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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 18084/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 04/05/2023 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15248/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15248 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H24 D612CX) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A22 A390Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P11 L049B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 697/2021, pubblicata in data 17 marzo 2021 (e notificata in data 18 marzo 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D., sulla base di titolo ese- cutivo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pi- gnoramento di crediti.

Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Prima dell’udienzadi comparizione delle parti, peraltro, l’associazione creditrice ha rinunciato agli atti del pro- cesso esecutivo, che è stato dichiarato estinto.

Il giudizio di merito dell’opposizione è stato instaurato dal debitore [OSCURATO:PERSONA].

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei ses- santa giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di me- rito.

Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non sono stati infatti evocati i terzi pignorati ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.), che non risultanodel resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità.

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le oppo- sizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta se- zione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di parti- colare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre liti- sconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «èavviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un liti- sconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coe- renza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle sud- dette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 – 3 ; Ordinanza n. 37929 d el 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parteci- pazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giu- dizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudicedi prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta vi- ziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenzan. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sen- tenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado.

2. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primoe unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 04/05/2023 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15248/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15248 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H24 D612CX) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A22 A390Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] A.S.D. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P11 L049B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 697/2021, pubblicata in data 17 marzo 2021 (e notificata in data 18 marzo 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D., sulla base di titolo ese- cutivo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nelle forme del pi- gnoramento di crediti. Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Prima dell’udienzadi comparizione delle parti, peraltro, l’associazione creditrice ha rinunciato agli atti del pro- cesso esecutivo, che è stato dichiarato estinto. Il giudizio di merito dell’opposizione è stato instaurato dal debitore [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] A.S.D.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applica- zione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei ses- santa giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di me- rito. Nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non sono stati infatti evocati i terzi pignorati ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.), che non risultanodel resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le oppo- sizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta se- zione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di parti- colare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre liti- sconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che «èavviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un liti- sconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coe- renza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle sud- dette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021,Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6 – 3 ; Ordinanza n. 37929 d el 02/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nel medesimo senso, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022 , Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. Ne consegue che il giudizio di merito si è svolto senza la parteci- pazione di tutti i legittimati passivi necessari, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giu- dizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con con- seguente rimessione della causa al giudicedi prime cure (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta vi- ziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il Ric. n. 15248/2021 –Sez. 3 – Ad. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020 , Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenzan. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sen- tenzan. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866del 26/02/2004 , Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primoe unico grado, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese del giudizio
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