CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di minaccia aggravata e percosse; - che avverso tale decisione, l'imputato, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando unico motivo di censura con il quale censura la motivazione della decisione impugnata; - che la doglianza è finalizzata a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, attraverso, peraltro, una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni, richiamate attraverso singoli stralci; - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno