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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 00568/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale era stata ridotta la pena inflittagli in primo grado, confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati contestati (violazione legge armi e ricettazione); Considerato che con le sue doglianze il ricorrente non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostenere in modo del tutto generico la mancanza di un motivato giudizio sulla congruità della pena ed il riconoscimento della continuazione, senza tenere conto delle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte distrettuale; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale era stata ridotta la pena inflittagli in primo grado, confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati contestati (violazione legge armi e ricettazione); Considerato che con le sue doglianze il ricorrente non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostenere in modo del tutto generico la mancanza di un motivato giudizio sulla congruità della pena ed il riconoscimento della continuazione, senza tenere conto delle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte distrettuale; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00568/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris