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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 19942/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 15/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Fermo, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA]!, ritenuta la continuazione tra il reato di truffa contestato e quelli già giudicati con sentenza del Gup di Fermo in data 9/6/2022, la pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa quale aumento ex art. 81 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione 1 aL al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sebbene l'imputato avesse espressamente richiesto il beneficio nell'istanza avanzata a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., subordinando allo stesso l'applicazione della pena concordata.

Il difensore segnala che il giudice non poteva discostarsi dall'accordo prospettato dalle parti, dovendo ratificarlo o rigettarlo sicché l'omesso recepimento della condizione apposta determina la nullità della sentenza. 3.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

La richiesta di applicazione pena formulata nell'interesse dell'imputato dal difensore in veste di procuratore speciale era espressamente subordinata al beneficio della sospensione.

Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 - 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01).

Né varrebbe a sostenere l'irrilevanza dell'omissione l'eventuale concessione del beneficio in relazione al reato base, cui quello a giudizio è stato ritenuto avvinto dalla continuazione esterna, dovendo escludersi in proposito ogni automatismo estensivo, potenzialmente contrastante con i limiti normativi dettati dall'art. 164 cod.pen., richiedendosi al giudice una espressa declaratoria in esito alla doverosa verifica in ordine alla concedibilità dello stesso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La Consigliera e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Fermo in data 15/12/2023 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso, udita la relazione della [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Fermo, accogliendo la concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA]!, ritenuta la continuazione tra il reato di truffa contestato e quelli già giudicati con sentenza del Gup di Fermo in data 9/6/2022, la pena di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa quale aumento ex art. 81 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione 1 aL al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sebbene l'imputato avesse espressamente richiesto il beneficio nell'istanza avanzata a norma dell'art. 444 cod.proc.pen., subordinando allo stesso l'applicazione della pena concordata. Il difensore segnala che il giudice non poteva discostarsi dall'accordo prospettato dalle parti, dovendo ratificarlo o rigettarlo sicché l'omesso recepimento della condizione apposta determina la nullità della sentenza. 3.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento. La richiesta di applicazione pena formulata nell'interesse dell'imputato dal difensore in veste di procuratore speciale era espressamente subordinata al beneficio della sospensione. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui la sentenza di applicazione della pena, che, senza motivazione al riguardo, non conceda il beneficio della sospensione condizionale pur espressamente richiesto, deve essere annullata senza rinvio, onde reintegrare le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 - 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01). Né varrebbe a sostenere l'irrilevanza dell'omissione l'eventuale concessione del beneficio in relazione al reato base, cui quello a giudizio è stato ritenuto avvinto dalla continuazione esterna, dovendo escludersi in proposito ogni automatismo estensivo, potenzialmente contrastante con i limiti normativi dettati dall'art. 164 cod.pen., richiedendosi al giudice una espressa declaratoria in esito alla doverosa verifica in ordine alla concedibilità dello stesso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 11 Aprile 2024 La Consigliera e
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