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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24951/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di specie, in ragione della natura abituale della condotta, che si è concretata nella protratta occupazione di un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.Miff$1 COINCEULr-23 ',!.1t2ii;20024Funaz UN*

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità nel caso di specie, in ragione della natura abituale della condotta, che si è concretata nella protratta occupazione di un immobile di proprietà pubblica per oltre quattro anni (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.Miff$1 COINCEULr-23 ',!.1t2ii;20024Funaz UN*
Sentenza Cassazione n. 24951/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris