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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15636/2024

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l ricorso n. 4217/2021proposto da: UNO srl,in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Scrofa, n. 14; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina n. 2027/18/2020, depositata il 2 luglio 2020.

Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 31/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 4217/2021proposto da: UNO srl,in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Scrofa, n. 14; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina n. 2027/18/2020, depositata il 2 luglio 2020. Visto l’atto depositato il 2 novembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 31/05/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15636/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris