CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 1998
Cassazione n. 15461/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/3/1998 avverso la sentenza resa il 15 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Torino di Napoli con la sentenza impugnata aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di rapina . Ricorre l'imputato, con impugnazione personale, non esponendo le ragioni a sostegno della impugnazione Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato in quanto non sottoscritta da difensore iscritto nell'albo dei soggetti abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte Suprema. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 10 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruz [OSCURATO:PERSONA] C,ANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE1 5 AP