CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 17060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7018/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocat a [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 394/2017,pubblicata i l 20/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto che ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento di euro 11.520 a titolo di prestazioni professionali. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto, deducendo di avere conferito all’architetto un incarico volto alla realizzazione del progetto architettonico di un fabbricato, alla cura del rilascio del permesso di costruire e dell’esecuzione dei lavori di costruzione sino al rilascio del certificato di abitabilità; di avere pattuito il compenso di euro 45.000, suddividendo il pagamento in quattro ratei di euro 11.250, che dovevano essere versate, rispettivamente, alla consegna degli elaborati progettuali, al rilascio del permesso di costruire, all’ultimazione della strutturain cemento armato e al rilascio del certificato di abitabilità, secondo lo schema di pagamento redatto dal professionista; di avere corrisposto quanto pattuito, con l’eccezione dell’ultima rata perché il professionista “inspiegabilmente” aveva omesso di curare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interni dei singoli appartamenti e di essere stata quindi costretta a conferire incarico ad altro professionista per seguire i lavori degli interni del fabbricato fino al rilascio del certificato di abitabilità. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 521/2011. 2. La sentenza è stata impugnata da Colarocchio, lamentando come il primo giudice abbia tratto il proprio convincimento dal documento denominato “schema riepilogativo pagamento parcelle progettazione”, documento privo di sottoscrizione e di data, sostanzialmente solo uno scadenziario, contenente le quattro scadenze, che non può rappresentare l’obbligo del professionista a prestazioni ulteriori rispetto all’unica prestazione prevista nel contratto, espressamente qualificato “incarico di progettazione architettonica”. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 20 ottobre 2017, n. 394, ha accolto l’impugnazione e, in integrale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto che la società non abbia provato di avere affidato all’architetto ulteriori obbligazioni, in quanto la lettera di incarico parla unicamente di progettazione e lo schema riepilogativo non autorizza a ritenere che dal documento siano sorte altre e diverse obbligazioni; d’altro canto l’espletata prova testimoniale non ha dato supporto probatorio alla tesi della società, in quanto i testimoni non hanno riferito nulla sul contenuto dei contratti o sui compensi. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato “note conclusionali in trattazione scritta”. CONSIDERATOCHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi: 1. il primo motivo contesta “violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 645 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.” nella parte in cui la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto che l’architetto abbia fornito nel giudizio di opposizione la prova dell’adempimento della prestazione affidatagli dalla ricorrente, non avendo prodotto alcuna nuova prova nel giudizio di opposizione a integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria; 2. il secondo motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 633 e 645 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.” nella parte in cui la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura per prestazioni professionali costituisca la prova dell’adempimento della prestazione; 3. il terzo motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza per insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione” nella parte in cui la Corte d’appello ha illegittimamente trascurato, con motivazione insufficiente, di valutare l’esistenza e la valenza dello schema riepilogativo del pagamento delle parcelle, che forniva la prova della prestazione parziale da parte del professionista; 4. il quarto motivo denuncia “violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nullità della sentenza per insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione” nella parte in cui la Corte d’appello ha illegittimamente ritenuto – con insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione – che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia fornito la prova del parziale inadempimento della prestazione da parte di Colarocchio, che aveva omesso di curare l’esecuzione dei lavori per il completamento degli interni dei vari appartamenti rientranti nel lotto 6. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, va rilevato che la censura appare scollegata rispetto a quanto accertato da entrambi i giudici di merito. In entrambi i giudizi, di opposizione e di appello, non vi è stata controversia sull’attività svolta dal professionista, discutendosi unicamente se l’attività non svolta – ossia il seguire i lavori degli interni del fabbricato fino al rilascio del certificato di abitabilità – fosse attività che il professionista si era impegnato a compiere e se fosse quindi legittimo il mancato pagamento dell’ultima tranche di euro 11.250 ovvero se la somma fosse dovuta, divergendo il Tribunale e la Corte d’appello a quest’ultimo riguardo. Il giudice d’appello, poi, non ha affatto ritenuto – e veniamo al secondo motivo – che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura per prestazioni professionali costituisca la prova dell’adempimento della prestazione: il giudice di secondo grado – pacifiche essendo le prestazioni rese dall’architetto Colarocchio – ha, a differenza del primo giudice, valorizzato la lettera d’incarico rispetto al c.d. schema riepilogativo e ha così ritenuto che la ricorrente non abbia provato che l’ultima tranche di pagamento oggetto del ricorso monitorio fosse il corrispettivo dell’attività professionale pacificamente non svolta dal professionista; ha poi considerato le tre fatture, emesse e regolarmente pagate, unicamente “ad colorandum” per il riferimento esclusivo all’attività di progettazione. Non sussiste poi il vizio denunciato dal terzo motivo. La Corte d’appello ha infatti valutato “l’esistenza e la valenza dello schema riepilogativo del pagamento delle parcelle”; con ampia argomentazione ha però ritenuto che tale schema non fosse sufficiente – in assenza di altri elementi di prova – a ritenere provato che i compiti del professionista erano ulteriori rispetto a quelli identificati dalla lettera d’incarico. Il quarto motivo, infine, censura – richiamando un parametro (l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) che non è applicabile ratione temporis alla fattispecie – la valutazione delle dichiarazioni testimoniali operata dalla Corte d’appello, valutazione che spettava al giudice di merito e che non è censurabile da questa Corte di legittimità, essendo d’altro canto tali dichiarazioni richiamate in modo generico, senza la trascrizione dei passi rilevanti delle medesime. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.100, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i