CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23888/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05FGQS3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il ricorrente censura la violazione di legge, relativamente al delitto di cui al capo 3) dell'imputazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., pur in difetto di una compiuta contestazione del fine perseguito dall'agente; Considerato che il motivo deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si risolve nella proposizione di una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ex plurimis: Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. VI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident