CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 settembre 2021
Cassazione n. 20728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 06/09/2021 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammisslilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 6 settembre 2021 il Tribunale di Messina, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare, così riqualificata la richiesta di riesame proposta dalla s.r.l. Duomo nei confronti del provvedimento del 21 luglio 2021, in forza del quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha rigettato la richiesta di revoca, presentata dalla medesima società, del sequestro operato in data 31 maggio 2021 dalla Guardia di finanza in esecuzione del decreto del 25- 26 maggio 2021 del medesimo Giudice. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente - premesso che era stata destinataria del provvedimento di sequestro del Giudice per le indagini preliminari senza alcun coinvolgimento nella vicenda relativa ad altre persone - ha osservato che il Tribunale si era limitato a riproporre quanto già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari circa la comprensione dei beni immobili intestati alla società nell'ambito del trust in tesi costituito con intenti fraudolenti dal "[OSCURATO:PERSONA]", tutto ciò senza considerare che altro sono le quote di partecipazione ad una società ed altro sono le proprietà immobiliari della società le cui quote sono in discussione, al più dovendosi discutere della destinazione e dell'amministrazione delle quote che il trust aveva nella s.r.l. Duomo. In ragione di ciò, si trattava di nuovo provvedimento di sequestro nei confronti di immobili appartenenti a soggetto estraneo alla vicenda, e quindi era ammissibile la richiesta di riesame. 2.2. Col secondo motivo la ricorrente ha altresì osservato che non si trattava di integrazione del provvedimento del 25 maggio 2021, atteso che il G.i.p. aveva provveduto ad estendere soggettivamente l'ambito del sequestro a persona giuridica estranea, e non vi poteva essere rimedio in sede esecutiva bensì - in presenza di nuovo sequestro - doveva procedersi con una nuova richiesta di riesame. 2.3. Col terzo motivo la ricorrente, preso quindi atto che si trattava di nuovo sequestro, ha rilevato che non vi era la richiesta del Pubblico ministero, sì che in realtà il giudice aveva scelto di ampliare illegittimamente in sede esecutiva la cerchia soggettiva dei destinatari del provvedimento di sequestro. 2.4. Col quarto motivo infine, in ritenuta violazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è stato osservato che il Tribunale aveva convertito il mezzo di gravame proposto dalla società ricorrente, ossia la richiesta di riesame, in un altro, ossia l'appello, che non possedeva i requisiti di forma. In tal senso era stata dichiarata inammissibile una richiesta di riesame che - come tale - era pienamente ammissibile. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In fatto, va invero premesso che, a fronte del sequestro preventivo del 25 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, la Duomo S.r.l. odierna ricorrente ha, in data 14 giugno 2021, formulato richiesta di restituzione dei beni, rigettata dallo stesso G.i.p. con provvedimento del 21 luglio 2021, nei confronti del quale è stata proposta richiesta di riesame e quindi, a fronte della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale della libertà, è stato infine presentato ricorso per cassazione. 4.1.1. Ciò posto, e con considerazioni all'evidenza assorbenti, va osservato che, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Corte, seppure in via ordinaria la individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu ocull) non costituiscano requisito di legittimità del decreto stesso ma attengano alla fase esecutiva dello stesso demandata al Pubblico Ministero, tuttavia tale regola non vale laddove i beni oggetto del sequestro disposto per equivalente e ritenuti nella disponibilità effettiva dell'indagato, siano formalmente intestati a terzi. In tal caso, infatti, il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte dell'indagato del bene da confiscare "per equivalente" costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice; ne consegue che, seppure il Giudice non abbia l'onere di indicare i beni da sequestrare, il terzo interessato che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti (cfr. Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Ventisette, Rv. 270066; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Friso e altro, Rv. 268086). Ne consegue che, una volta necessariamente escluso che nella specie si versi in situazione processuale afferente la fase dell'esecuzione, il provvedimento di rigetto della richiesta della Duomo S.r.l., affermatasi come terza, non solo formale, proprietaria di alcuni dei beni sequestrati per equivalente, di restituzione degli stessi ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere impugnato mediante appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., solo successivamente potendo essere dunque effettuato ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 cod. proc. pen.. In proposito, infatti, l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che il provvedimento impugnato non era il decreto di sequestro preventivo originariamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari, assoggettato a gravame nelle forme di cui agli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. (v. anche supra, quanto alla giurisprudenza richiamata), bensì l'ordinanza in forza della quale il medesimo Giudice aveva rigettato la richiesta di revoca avanzata nell'interesse della società medesima, odierna ricorrente.4.1.2. In proposito, è la stessa odierna ricorrente a dare atto che l'istanza di riesame siccome proposta non rispettava i requisiti minimi richiesti dall'appello, in quanto carente degli elementi indicati dalla norma generale di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. 4.2. Ogni altro rilievo deve pertanto intendersi così assorbito. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amme