Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 34901/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CAPPELLU, Giovanni VERDE, Luciana VERDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MONDEILI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MARTINI; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4305/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4305/21, del 14 giugno 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2167/14 del Tribunale di Tivoli — ha confermato la decisione con cui il primo giudice aveva pronunciato, su domanda di [OSCURATO:PERSONA], sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., produttiva degli effetti di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la stessa e la società [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dalla Lanci, affinché fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ., produttiva degli effetti di un contratto di locazione alla cui conclusione, si assumeva, la predetta società [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata in forza di scrittura privata sottoscritta, il 21 novembre 2003, da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di "futuro rappresentante" della società; - che accolta la domanda dal primo giudice, la decisione veniva confermata da quello di appello, che respingeva il gravame esperito dalla convenuta soccombente; Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1571 cod. civ., in relazione agli artt. 1381 e 2932 cod. civ., oltre che violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.; - che è contestata l'interpretazione, data dalla Corte territoriale, alla scrittura privata del 21 novembre 2003, ribadendo la ricorrente quanto già sostenuto nei gradi di merito del presente giudizio, ovvero che l'obbligo di stipulazione del contratto di locazione, contemplato in tale scrittura, sussisteva solo a carico [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi "futuro rappresentante" della [OSCURATO:PERSONA]), e non della società stessa, per cui il Marini avrebbe promesso il fatto del terzo, visto che la società non aveva partecipato al contratto; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 1419 cod. civ., assumendo che, nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse confermare l'esistenza di un valido contratto tra la Lanci e la [OSCURATO:PERSONA], essa dovrebbe valutare "la ripercussione" sull'intero accordo contrattuale (ignorata, invece, sia dal giudice di prime cure che da quello di appello, limitatisi a pronunciare la nullità della singola clausola ) "della ritenuta e dichiarata nullità, da parte dei giudici di merito, della clausola contrattuale con la quale Ile parti, n.d.r.] si impegnavano a non registrare per motivi fiscali il futuro contratto", prevedendo, nella sostanza, che il canone sarebbe stato pagato "in nero"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Lanci, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che è rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente e alla controricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio di non condividere le conclusioni rassegnate — nel senso dell'accoglimento del primo motivo di ricorso — nella proposta del Consigliere relatore; - che il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; - che esso è inammissibile — per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nella parte in cui ipotizza violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., visto che il "motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l'espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale" (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02); - che, difatti, posto che "l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni" — ciò che, nella specie, non risulta avvenuto — "il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi", come invece accaduto nel caso che occupa, "nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01); - che il motivo è, poi, infondato nella parte in cui denuncia violazione degli artt. 1326 e 1571 cod. civ., in relazione agli artt. 1381 e 2932 cod. civ.; - che, come ben osserva la controricorrente nei propri scritti defensionali, l'impegno a concludere il contratto di locazione immobiliare deve essere interpretato nel contesto del più ampio regolamento negoziale voluto dalle parti; - che esso era quello di definire la sorte delle quote sociali dell'impresa di famiglia, non comprese nella denuncia di successione del "de cuius" [OSCURATO:PERSONA] — marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] — già presentata in data 9 giugno 2003; - che la programmata locazione immobiliare, in particolare, si poneva quale contropartita economica della cessione — gratuita — a [OSCURATO:PERSONA] delle quote già detenute sia dalla Lanci (amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA], impegnatasi, con quella stessa scrittura, a rassegnare le proprie dimissioni)uye dalla figlia Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- Elisabetta, costituendo, pertanto, siffatta locazione un elemento essenziale sul piano della giustificazione causale dell'accordo, altrimenti nullo per difetto di causa, dovendosi qualificare il contratto come una donazione, carente, tuttavia, della necessaria forma di atto pubblico ex art. 783 cod. civ.; - che, d'altra parte, non irrilevante, sotto il profilo della vincolatività, per la stessa società [OSCURATO:PERSONA] (e non per il solo [OSCURATO:PERSONA]), dell'impegno a concludere la locazione, è la circostanza — rimarcata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — che la Lanci risultasse ancora, al momento della sottoscrizione della scrittura "de qud', amministratrice della medesima società, e dunque legale rappresentante della stessa; - che, pertanto, il duplice (simmetrico) impegno assunto dalla Lanci e dal Marini, l'una a rassegnare le proprie dimissioni, l'altro — una volta assunta la rappresentanza legale della società — ad addivenire alla conclusione della locazione, come "contropartita" dell'acquisizione delle quote societarie, denotano che a tale complessivo assetto di interessi la stessa società non sia rimasta affatto estranea; - che, d'altra parte, questa Corte ha escluso l'esistenza di una preclusione "a che la spendita del nome del rappresentato, nei contratti conclusi per mezzo del rappresentante, possa desumersi da elementi presuntivi", e ciò "non essendo previsti limiti alla prova per presunzioni sul punto, diversi da quelli propri della prova per testimoni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 cod. civ" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 12 gennaio 2007, n. 433, Rv. 594846- 01); - che, difatti, nei contratti a forma libera — qual è la locazione ad USO non abitativo (che è sottratta alla disciplina di cui all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), per la quale non è richiesta la Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- forma scritta, sempre che sia di durata non superiore a 9 anni, ex art. 1350, comma 1, n. 8), cod. civ. — "al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto" (C'ass.

Sez.

Lay., sent. 16 novembre 2010, n. 23131, Rv. 615558-01); - che il secondo motivo è, invece, inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente provveduto a riprodurre — nel proprio atto di impugnazione — il testo della clausola dichiarata nulla; - che deve, pertanto, darsi seguito a quanto affermato da questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ovvero che sono "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2021 n. 32167 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -7- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 10.000,00, oltre f, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater„ del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CAPPELLU, Giovanni VERDE, Luciana VERDE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] MONDEILI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MARTINI; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4305/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 4305/21, del 14 giugno 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2167/14 del Tribunale di Tivoli — ha confermato la decisione con cui il primo giudice aveva pronunciato, su domanda di [OSCURATO:PERSONA], sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., produttiva degli effetti di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la stessa e la società [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dalla Lanci, affinché fosse pronunciata sentenza ex art. 2932 cod. civ., produttiva degli effetti di un contratto di locazione alla cui conclusione, si assumeva, la predetta società [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata in forza di scrittura privata sottoscritta, il 21 novembre 2003, da [OSCURATO:PERSONA], nella veste di "futuro rappresentante" della società; - che accolta la domanda dal primo giudice, la decisione veniva confermata da quello di appello, che respingeva il gravame esperito dalla convenuta soccombente; Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1571 cod. civ., in relazione agli artt. 1381 e 2932 cod. civ., oltre che violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.; - che è contestata l'interpretazione, data dalla Corte territoriale, alla scrittura privata del 21 novembre 2003, ribadendo la ricorrente quanto già sostenuto nei gradi di merito del presente giudizio, ovvero che l'obbligo di stipulazione del contratto di locazione, contemplato in tale scrittura, sussisteva solo a carico [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi "futuro rappresentante" della [OSCURATO:PERSONA]), e non della società stessa, per cui il Marini avrebbe promesso il fatto del terzo, visto che la società non aveva partecipato al contratto; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 1419 cod. civ., assumendo che, nella denegata ipotesi in cui questa Corte dovesse confermare l'esistenza di un valido contratto tra la Lanci e la [OSCURATO:PERSONA], essa dovrebbe valutare "la ripercussione" sull'intero accordo contrattuale (ignorata, invece, sia dal giudice di prime cure che da quello di appello, limitatisi a pronunciare la nullità della singola clausola ) "della ritenuta e dichiarata nullità, da parte dei giudici di merito, della clausola contrattuale con la quale Ile parti, n.d.r.] si impegnavano a non registrare per motivi fiscali il futuro contratto", prevedendo, nella sostanza, che il canone sarebbe stato pagato "in nero"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la Lanci, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che è rimasta solo intimata [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente e alla controricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio di non condividere le conclusioni rassegnate — nel senso dell'accoglimento del primo motivo di ricorso — nella proposta del Consigliere relatore; - che il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato; - che esso è inammissibile — per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nella parte in cui ipotizza violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., visto che il "motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l'espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale" (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814-02); - che, difatti, posto che "l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni" — ciò che, nella specie, non risulta avvenuto — "il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi", come invece accaduto nel caso che occupa, "nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01); - che il motivo è, poi, infondato nella parte in cui denuncia violazione degli artt. 1326 e 1571 cod. civ., in relazione agli artt. 1381 e 2932 cod. civ.; - che, come ben osserva la controricorrente nei propri scritti defensionali, l'impegno a concludere il contratto di locazione immobiliare deve essere interpretato nel contesto del più ampio regolamento negoziale voluto dalle parti; - che esso era quello di definire la sorte delle quote sociali dell'impresa di famiglia, non comprese nella denuncia di successione del "de cuius" [OSCURATO:PERSONA] — marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre di Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] — già presentata in data 9 giugno 2003; - che la programmata locazione immobiliare, in particolare, si poneva quale contropartita economica della cessione — gratuita — a [OSCURATO:PERSONA] delle quote già detenute sia dalla Lanci (amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA], impegnatasi, con quella stessa scrittura, a rassegnare le proprie dimissioni)uye dalla figlia Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- Elisabetta, costituendo, pertanto, siffatta locazione un elemento essenziale sul piano della giustificazione causale dell'accordo, altrimenti nullo per difetto di causa, dovendosi qualificare il contratto come una donazione, carente, tuttavia, della necessaria forma di atto pubblico ex art. 783 cod. civ.; - che, d'altra parte, non irrilevante, sotto il profilo della vincolatività, per la stessa società [OSCURATO:PERSONA] (e non per il solo [OSCURATO:PERSONA]), dell'impegno a concludere la locazione, è la circostanza — rimarcata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — che la Lanci risultasse ancora, al momento della sottoscrizione della scrittura "de qud', amministratrice della medesima società, e dunque legale rappresentante della stessa; - che, pertanto, il duplice (simmetrico) impegno assunto dalla Lanci e dal Marini, l'una a rassegnare le proprie dimissioni, l'altro — una volta assunta la rappresentanza legale della società — ad addivenire alla conclusione della locazione, come "contropartita" dell'acquisizione delle quote societarie, denotano che a tale complessivo assetto di interessi la stessa società non sia rimasta affatto estranea; - che, d'altra parte, questa Corte ha escluso l'esistenza di una preclusione "a che la spendita del nome del rappresentato, nei contratti conclusi per mezzo del rappresentante, possa desumersi da elementi presuntivi", e ciò "non essendo previsti limiti alla prova per presunzioni sul punto, diversi da quelli propri della prova per testimoni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2729 cod. civ" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 12 gennaio 2007, n. 433, Rv. 594846- 01); - che, difatti, nei contratti a forma libera — qual è la locazione ad USO non abitativo (che è sottratta alla disciplina di cui all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), per la quale non è richiesta la Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- forma scritta, sempre che sia di durata non superiore a 9 anni, ex art. 1350, comma 1, n. 8), cod. civ. — "al fine di manifestare il potere rappresentativo non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto" (C'ass. Sez. Lay., sent. 16 novembre 2010, n. 23131, Rv. 615558-01); - che il secondo motivo è, invece, inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente provveduto a riprodurre — nel proprio atto di impugnazione — il testo della clausola dichiarata nulla; - che deve, pertanto, darsi seguito a quanto affermato da questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ovvero che sono "inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel Ric. 2021 n. 32167 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -7- testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in 10.000,00, oltre f, 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater„ del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b
Sentenza Cassazione n. 34901/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris