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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13467/2026

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sentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 3671/14/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della CAMPANIA, depositata in data 03/06/2024;Numero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 25 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due dinieghidi rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2000, che la [OSCURATO:SOCIETA]sosteneva di aver maturato in ragione del diverso regime di imponibilitàapplicato alle operazioni commerciali di acquisto e successiva cessioneintracomunitaria dei beni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado(CGT2) della Campania con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti iseparati appelli proposti dalla società contribuente avverso le sfavorevolisentenze di primo grado, li rigettava sostenendo che:- «la fattispecie in esame si rivelava un’operazione di triangolazioneintracomunitaria nella quale una società italiana» (che nella specie eranodue, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) «cedeva adaltra società residente», ovvero la contribuente, «beni destinati allasuccessiva rivendita ad una terza società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]», la Amazon EU con sede in Spagna;- «in questi casi si configurava, per le operazioni di acquisto di beni,l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 58 del DL30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993: taletrattamento, infatti, deve essere subordinato alla circostanza che findall’origine l’operazione e la relativa documentazione dimostravano lavolontà del fornitore italiano (nel caso di specie So.

Farma.

Morra egargiulo Maiello) e dell’acquirente italiano (Buyassett) di trasportare lamerce direttamente in altro Stato membro, per cui l’imposta sui beniacquistati era stata fatturata indebitamente dai fornitori», e ciò anchesulla rilevata assenza di prova che i beni acquistati dalla societàcontribuente venissero consegnati alla stessa nell’area logistica che lasocietà contribuente sosteneva di disporre.

Infatti, da un lato,«L’esistenza dell’area logistica veniva provata con una scrittura privataNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026del 2 gennaio 2020, priva di data certa, sottoscritta dal propriorappresentante legale e da quello della [OSCURATO:SOCIETA], coincidenti conla medesima persona; la [OSCURATO:SOCIETA] aveva anche la sede legalecoincidente con quella della Buyassett», e dall’altro, «i documenti ditrasporto attestavano il luogo di partenza dei beni – deposito di So.logistica di Buyassett per cui non risultava provato che i beni fosseromaterialmente transitati dai fornitori al cessionario, la Buyassett, e chequest’ultimo ne avesse acquisito la disponibilità».2.

Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a sei motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso viene proposta «Censura ex art.360, comma 1°, n. 4 C.p.c., anche in violazione dell’art. 115 C.p.c.».La ricorrente censura la sentenza d’appello là dove «La Corte sulpunto osserva che nessuna prova evidenziava come i beni acquistatifossero stati ricevuti nella citata area logistica».«La censura di cui in rubrica si deduce per manifesto errore dipercezione ad essa sotteso, evidenziato da parte dei Giudici di secondecure, i quali non hanno percepito le deduzioni circa le prove documentaliinvece offerte dalla contribuente in atti di merito, che, se effettivamenteconsiderate, avrebbero potuto condurre a conclusione opposta a quantoda essi affermato nella sentenza».In buona sostanza la ricorrente lamenta che i giudici di appello nonhanno “percepito” la documentazione prodotta in giudizio che provaval’esistenza nell’interporto campano di un deposito utilizzato dalla societàcontribuente per raccogliere la merce ordinata alle società fornitrici poispedita all’estero, tra cui «le dichiarazioni di spedizione del trasportatoreNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026verso l’estero [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che indicano chiaramente le datedelle spedizioni e di ritiro della merce all’interporto Campano, che ospitai magazzini della [OSCURATO:PERSONA]» nonché la «dichiarazione delrappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], Società fornitrice, chel’interporto di Nola»; dichiarazioni fotoriprodotte per autosufficienza nelcorpo del ricorso.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 187C.p.c., ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.»Lamenta la ricorrente la mancata ammissione della provatestimoniale richiesta evidenziando che i capitoli di prova trascrittidovevano ritenersi tecnicamente ammissibili e che gli stessi erano«soprattutto, finalizzati proprio a dimostrare ciò che i giudici di meritohanno ritenuto non dimostrato», ovvero «l’effettivo passaggio materialenell’Interporto citato della merce acquisita dalla fornitrice e poi, da lì,spedita attraverso il citato corriere al cliente estero (così dimostrandol’entrata in possesso della contribuente dei beni de quibus)», «il cheavrebbe dovuto imporre l’ammissione delle prove richieste».3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione del comma 5-bis del D.Lgs. 546/92, ex art. 360, comma 1°,n. 3 C.p.c.», in quanto i giudici di appello avevano ritenuto non imponibiligli acquisti da fornitori nazionali dei beni poi esportati in Spagna, suquanto affermato dall’Agenzia delle dogane, ovvero che il contrattorelativo all’area logistica sita nell’Interporto campano, non possedevadata certa e perché Amazon era il principale cliente della societàcontribuente e le fatture emesse nei confronti di quest’ultima da parte diSo.Farma.Morra identificavano come Amazon il reale destinatario deldocumento, che però erano mere congetture, ben lungi dal costituireNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026dignità di prova, come la norma violata in rubrica richiede in capoall’Amministrazione finanziaria.4.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2704 Cod.

Civ., ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.»,censura la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di rilevanza lascrittura privata intercorsa con la [OSCURATO:SOCIETA]., relativa al depositopresso l’Interporto campano, perché sottoscritta dal medesimo soggetto,legale rappresentante delle due società e perché priva di data certa, cheè requisito non previsto da alcuna disposizione e che nel caso di specieera comunque comprovata dalle dichiarazioni del trasportatore e delfornitore circa l’utilizzo di quel deposito successivamente alla data distipula del predetto contratto.5.

I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamentein quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.6.

Nella sentenza impugnata, con riferimento alla questionedell’esistenza di un’area logistica della società contribuente e dellaconsegna della merce acquistata dalle due società fornitrici presso dettaarea, si afferma che «nessuna prova evidenziava come i beni acquistatifossero stati ricevuti nella citata area logistica: infatti i documenti ditrasporto attestavano il luogo di partenza dei beni – deposito di So.logistica di Buyassett per cui non risultava provato che i beni fosseromaterialmente transitati dai fornitori al cessionario, la Buyassett, e chequest’ultimo ne [a]vesse acquisito la disponibilità».6.1.

In pratica, i giudici di appello, nell’insindacabile attività divalutazione del materiale probatorio, hanno chiaramente ed anchecorrettamente attribuito rilevanza e prevalenza, rispetto alle dichiarazionidi terzi (i legali rappresentati delle società fornitrici della contribuente),ai documenti di trasporto delle merci rilevando che questi ultimi «nonmenzionavano l’[OSCURATO:PERSONA] quale area logistica di Buyassett».Numero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/20266.2.

Trattasi di circostanza che la ricorrente neppure ha censurato eche, in ogni caso, da un lato, porta ad escludere la violazione dedotta nelprimo motivo di ricorso, e, dall’altro, rendeva superflua l’ammissione,implicitamente rigettata, di una prova testimoniale di soggetti cheavrebbero dovuto semplicemente confermare le dichiarazioni scrittedepositate agli atti del giudizio.7.

Con specifico riferimento al terzo motivo deve, poi, osservarsi chelo stesso è manifestamente infondato in quanto l’amministrazionefinanziaria ha documentalmente provato le circostanze indicate nellacensura, ovvero che il contratto relativo all’area logistica sitanell’Interporto campano, non possedeva data certa e che Amazon era ilprincipale cliente della società contribuente e le fatture emesse neiconfronti di quest’ultima da parte di [OSCURATO:SOCIETA] identificavano comeAmazon il reale destinatario del documento.

Circostanze, peraltroneppure contestate (ed in effetti le merci erano oggetto di successivacessione intracomunitaria ad Amazon in Spagna), che i giudici di appellohanno correttamente valorizzato a fini decisori, unitamente all’altradecisiva circostanza della mancata indicazione sui documenti di trasportodelle merci del deposito che la società contribuente ha sostenuto diutilizzare per il loro stoccaggio.8.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, L. 212/2020, nonché degli artt. 2 e 97 Cost, exart. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.».Sostiene che i giudici di appello avevano erroneamente escluso laviolazione della citata disposizione statutaria sul rilievo che dalleargomentazioni svolte dalla società contribuente non si riusciva «adevincere con chiarezza in quale modo possa essersi manifestatal’ipotizzata violazione e da quali comportamenti fosse scaturente» e che,in ogni caso, «La società contribuente non dimostra in alcun modoNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’applicabilità della invocata fattispecie al caso di specie mentre in temadi rimborsi l’onere della prova è posto a carico del contribuente stesso».Invero, secondo parte ricorrente, l’Agenzia delle Entrate, nel nonriconoscere il rimborso, pur in presenza del regolare assolvimento dellaimposta, con conseguente suo illecito arricchimento, aveva violato ilprincipio di correttezza e buona fede che è alla base del rapporto con icontribuenti.Sostiene la ricorrente di essersi doluta «a quale titolo l’enteimpositore trattenesse l’importo IVA di cui si invocava il rimborso se,come anche dall’Ufficio stesso sostenuto, l’operazione triangolare sopraillustrata non fosse assoggettabile ad IVA: se, dunque, tale fosse iltrattamento fiscale in materia di IVA da applicare a detta operazione edessendo, pertanto, la contribuente incorsa in errore nel vederla applicata,a quale titolo l’Ufficio non restituisse il tributo versato dunqueerroneamente, così indebitamente trattenendolo, costituendosi, in talcaso, un palese caso di ingiusto, illecito arricchimento in capo all’Ufficio -di tal guisa in malafede - di talché palesemente violando la norma inrubrica».9.

Il motivo è infondato.10.

Dall’esame dei provvedimenti di diniego allegati al ricorso maanche dalle argomentazioni svolte nel controricorso emerge che il diniegodi rimborso dell’IVA è stato ampiamente motivato con argomentazioniche portano ad escludere la violazione del principio della tuteladell'affidamento e della buona fede, di cui all'art. 10, comma 1, dellalegge n. 212 del 2000, avendo l’amministrazione finanziariaespressamente affermato che «l’Imposta sui beni acquistati è statafatturata indebitamente dai fornitori» e che sulla questione delladetraibilità della stessa, a cui va parificato il rimborso, «la posizione dellaCorte di giustizia è rigorosamente e costantemente orientata in sensonegativo.

A partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 1989, la Corte haNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026più volte affermato che nessun diritto alla detrazione può sorgere inrelazione all'imposta non dovuta, indipendentemente dal motivo per cuiil fornitore l'abbia indebitamente fatturata, e dunque sia per inesistenzadell'operazione imponibile, sia per l'errata applicazione di un'aliquotasuperiore, sia per violazione del meccanismo dell'inversione contabile.

Eciò vale nonostante il fornitore sia comunque tenuto a versare all'erariol'imposta indebitamente fatturata, in virtù dell'obbligo imposto dall'art.203 della direttiva (principio di cartolarità), e indipendentemente dallabuona fede del destinatario.

Il rimedio all'indebito, al fine di rispettare ilprincipio di neutralità, secondo la Corte consiste nella possibilità, che gliStati membri devono consentire all'emittente, di correggere la fattura,ma non nella convalida del diritto alla detrazione del destinatario (salvocasi eccezionali, quale quello oggetto della sentenza 31 maggio 2018,cause riunite C-660/16 e C-661/16).

Questa interpretazione, spiega laCorte, è quella che meglio garantisce l'erario contro le evasioni e le frodi».11.

Con il sesto motivo viene dedotta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993 convertito con la leggen. 427/1993, ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.».Sostiene la ricorrente che nella specie non si verte in un caso ditriangolazione intracomunitaria ma di separate operazioni, «trattandosidi cessioni all’estero che originariamente, potenzialmente, avrebberopotute essere cedute in Italia o all’estero, ma senza che ciò potesseessere previsto già ab origine» con la conseguenza della non applicabilità,alla fattispecie, della norma in rubrica, pertanto da considerarsi violatae/o falsamente applicata, dovendosi invero assoggettarsi ad applicazionedell’Iva l’operazione di acquisto da parte del fornitore nazionale.12.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto lo schermo dellaviolazione e falsa applicazione di legge, maschera una non consentita insede di legittimità, rivalutazione del meritus causae, nello specificoNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’accertamento compiuto dai giudici di appello circa la destinazione aborigine della merce alla cessione intracomunitaria.13.

In estrema sintesi il ricorso va rigettato dovendosi, peraltro,escludere che nel presente giudizio spieghi una qualche incidenza lasentenza della CGT2 della Campania n. 5660/22/2025 intervenuta «sullamedesima vicenda sostanziale oggetto» del presente giudizio, riprodottanella memoria depositata dalla ricorrente, perché la predetta sentenza«non spiega effetti di giudicato nel presente procedimento, trattandosi diun distinto giudizio», come ammette la stessa ricorrente, che, peraltro,non ha nemmeno dedotto il suo effettivo passaggio in giudicato.14.

In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente vacondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 3671/14/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della CAMPANIA, depositata in data 03/06/2024;Numero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 25 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due dinieghidi rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2000, che la [OSCURATO:SOCIETA]sosteneva di aver maturato in ragione del diverso regime di imponibilitàapplicato alle operazioni commerciali di acquisto e successiva cessioneintracomunitaria dei beni, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado(CGT2) della Campania con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti iseparati appelli proposti dalla società contribuente avverso le sfavorevolisentenze di primo grado, li rigettava sostenendo che:- «la fattispecie in esame si rivelava un’operazione di triangolazioneintracomunitaria nella quale una società italiana» (che nella specie eranodue, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) «cedeva adaltra società residente», ovvero la contribuente, «beni destinati allasuccessiva rivendita ad una terza società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]», la Amazon EU con sede in Spagna;- «in questi casi si configurava, per le operazioni di acquisto di beni,l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 58 del DL30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla legge n. 427 del 1993: taletrattamento, infatti, deve essere subordinato alla circostanza che findall’origine l’operazione e la relativa documentazione dimostravano lavolontà del fornitore italiano (nel caso di specie So. Farma. Morra egargiulo Maiello) e dell’acquirente italiano (Buyassett) di trasportare lamerce direttamente in altro Stato membro, per cui l’imposta sui beniacquistati era stata fatturata indebitamente dai fornitori», e ciò anchesulla rilevata assenza di prova che i beni acquistati dalla societàcontribuente venissero consegnati alla stessa nell’area logistica che lasocietà contribuente sosteneva di disporre. Infatti, da un lato,«L’esistenza dell’area logistica veniva provata con una scrittura privataNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026del 2 gennaio 2020, priva di data certa, sottoscritta dal propriorappresentante legale e da quello della [OSCURATO:SOCIETA], coincidenti conla medesima persona; la [OSCURATO:SOCIETA] aveva anche la sede legalecoincidente con quella della Buyassett», e dall’altro, «i documenti ditrasporto attestavano il luogo di partenza dei beni – deposito di So.logistica di Buyassett per cui non risultava provato che i beni fosseromaterialmente transitati dai fornitori al cessionario, la Buyassett, e chequest’ultimo ne avesse acquisito la disponibilità».2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorsoper cassazione affidato a sei motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.La ricorrente deposita memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene proposta «Censura ex art.360, comma 1°, n. 4 C.p.c., anche in violazione dell’art. 115 C.p.c.».La ricorrente censura la sentenza d’appello là dove «La Corte sulpunto osserva che nessuna prova evidenziava come i beni acquistatifossero stati ricevuti nella citata area logistica».«La censura di cui in rubrica si deduce per manifesto errore dipercezione ad essa sotteso, evidenziato da parte dei Giudici di secondecure, i quali non hanno percepito le deduzioni circa le prove documentaliinvece offerte dalla contribuente in atti di merito, che, se effettivamenteconsiderate, avrebbero potuto condurre a conclusione opposta a quantoda essi affermato nella sentenza».In buona sostanza la ricorrente lamenta che i giudici di appello nonhanno “percepito” la documentazione prodotta in giudizio che provaval’esistenza nell’interporto campano di un deposito utilizzato dalla societàcontribuente per raccogliere la merce ordinata alle società fornitrici poispedita all’estero, tra cui «le dichiarazioni di spedizione del trasportatoreNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026verso l’estero [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che indicano chiaramente le datedelle spedizioni e di ritiro della merce all’interporto Campano, che ospitai magazzini della [OSCURATO:PERSONA]» nonché la «dichiarazione delrappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], Società fornitrice, chel’interporto di Nola»; dichiarazioni fotoriprodotte per autosufficienza nelcorpo del ricorso.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 187C.p.c., ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.»Lamenta la ricorrente la mancata ammissione della provatestimoniale richiesta evidenziando che i capitoli di prova trascrittidovevano ritenersi tecnicamente ammissibili e che gli stessi erano«soprattutto, finalizzati proprio a dimostrare ciò che i giudici di meritohanno ritenuto non dimostrato», ovvero «l’effettivo passaggio materialenell’Interporto citato della merce acquisita dalla fornitrice e poi, da lì,spedita attraverso il citato corriere al cliente estero (così dimostrandol’entrata in possesso della contribuente dei beni de quibus)», «il cheavrebbe dovuto imporre l’ammissione delle prove richieste».3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione del comma 5-bis del D.Lgs. 546/92, ex art. 360, comma 1°,n. 3 C.p.c.», in quanto i giudici di appello avevano ritenuto non imponibiligli acquisti da fornitori nazionali dei beni poi esportati in Spagna, suquanto affermato dall’Agenzia delle dogane, ovvero che il contrattorelativo all’area logistica sita nell’Interporto campano, non possedevadata certa e perché Amazon era il principale cliente della societàcontribuente e le fatture emesse nei confronti di quest’ultima da parte diSo.Farma.Morra identificavano come Amazon il reale destinatario deldocumento, che però erano mere congetture, ben lungi dal costituireNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026dignità di prova, come la norma violata in rubrica richiede in capoall’Amministrazione finanziaria.4. Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2704 Cod. Civ., ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.»,censura la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di rilevanza lascrittura privata intercorsa con la [OSCURATO:SOCIETA]., relativa al depositopresso l’Interporto campano, perché sottoscritta dal medesimo soggetto,legale rappresentante delle due società e perché priva di data certa, cheè requisito non previsto da alcuna disposizione e che nel caso di specieera comunque comprovata dalle dichiarazioni del trasportatore e delfornitore circa l’utilizzo di quel deposito successivamente alla data distipula del predetto contratto.5. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamentein quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.6. Nella sentenza impugnata, con riferimento alla questionedell’esistenza di un’area logistica della società contribuente e dellaconsegna della merce acquistata dalle due società fornitrici presso dettaarea, si afferma che «nessuna prova evidenziava come i beni acquistatifossero stati ricevuti nella citata area logistica: infatti i documenti ditrasporto attestavano il luogo di partenza dei beni – deposito di So.logistica di Buyassett per cui non risultava provato che i beni fosseromaterialmente transitati dai fornitori al cessionario, la Buyassett, e chequest’ultimo ne [a]vesse acquisito la disponibilità».6.1. In pratica, i giudici di appello, nell’insindacabile attività divalutazione del materiale probatorio, hanno chiaramente ed anchecorrettamente attribuito rilevanza e prevalenza, rispetto alle dichiarazionidi terzi (i legali rappresentati delle società fornitrici della contribuente),ai documenti di trasporto delle merci rilevando che questi ultimi «nonmenzionavano l’[OSCURATO:PERSONA] quale area logistica di Buyassett».Numero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/20266.2. Trattasi di circostanza che la ricorrente neppure ha censurato eche, in ogni caso, da un lato, porta ad escludere la violazione dedotta nelprimo motivo di ricorso, e, dall’altro, rendeva superflua l’ammissione,implicitamente rigettata, di una prova testimoniale di soggetti cheavrebbero dovuto semplicemente confermare le dichiarazioni scrittedepositate agli atti del giudizio.7. Con specifico riferimento al terzo motivo deve, poi, osservarsi chelo stesso è manifestamente infondato in quanto l’amministrazionefinanziaria ha documentalmente provato le circostanze indicate nellacensura, ovvero che il contratto relativo all’area logistica sitanell’Interporto campano, non possedeva data certa e che Amazon era ilprincipale cliente della società contribuente e le fatture emesse neiconfronti di quest’ultima da parte di [OSCURATO:SOCIETA] identificavano comeAmazon il reale destinatario del documento. Circostanze, peraltroneppure contestate (ed in effetti le merci erano oggetto di successivacessione intracomunitaria ad Amazon in Spagna), che i giudici di appellohanno correttamente valorizzato a fini decisori, unitamente all’altradecisiva circostanza della mancata indicazione sui documenti di trasportodelle merci del deposito che la società contribuente ha sostenuto diutilizzare per il loro stoccaggio.8. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, L. 212/2020, nonché degli artt. 2 e 97 Cost, exart. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.».Sostiene che i giudici di appello avevano erroneamente escluso laviolazione della citata disposizione statutaria sul rilievo che dalleargomentazioni svolte dalla società contribuente non si riusciva «adevincere con chiarezza in quale modo possa essersi manifestatal’ipotizzata violazione e da quali comportamenti fosse scaturente» e che,in ogni caso, «La società contribuente non dimostra in alcun modoNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026l’applicabilità della invocata fattispecie al caso di specie mentre in temadi rimborsi l’onere della prova è posto a carico del contribuente stesso».Invero, secondo parte ricorrente, l’Agenzia delle Entrate, nel nonriconoscere il rimborso, pur in presenza del regolare assolvimento dellaimposta, con conseguente suo illecito arricchimento, aveva violato ilprincipio di correttezza e buona fede che è alla base del rapporto con icontribuenti.Sostiene la ricorrente di essersi doluta «a quale titolo l’enteimpositore trattenesse l’importo IVA di cui si invocava il rimborso se,come anche dall’Ufficio stesso sostenuto, l’operazione triangolare sopraillustrata non fosse assoggettabile ad IVA: se, dunque, tale fosse iltrattamento fiscale in materia di IVA da applicare a detta operazione edessendo, pertanto, la contribuente incorsa in errore nel vederla applicata,a quale titolo l’Ufficio non restituisse il tributo versato dunqueerroneamente, così indebitamente trattenendolo, costituendosi, in talcaso, un palese caso di ingiusto, illecito arricchimento in capo all’Ufficio -di tal guisa in malafede - di talché palesemente violando la norma inrubrica».9. Il motivo è infondato.10. Dall’esame dei provvedimenti di diniego allegati al ricorso maanche dalle argomentazioni svolte nel controricorso emerge che il diniegodi rimborso dell’IVA è stato ampiamente motivato con argomentazioniche portano ad escludere la violazione del principio della tuteladell'affidamento e della buona fede, di cui all'art. 10, comma 1, dellalegge n. 212 del 2000, avendo l’amministrazione finanziariaespressamente affermato che «l’Imposta sui beni acquistati è statafatturata indebitamente dai fornitori» e che sulla questione delladetraibilità della stessa, a cui va parificato il rimborso, «la posizione dellaCorte di giustizia è rigorosamente e costantemente orientata in sensonegativo. A partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 1989, la Corte haNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026più volte affermato che nessun diritto alla detrazione può sorgere inrelazione all'imposta non dovuta, indipendentemente dal motivo per cuiil fornitore l'abbia indebitamente fatturata, e dunque sia per inesistenzadell'operazione imponibile, sia per l'errata applicazione di un'aliquotasuperiore, sia per violazione del meccanismo dell'inversione contabile. Eciò vale nonostante il fornitore sia comunque tenuto a versare all'erariol'imposta indebitamente fatturata, in virtù dell'obbligo imposto dall'art.203 della direttiva (principio di cartolarità), e indipendentemente dallabuona fede del destinatario. Il rimedio all'indebito, al fine di rispettare ilprincipio di neutralità, secondo la Corte consiste nella possibilità, che gliStati membri devono consentire all'emittente, di correggere la fattura,ma non nella convalida del diritto alla detrazione del destinatario (salvocasi eccezionali, quale quello oggetto della sentenza 31 maggio 2018,cause riunite C-660/16 e C-661/16). Questa interpretazione, spiega laCorte, è quella che meglio garantisce l'erario contro le evasioni e le frodi».11. Con il sesto motivo viene dedotta la «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993 convertito con la leggen. 427/1993, ex art. 360, comma 1°, n. 3 C.p.c.».Sostiene la ricorrente che nella specie non si verte in un caso ditriangolazione intracomunitaria ma di separate operazioni, «trattandosidi cessioni all’estero che originariamente, potenzialmente, avrebberopotute essere cedute in Italia o all’estero, ma senza che ciò potesseessere previsto già ab origine» con la conseguenza della non applicabilità,alla fattispecie, della norma in rubrica, pertanto da considerarsi violatae/o falsamente applicata, dovendosi invero assoggettarsi ad applicazionedell’Iva l’operazione di acquisto da parte del fornitore nazionale.12. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto lo schermo dellaviolazione e falsa applicazione di legge, maschera una non consentita insede di legittimità, rivalutazione del meritus causae, nello specificoNumero registro generale 18890/2024Numero sezionale 2775/2026Numero di raccolta generale 13467/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’accertamento compiuto dai giudici di appello circa la destinazione aborigine della merce alla cessione intracomunitaria.13. In estrema sintesi il ricorso va rigettato dovendosi, peraltro,escludere che nel presente giudizio spieghi una qualche incidenza lasentenza della CGT2 della Campania n. 5660/22/2025 intervenuta «sullamedesima vicenda sostanziale oggetto» del presente giudizio, riprodottanella memoria depositata dalla ricorrente, perché la predetta sentenza«non spiega effetti di giudicato nel presente procedimento, trattandosi diun distinto giudizio», come ammette la stessa ricorrente, che, peraltro,non ha nemmeno dedotto il suo effettivo passaggio in giudicato.14. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente vacondannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2026.La PresidenteGiulia IOFRIDA
Sentenza Cassazione n. 13467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris