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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26224/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20 giugno 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile C.O.N.I. ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamentd senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Messina per rispondere del delitto di turbata libertà degli incanti di cui agli artt. 81, 110 e 353 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in Malvagna-Messina dal luglio all'ottobre 2017, (capo •a) e di induzione indebita di cui agli artt. 110, 319 quatercod. pen., commesso in Malvagna-Messina dal luglio all'ottobre 2017 (capo b).

In particolare, al capo b) si contesta alla Sapienza, nella propria qualità di consulente tecnico regionale del Coni e, quindi, pubblico ufficiale, di aver indotto, abusando dei propri poteri, connessi alla possibilità di esprimere pareri tecnici vincolanti e di eseguire la verifica finale dei progetti, nonché dei rapporti diretti con il rappresentante legale del [OSCURATO:PERSONA], i tecnici del Comune di Malvagna, [OSCURATO:PERSONA] (R.U.P. nell'appalto di seguito indicato) e [OSCURATO:PERSONA], ad affidare a lei e al suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] gli incarichi professionali di progettista e di supporto al R.U.P. dell'opere di riqualificazione del campo di calcio del comune di Malvagna, a fronte del quale aveva ricevuto il corrispettivo di euro 14.330,74 e il Garilli di euro 3.883,33.

2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 8 giugno 2021, ha assolto gli imputati dal reato di turbata libertà degli incanti loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto al capo b), condannando la Sapienza alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e il Puglisi alla pena di un anno di reclusione.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per la Sapienza in quattro anni di reclusione e per il Puglisi in otto mesi di reclusione, ha dichiarato la Sapienza interdetta dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Puglisi, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della qualità di pubblico ufficiale della Sapienza alla data di commissione del reato («dal luglio all'ottobre 2017»), in quanto il suo incarico con il CONI era improrogabilmente cessato alla data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non era rinnovabile in forza di espressa previsione contenuta nel contratto stipulato con l'ente pubblico.

Precisa il difensore che la Corte di appello aveva rigettato la censura difensiva, rilevando che la cessazione dell'incarico di consulente per il CONI, oltre a non essere stata dedotta dalla stessa Sapienza, era smentita dal fatto che l'imputata aveva esercitato il recesso dal contratto di prestazione di opera professionale stipulato con il CONI solo con la pec del 2 marzo 2018.

L'erronea convinzione dell'ing.

Sapienza in ordine alla proroga tacita dell'efficacia del contratto, cessato in data 31 dicembre 2016, tuttavia, non consentirebbe di surrogare l'accertata carenza del titolo contrattuale.

La decisione assunta dalla Corte di appello si rivelerebbe, peraltro, in contrasto con il principio dell'in dubio pro reo.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore deduce il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, che consente al R.u.p. l'affidamento diretto di incarichi sottosoglia nel rispetto del perseguimento dell'interesse pubblico della stazione appaltante e del principio di rotazione.

In particolare, la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello sarebbe contrastante con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. qualora la prestazione promessa o effettuata dal soggetto indotto giovi soltanto alla pubblica amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01).

5. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della Sapienza, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, proponendo quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 319 quater cod. pen., in quanto difetterebbe il necessario rapporto di soggezione fra soggetto inducente e soggetto indotto, essendo anzi emersa proprio dall'istruttoria dibattimentale la situazione opposta.

La ricorrente, che avrebbe posto in essere la condotta induttiva, rivestiva, infatti, la carica di consulente privato del CONI, laddove il soggetto indotto era senza alcun dubbio un pubblico ufficiale in servizio presso il Comune di Malvagna.

5.2. Con il secondo motivo, i difensori rilevano il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

La Corte di appello avrebbe, infatti, omesso la valutazione di ben individuate risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che il rapporto fra la Sapienza e il Puglisi era avvenuto in un contesto di affidamento diretto e che quest'ultimo aveva imposto alla prima un ribasso pari al 10% sul prezzo, a fronte di una riduzione proposta dalla professionista incaricata dal Coni pari al 5%.

A tale indicazione la Sapienza si era conformata senza nulla opporre.

Ulteriori esiti della istruttoria dibattimentale avrebbero confermato l'assenza di condotte prevaricatrici poste in essere dalla professionista.

Sulla base di quanto esposto in sede di testimonianza, dal Sindaco del tempo era, inoltre, risultato provato che alla nomina della Sapienza si era pervenuti, anche sulla base di un suggerimento fornito dallo stesso CONI, per l'assenza all'interno dell'ufficio comunale di figure professionali che potessero redigere il progetto.

Ad avviso dei difensori, un'ulteriore illogicità della motivazione dovrebbe essere ravvisata con riferimento alla valutazione della deposizione resa dal teste D'Antoni, che aveva chiarito che la redazione del progetto esecutivo da parte della Sapienza non aveva determinato alcuna certezza di approvazione del finanziamento, in quanto tale determinazione era di esclusiva competenza del Presidente del CONI.

La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto della deposizione resa da Stazzone, rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso in relazione a vicenda diversa da quella in esame- tuttavia richiamata e valorizzata nel giudizio cautelare- aveva chiarito di essersi rivolta alla Sapienza solo per un parere senza ricevere alcuna richiesta o pressione e senza il conferimento dell'incarico; questa deposizione avrebbe, dunque, smentito l'assunto accusatorio secondo cui anche in tale occasione la professionista avesse adottato lo stesso modus procedendi.

Sulla base di tali rilievi i difensori deducono, dunque, l'illogicità della sentenza della Corte di appello, che si sarebbero trincerata dietro la decisione assunta dalla Corte di Cassazione in sede cautelare, trascurando del tutto di considerare che quest'ultima si era esclusivamente basata sui contenuti delle intercettazioni, ancorché le risultanze del giudizio dibattimentale avessero consentito di individuare una ricostruzione alternativa.

In definitiva- ad avviso della difesa- la decisione di condanna si sarebbe basata su una valutazione parziale del compendio probatorio, che non aveva 53=24i tenuto conto degli esiti della istruttoria dibattimentale.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della qualifica pubblicistica della Sapienza e, segnatamente, alla permanenza del rapporto con il Coni al momento della consumazione del reato, in quanto l'efficacia del contratto dalla stessa stipulato con il Coni era cessato alla data del 31 dicembre 2016 e non era stato acquisito alcun atto dal quale poter fondatamente sostenere che il rapporto fosse stato prorogato.

Osserva, al riguardo, la difesa che nessuna valenza probatoria potrebbe essere attribuita sul punto alla pec del 2 marzo 2018 con la quale l'imputata aveva comunicato il recesso dal Coni, in quanto tale dichiarazione era stata adottata al solo fine processuale di provare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari.

Proprio in conseguenza di tale atto la Corte di Cassazione si sarebbe, infatti, determinata ad annullare l'ordinanza del Tribunale del Riesame in punto di mancata valorizzazione di tale elemento ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze di cautela

5.4. Con il quarto motivo i difensori censurano il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. sulla base del rilievo, documentalmente smentito, che la Sapienza fosse stata coinvolta in altre due vicende speculari.

In realtà la professionista era stata sottoposta ad un procedimento analogo al presente per un affidamento diretto ricevuto dal comune di Acireale, ma era stata assolta dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa in data 24.2.2022, per insussistenza del fatto.

6. Con memoria depositata in data 19 aprile 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Puglisi, ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo proposto nell'interesse del Puglisi e con il terzo motivo dedotto nell'interesse della Sapienza i difensori hanno censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della qualità di pubblico ufficiale dell'imputata alla data di commissione del reato («dal luglio all'ottobre 2017»), in quanto il suo incarico con il CONI, in virtù delle espresse previsioni contenute nel contratto stipulato, era improrogabilmente cessato alla data del 31 dicembre 2016 e non era rinnovabile.

3. I motivi sono fondati.I difensori hanno, infatti, dedotto nel giudizio di appello la carenza della qualifica pubblicistica dell'imputata alla data indicata nell'imputazione (luglio del 2017) e, dunque, l'insussistenza del delitto di induzione indebita.

La Corte di appello di Messina ha disatteso tale censura, rilevando che la cessazione dell'incarico di consulente per il CONI, oltre a non essere stata dedotta dalla stessa Sapienza, era smentita dal fatto che l'imputata aveva esercitato il recesso dal contratto di prestazione di opera professionale stipulato con il CONI solo con la dichiarazione inviata a mezzo pec in data 2 marzo 2018.

Con tali argomenti, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle specifiche deduzioni svolte dai difensori della Sapienza, che nell'atto di appello e nella memoria depositata in data 10 giugno 2022 hanno specificamente eccepito che il contratto stipulato dalla Sapienza con il CONI (e prodotto in giudizio) contemplava quale data di cessazione dell'efficacia il 31 dicembre 2016 ed escludeva espressamente il rinnovo tacito alla clausola n. 5.

Ad avviso dei difensori, inoltre, la dichiarazione inviata via pec dall'imputata al CONI in data 2 marzo 2018, versata in atti e nella disponibilità della Corte di appello, avrebbe assunto esclusivamente la funzione di esteriorizzare la pregressa cessazione dell'efficacia del contratto di consulenza, per documentare in giudizio l'assenza del pericolo di recidiva posto a fondamento della misura cautelare applicata nei confronti dell'imputata.

Sussiste, dunque, la carenza di motivazione denunciata dai ricorrenti, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967).

La Corte di appello, infatti, a fronte delle specifiche censure formulate dalle difese, avrebbe dovuto accertare se effettivamente il contratto stipulato tra il CONI e la Sapienza avesse cessato la propria efficacia alla scadenza della durata originariamente pattuita e se l'imputata abbia o meno continuato in fatto ad esercitare l'attività di consulente per l'ente pubblico.

Parimenti la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se la pec inviata dalla Sapienza al Coni in data 2 marzo 2018 costituisse una dichiarazione di recesso, con efficacia immediata, dall'incarico di consulente o fosse una dichiarazione meramente ricognitiva dell'avvenuta cessazione della sua efficacia.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, al fine di svolgere gli accertamenti di fatto indicati e di motivare in ordine alle censure, dotate del requisito della decisività, proposte dai difensori sul punto.

4. Qualora la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ritenga sussistente la qualifica soggettiva della Sapienza all'epoca della condotta contestata dovrà, tuttavia, verificare accuratamente la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di induzione indebito specificamente contestati dai difensori nei successivi motivi di ricorso.

Non è, invero, di per sé ostativo alla configurabilità del delitto di induzione indebita la circostanza che il soggetto indotto sia un soggetto "pubblico", in quanto, sull'esempio di quanto rilevato con riferimento all'archetipo della concussione (Sez. 6, n. 1306 del 06/11/1997 (dep. 04/02/1998), Montedoro, Rv. 210842; Sez. 6, n. 1894 del 09/01/1997, Raimondo, Rv. 207522), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il destinatario della condotta induttiva possa essere anche un altro pubblico ufficiale, il quale, specie in presenza di un rapporto gerarchico, si venga a trovare in posizione di inferiorità rispetto all'agente che persegue scopi di carattere personale (Sez. 6, n. 20538 del 24/01/2018, Cialente, non nnassimata).

Con specifico riferimento alla fattispecie di induzione indebita, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che gli artt. 317 e 319-quater cod. pen. si limitano ad indicare il soggetto destinatario dell'abuso con il termine «taluno», il che vuol dire che la sua qualifica soggettiva è indifferente ai fini della configurazione di tali fattispecie; tra le possibili vittime della concussioni o i correi della induzione indebita possono, pertanto, annoverarsi, oltre ai privati, anche coloro che rivesto la qualifica di pubblici ufficiali, sempre che la peculiarità della situazione concreta ne denunci uno stato di reale coartazione ovvero una prospettiva utilitaristica (sia pure indotta) dagli stessi perseguita (Sez. 6, n. 22526 del 10/03/2015, Berlusconi, Rv. 263770).

Se, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, i reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, in tali casi, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che è esigibile dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica.

5. Merita, inoltre, accurata verifica la censura svolta dai difensori relativamente all'insussistenza del delitto di induzione indebita, in quanto la prestazione promessa o effettuata dal soggetto indotto in concreto gioverebbe soltanto alla pubblica amministrazione e rappresenterebbe una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerso in relazione al delitto di concussione, ma estensibile, per identità di ratio, anche al delitto di induzione indebita, deve, infatti, essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali; in tal caso, infatti, non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01, fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di concussione con riferimento a pressioni esercitate dai vertici di un'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei titolari di un'impresa partecipante ad una gara, indetta per la concessione di spazi demaniali, al fine di indurli a sottoscrivere un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, e di realizzare in tal modo gli interessi istituzionali dell'ente, legati alla ricerca di una intesa calibrata sull'incremento dei traffici portuali in una prospettiva alla quale era estraneo il perseguimento dei personali utilità economiche; Sez. 2, n. 45970 del11/10/2013, Plotino, Rv. 257754 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico; Sez. 6, n. 45135 del 25/09/2001, Riccardi, Rv. 220386 -01, fattispecie in tema di pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di una ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al ricorso amministrativo interposto contro l'ordinanza medesima.

La Corte ha specificato che in casi siffatti la tutela del cittadino è affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa).

La Corte di appello, dunque, nel giudizio di rinvio, dovrà verificare anche se il Puglisi abbia agito esclusivamente nell'interesse della Pubblica amministrazione o anche nel proprio interesse e se la condotta accertata integri il delitto di induzione indebita, altro delitto contro la pubblica amministrazione (ad esempio, la corruzione) o sia penalmente lecita.6.

Alla stregua dei rilievi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20 giugno 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile C.O.N.I. ([OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese processuali; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamentd senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Messina per rispondere del delitto di turbata libertà degli incanti di cui agli artt. 81, 110 e 353 cod. pen., commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in Malvagna-Messina dal luglio all'ottobre 2017, (capo •a) e di induzione indebita di cui agli artt. 110, 319 quatercod. pen., commesso in Malvagna-Messina dal luglio all'ottobre 2017 (capo b). In particolare, al capo b) si contesta alla Sapienza, nella propria qualità di consulente tecnico regionale del Coni e, quindi, pubblico ufficiale, di aver indotto, abusando dei propri poteri, connessi alla possibilità di esprimere pareri tecnici vincolanti e di eseguire la verifica finale dei progetti, nonché dei rapporti diretti con il rappresentante legale del [OSCURATO:PERSONA], i tecnici del Comune di Malvagna, [OSCURATO:PERSONA] (R.U.P. nell'appalto di seguito indicato) e [OSCURATO:PERSONA], ad affidare a lei e al suo collaboratore [OSCURATO:PERSONA] gli incarichi professionali di progettista e di supporto al R.U.P. dell'opere di riqualificazione del campo di calcio del comune di Malvagna, a fronte del quale aveva ricevuto il corrispettivo di euro 14.330,74 e il Garilli di euro 3.883,33. 2. Il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 8 giugno 2021, ha assolto gli imputati dal reato di turbata libertà degli incanti loro ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto al capo b), condannando la Sapienza alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione e il Puglisi alla pena di un anno di reclusione. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per la Sapienza in quattro anni di reclusione e per il Puglisi in otto mesi di reclusione, ha dichiarato la Sapienza interdetta dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Puglisi, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della qualità di pubblico ufficiale della Sapienza alla data di commissione del reato («dal luglio all'ottobre 2017»), in quanto il suo incarico con il CONI era improrogabilmente cessato alla data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non era rinnovabile in forza di espressa previsione contenuta nel contratto stipulato con l'ente pubblico. Precisa il difensore che la Corte di appello aveva rigettato la censura difensiva, rilevando che la cessazione dell'incarico di consulente per il CONI, oltre a non essere stata dedotta dalla stessa Sapienza, era smentita dal fatto che l'imputata aveva esercitato il recesso dal contratto di prestazione di opera professionale stipulato con il CONI solo con la pec del 2 marzo 2018. L'erronea convinzione dell'ing. Sapienza in ordine alla proroga tacita dell'efficacia del contratto, cessato in data 31 dicembre 2016, tuttavia, non consentirebbe di surrogare l'accertata carenza del titolo contrattuale. La decisione assunta dalla Corte di appello si rivelerebbe, peraltro, in contrasto con il principio dell'in dubio pro reo. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore deduce il vizio della motivazione nel punto in cui la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, che consente al R.u.p. l'affidamento diretto di incarichi sottosoglia nel rispetto del perseguimento dell'interesse pubblico della stazione appaltante e del principio di rotazione. In particolare, la motivazione resa sul punto dalla Corte di Appello sarebbe contrastante con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. qualora la prestazione promessa o effettuata dal soggetto indotto giovi soltanto alla pubblica amministrazione e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01). 5. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori della Sapienza, ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, proponendo quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 319 quater cod. pen., in quanto difetterebbe il necessario rapporto di soggezione fra soggetto inducente e soggetto indotto, essendo anzi emersa proprio dall'istruttoria dibattimentale la situazione opposta. La ricorrente, che avrebbe posto in essere la condotta induttiva, rivestiva, infatti, la carica di consulente privato del CONI, laddove il soggetto indotto era senza alcun dubbio un pubblico ufficiale in servizio presso il Comune di Malvagna. 5.2. Con il secondo motivo, i difensori rilevano il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte di appello avrebbe, infatti, omesso la valutazione di ben individuate risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che il rapporto fra la Sapienza e il Puglisi era avvenuto in un contesto di affidamento diretto e che quest'ultimo aveva imposto alla prima un ribasso pari al 10% sul prezzo, a fronte di una riduzione proposta dalla professionista incaricata dal Coni pari al 5%. A tale indicazione la Sapienza si era conformata senza nulla opporre. Ulteriori esiti della istruttoria dibattimentale avrebbero confermato l'assenza di condotte prevaricatrici poste in essere dalla professionista. Sulla base di quanto esposto in sede di testimonianza, dal Sindaco del tempo era, inoltre, risultato provato che alla nomina della Sapienza si era pervenuti, anche sulla base di un suggerimento fornito dallo stesso CONI, per l'assenza all'interno dell'ufficio comunale di figure professionali che potessero redigere il progetto. Ad avviso dei difensori, un'ulteriore illogicità della motivazione dovrebbe essere ravvisata con riferimento alla valutazione della deposizione resa dal teste D'Antoni, che aveva chiarito che la redazione del progetto esecutivo da parte della Sapienza non aveva determinato alcuna certezza di approvazione del finanziamento, in quanto tale determinazione era di esclusiva competenza del Presidente del CONI. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto della deposizione resa da Stazzone, rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, escusso in relazione a vicenda diversa da quella in esame- tuttavia richiamata e valorizzata nel giudizio cautelare- aveva chiarito di essersi rivolta alla Sapienza solo per un parere senza ricevere alcuna richiesta o pressione e senza il conferimento dell'incarico; questa deposizione avrebbe, dunque, smentito l'assunto accusatorio secondo cui anche in tale occasione la professionista avesse adottato lo stesso modus procedendi. Sulla base di tali rilievi i difensori deducono, dunque, l'illogicità della sentenza della Corte di appello, che si sarebbero trincerata dietro la decisione assunta dalla Corte di Cassazione in sede cautelare, trascurando del tutto di considerare che quest'ultima si era esclusivamente basata sui contenuti delle intercettazioni, ancorché le risultanze del giudizio dibattimentale avessero consentito di individuare una ricostruzione alternativa. In definitiva- ad avviso della difesa- la decisione di condanna si sarebbe basata su una valutazione parziale del compendio probatorio, che non aveva 53=24i tenuto conto degli esiti della istruttoria dibattimentale. 5.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della qualifica pubblicistica della Sapienza e, segnatamente, alla permanenza del rapporto con il Coni al momento della consumazione del reato, in quanto l'efficacia del contratto dalla stessa stipulato con il Coni era cessato alla data del 31 dicembre 2016 e non era stato acquisito alcun atto dal quale poter fondatamente sostenere che il rapporto fosse stato prorogato. Osserva, al riguardo, la difesa che nessuna valenza probatoria potrebbe essere attribuita sul punto alla pec del 2 marzo 2018 con la quale l'imputata aveva comunicato il recesso dal Coni, in quanto tale dichiarazione era stata adottata al solo fine processuale di provare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari. Proprio in conseguenza di tale atto la Corte di Cassazione si sarebbe, infatti, determinata ad annullare l'ordinanza del Tribunale del Riesame in punto di mancata valorizzazione di tale elemento ai fini del giudizio sulla sussistenza delle esigenze di cautela 5.4. Con il quarto motivo i difensori censurano il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. sulla base del rilievo, documentalmente smentito, che la Sapienza fosse stata coinvolta in altre due vicende speculari. In realtà la professionista era stata sottoposta ad un procedimento analogo al presente per un affidamento diretto ricevuto dal comune di Acireale, ma era stata assolta dal reato di cui all'art. 353 cod. pen. dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa in data 24.2.2022, per insussistenza del fatto. 6. Con memoria depositata in data 19 aprile 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Puglisi, ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo proposto nell'interesse del Puglisi e con il terzo motivo dedotto nell'interesse della Sapienza i difensori hanno censurato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza della qualità di pubblico ufficiale dell'imputata alla data di commissione del reato («dal luglio all'ottobre 2017»), in quanto il suo incarico con il CONI, in virtù delle espresse previsioni contenute nel contratto stipulato, era improrogabilmente cessato alla data del 31 dicembre 2016 e non era rinnovabile. 3. I motivi sono fondati.I difensori hanno, infatti, dedotto nel giudizio di appello la carenza della qualifica pubblicistica dell'imputata alla data indicata nell'imputazione (luglio del 2017) e, dunque, l'insussistenza del delitto di induzione indebita. La Corte di appello di Messina ha disatteso tale censura, rilevando che la cessazione dell'incarico di consulente per il CONI, oltre a non essere stata dedotta dalla stessa Sapienza, era smentita dal fatto che l'imputata aveva esercitato il recesso dal contratto di prestazione di opera professionale stipulato con il CONI solo con la dichiarazione inviata a mezzo pec in data 2 marzo 2018. Con tali argomenti, tuttavia, la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alle specifiche deduzioni svolte dai difensori della Sapienza, che nell'atto di appello e nella memoria depositata in data 10 giugno 2022 hanno specificamente eccepito che il contratto stipulato dalla Sapienza con il CONI (e prodotto in giudizio) contemplava quale data di cessazione dell'efficacia il 31 dicembre 2016 ed escludeva espressamente il rinnovo tacito alla clausola n. 5. Ad avviso dei difensori, inoltre, la dichiarazione inviata via pec dall'imputata al CONI in data 2 marzo 2018, versata in atti e nella disponibilità della Corte di appello, avrebbe assunto esclusivamente la funzione di esteriorizzare la pregressa cessazione dell'efficacia del contratto di consulenza, per documentare in giudizio l'assenza del pericolo di recidiva posto a fondamento della misura cautelare applicata nei confronti dell'imputata. Sussiste, dunque, la carenza di motivazione denunciata dai ricorrenti, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 27801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola, Rv. 257967). La Corte di appello, infatti, a fronte delle specifiche censure formulate dalle difese, avrebbe dovuto accertare se effettivamente il contratto stipulato tra il CONI e la Sapienza avesse cessato la propria efficacia alla scadenza della durata originariamente pattuita e se l'imputata abbia o meno continuato in fatto ad esercitare l'attività di consulente per l'ente pubblico. Parimenti la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se la pec inviata dalla Sapienza al Coni in data 2 marzo 2018 costituisse una dichiarazione di recesso, con efficacia immediata, dall'incarico di consulente o fosse una dichiarazione meramente ricognitiva dell'avvenuta cessazione della sua efficacia. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, al fine di svolgere gli accertamenti di fatto indicati e di motivare in ordine alle censure, dotate del requisito della decisività, proposte dai difensori sul punto. 4. Qualora la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, ritenga sussistente la qualifica soggettiva della Sapienza all'epoca della condotta contestata dovrà, tuttavia, verificare accuratamente la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di induzione indebito specificamente contestati dai difensori nei successivi motivi di ricorso. Non è, invero, di per sé ostativo alla configurabilità del delitto di induzione indebita la circostanza che il soggetto indotto sia un soggetto "pubblico", in quanto, sull'esempio di quanto rilevato con riferimento all'archetipo della concussione (Sez. 6, n. 1306 del 06/11/1997 (dep. 04/02/1998), Montedoro, Rv. 210842; Sez. 6, n. 1894 del 09/01/1997, Raimondo, Rv. 207522), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il destinatario della condotta induttiva possa essere anche un altro pubblico ufficiale, il quale, specie in presenza di un rapporto gerarchico, si venga a trovare in posizione di inferiorità rispetto all'agente che persegue scopi di carattere personale (Sez. 6, n. 20538 del 24/01/2018, Cialente, non nnassimata). Con specifico riferimento alla fattispecie di induzione indebita, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che gli artt. 317 e 319-quater cod. pen. si limitano ad indicare il soggetto destinatario dell'abuso con il termine «taluno», il che vuol dire che la sua qualifica soggettiva è indifferente ai fini della configurazione di tali fattispecie; tra le possibili vittime della concussioni o i correi della induzione indebita possono, pertanto, annoverarsi, oltre ai privati, anche coloro che rivesto la qualifica di pubblici ufficiali, sempre che la peculiarità della situazione concreta ne denunci uno stato di reale coartazione ovvero una prospettiva utilitaristica (sia pure indotta) dagli stessi perseguita (Sez. 6, n. 22526 del 10/03/2015, Berlusconi, Rv. 263770). Se, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, i reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, in tali casi, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che è esigibile dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica. 5. Merita, inoltre, accurata verifica la censura svolta dai difensori relativamente all'insussistenza del delitto di induzione indebita, in quanto la prestazione promessa o effettuata dal soggetto indotto in concreto gioverebbe soltanto alla pubblica amministrazione e rappresenterebbe una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerso in relazione al delitto di concussione, ma estensibile, per identità di ratio, anche al delitto di induzione indebita, deve, infatti, essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali; in tal caso, infatti, non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01, fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di concussione con riferimento a pressioni esercitate dai vertici di un'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei titolari di un'impresa partecipante ad una gara, indetta per la concessione di spazi demaniali, al fine di indurli a sottoscrivere un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, e di realizzare in tal modo gli interessi istituzionali dell'ente, legati alla ricerca di una intesa calibrata sull'incremento dei traffici portuali in una prospettiva alla quale era estraneo il perseguimento dei personali utilità economiche; Sez. 2, n. 45970 del11/10/2013, Plotino, Rv. 257754 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico; Sez. 6, n. 45135 del 25/09/2001, Riccardi, Rv. 220386 -01, fattispecie in tema di pressioni esercitate da dipendenti comunali affinché il destinatario di una ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità rinunciasse al ricorso amministrativo interposto contro l'ordinanza medesima. La Corte ha specificato che in casi siffatti la tutela del cittadino è affidata ai rimedi previsti dalla legislazione amministrativa). La Corte di appello, dunque, nel giudizio di rinvio, dovrà verificare anche se il Puglisi abbia agito esclusivamente nell'interesse della Pubblica amministrazione o anche nel proprio interesse e se la condotta accertata integri il delitto di induzione indebita, altro delitto contro la pubblica amministrazione (ad esempio, la corruzione) o sia penalmente lecita.6. Alla stregua dei rilievi che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad al
Sentenza Cassazione n. 26224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris