CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 1965
Cassazione n. 34307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/01/1965 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla non menzione della condanna e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado del 23 dicembre 2021 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 388, quarto comma, cod. pen., per avere sottratto o comunque disperso i beni mobili di sua proprietà e affidati alla sua custodia (una fresatrice, un aspiratore e un banchino di fissaggio), oggetto di pignoramento eseguito il 12 marzo 2014 nel procedimento civile attivato da [OSCURATO:PERSONA] in base ad una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di termini Innerese (fatto accertato in Misilmeri il 12 giugno 2015). 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato per tardività della querela, in quanto la stessa era stata presentata dalla persona offesa Falzone il 13 gennaio 2016, oltre il termine di legge decorrente dal 21 settembre 2015, data nella quale il difensore della Falzone aveva avuto in udienza conoscenza del verbale di mancato rinvenimento dei beni pignorati. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 603, comma 3, e 606, n. 2, cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale immotivatamente revocato l'ordinanza con la quale aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'ascolto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Falzone nel procedimento di esecuzione mobiliare. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito omesso di motivare analiticamente le ragioni per le quali aveva ritenuto di confermare la condanna di primo grado. 2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis e 175 cod. pen., per avere la Corte palermitana erroneamente rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale, facendo riferimento ad un precedente che non riguardava la condanna dell'imputato, essendosi trattata di pronuncia di riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Di tale criterio interpretativo la Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione, escludendo di poter riferire alla persona offesa, non presente all'udienza del 21 settembre 2014, la conoscenza certa degli estremi del reato per il quale avrebbe poi presentato querela, non potendo valere per la prevenuta alcuna presunzione legata, invece, alle iniziative professionali del suo difensore nella causa civile. 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per il carattere aspecifico e perché, in ogni caso, privo di pregio. Il ricorrente ha lamentato la violazione di una norma processuale, quella contenuta nell'art. 606, n. 2, di cui non vi traccia nel codice di rito. D'altro canto, deve considerarsi legittima la revoca da parte del giudice dell'appello di una prova precedentemente ammessa, se implicitamente motivata in relazione alla ritenuta sopravvenuta superfluità della medesima in ragione degli elementi di prova già a disposizione. 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito. 5. Il quarto e ultimo motivo è, invece, fondato. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale esclusivamente facendo riferimento all'esistenza di un precedente penale di cui l'imputato è gravato, che tuttavia non risulta attenere ad una condanna. Il riconoscimento o il diniego di tale beneficio presuppone il compimento di accertamenti in fatto che vanno riservati al giudice di rinvio (al quale compete anche la decisione sulla richiesta avanzata dal difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato). 6. Al riconoscimento della inammissibilità del ricorso con riferimento alle doglianze diverse dal trattamento sanzionatorio, seguono l'applicazione dell'art.624 cod. proc. pen. e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanze e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],