al 22 ottobre 2008, il secondo, liquidatore dal 2012 -, il punto era stato dedotto con il primo motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'epoca in cui lo stato di insolvenza si era manifestato. La sentenza impugnata ha ritenuto il motivo infondato, in quanto le sentenze di merito avevano accertato che la perdita del capitale sociale si era verificata ancora nell'anno 2006. Il ricorso straordinario articola la .censura di errore di fatto riproponendo l'assunto secondo il quale il dissesto si sarebbe manifestato solo con la sofferenza del credito, per l'importo di C 200 mila, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e dunque nell'anno 2008. Anche qui non ci si duole di una erronea lettura degli atti processuali, bensì di una erronea ricostruzione del fatto, in una prospettiva del tutto estranea all'impugnazione straordinaria. 2.3. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vengono denunciati errore di fatto in relazione all'epoca di insorgenza dello stato di decozione (secondo motivo) e alla detenzione delle scritture contabili (terzo motivo). Il ricorso straordinario si risolve nella diretta contestazione della fondatezza del giudizio di colpevolezza sulla base del rilievo che, da una parte, il dissesto era insorto prima che [OSCURATO:PERSONA] assumesse il ruolo di liquidatore e, dall'altra, lo stesso non aveva ricevuto le scritture contabili dal precedente liquidatore. Non viene prospettato un errore percettivo nella lettura dei dati processuali, ma nemmeno un, comunque non consentito, errore nella ricostruzione del fatto, bensì si esprime direttamente dissenso rispetto al giudizio di colpevolezza formulato nei giudizi di merito. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali 'e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore del