CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], n. Melfi (Pz) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1844/21 della Corte di appello di Bari del 10/05/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA]Alfonso per concorso in resistenza a pubblico ufficiale (artt. 99, 110, 337 cod. pen.) alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce violazione del diritto di difesa per non avere il proprio difensore potuto partecipare all'udienza di discussione innanzi al Tribunale monocratico di Foggia in quanto nel verbale della precedente udienza del 20 gennaio 2017, differita per legittimo impedimento dello stesso difensore, il giudice aveva disposto il rinvio della trattazione del procedimento al giorno 24 luglio 2017, ore 10.00. Il verbale veniva notificato via PEC al difensore in data 25 gennaio 2017 e la data in esso riportata veniva letta e interpretata dal legale ictu °cui/ come 24 luglio 2017; il dubbio che quella stessa data potesse essere letta come 24 gennaio 2017 veniva, infatti, fugato sia dal fatto che la notifica era stata eseguita il giorno 25 successivo sia dall'assenza di problemi di prescrizione del reato o legati allo status dell'imputata. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in primo luogo tardivo e comunque manifestamente infondato, dovendo essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al profilo della tempestività, va rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa in data 10 maggio 2021, fissando il collegio di appello termine per il deposito della motivazione a novanta giorni dalla pronuncia e quindi 1'8 agosto 2021.La motivazione è stata poi depositata in data 27 luglio 2021 e quindi ampiamente entro il termine differito. Cadendo il termine di deposito nel periodo feriale, quello utile di quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. ci cod. proc. pen.) per proporre impugnazione in sede di legittimità è risultato differito al 15 ottobre 2021 (quarantacinque giorni decorrenti dal 1 settembre), ma il ricorso per cassazione risulta essere stato presentato ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. presso l'ufficio del Giudice di Pace di Melfi in data 20 ottobre 2021. Del tutto ininfluente sotto tale aspetto si rivela l'intervenuta notifica della sentenza all'imputata assente il 7 febbraio 2022, atteso che la normativa processuale emergenziale da pandemia Covid-19 applicabile al procedimento non contempla tale specifico adempimento. 3. Nel merito, l'impugnazione si rivela manifestamente infondata ed ai limiti del pretestuoso. La Corte territoriale ha precisato che la data di rinvio dell'udienza era il 27 e non il 24 gennaio 2017 e che la notifica via PEC era avvenuta sicuramente il giorno 25, per cui l'errore di interpretazione va interamene ascritto alla cattiva lettura data all'ordinanza dal difensore dell'imputata. Dal fascicolo processuale risulta, infatti, che la data del rinvio è indicata in verbale come 27/01/2017, con la cifra 1 - comunque leggibile come tale - che sembra essere stata ritoccata dall'originaria cifra 5; la notifica è, invece, con certezza avvenuta via PEC il 25 gennaio 2017 (f. 52 fasc.). Se, dunque, errore vi è stato - come anzidetto, per colpa inescusabile del difensore - è di avere interpretato la cifra 1 indicante il mese (gennaio) come 7 (luglio), ma l'esame dell'atto processuale non sembra affatto autorizzare la fuorviante lettura sostenuta nel ricorso. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 12 settembre 2022