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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07001/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso mirano ad una inammissibile rivalutazione delle questioni sottoposte in sede di appello, benché adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr. al riguardo, per tutte, Sez.

U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ( 224 ,01/2022. [OSCURATO:PERSONA] r- estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] a ese [OSCURATO:PERSONA]" uolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso mirano ad una inammissibile rivalutazione delle questioni sottoposte in sede di appello, benché adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 2-3, ove congrua giustificazione si rinviene sia in ordine alla ritenuta non particolare tenuità dell'offesa del bene giuridico ai fini dell'art. 131-bis cod. pen.; sia sulla non applicazione della misura della semidetenzione, in ragione dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., cfr. al riguardo, per tutte, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ( 224 ,01/2022. [OSCURATO:PERSONA] r- estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] a ese [OSCURATO:PERSONA]" uolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris