CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17109/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente protempore;- intimata -Numero registro generale 17878/2025Numero sezionale 4555/2026Numero di raccolta generale 17109/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza n. 5683/08/25 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della CAMPANIA, depositata il 01/09/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella dipagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 neiconfronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito di controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2000, con la sentenza inepigrafe indicata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, precisato che la cartella di pagamento impugnata era stataemessa ai sensi dell’art. 36-bis e non dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del1973, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 15546/2004, secondocui il termine previsto dal citato art. 36-bis per procedere alla verifica delledichiarazioni, ovvero “entro l'inizio del periodo di presentazione delledichiarazioni relative all'anno successivo", è ordinatorio, rigettava l’appellodel contribuente sostenendo che l’iscrizione a ruolo era stata effettuatatempestivamente in quanto, con riferimento agli omessi versamenti diimposte (IRES, ritenute alla fonte, IVA ed IRAP) l’amministrazionefinanziaria aveva rispettato il termine di decadenza di cui all’art 25 del d.P.R.n. 602 del 1973, avendo emesso la cartella di pagamento entro il 31dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delladichiarazione, nella specie scadente il 31 dicembre 20242. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso percassazione affidato a un motivo, cui replicava l’intimata con controricorso.3. In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., del 17 gennaio 2026, in considerazione della manifestainfondatezza del motivo di ricorso, il ricorrente con istanza depositata indata 16/02/206 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degliartt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causaper l’odierna camera di consiglio.Numero registro generale 17878/2025Numero sezionale 4555/2026Numero di raccolta generale 17109/2026Data pubblicazione 31/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973in relazione all’art. 112 c.p.c.1.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avevacompletamente stravolto il senso della censura di appello, con una falsaapplicazione della disposizione censurata che, ove correttamente applicata,avrebbe determinato l’annullamento della cartella di pagamento in quantoin relazione alla dichiarazione redditi dell’anno 2021 (relativa ai redditi anno2020) la liquidazione delle somme dovute al Fisco, è avvenuta con lacomunicazione n. 13234392119 consegnata in data 30/03/2023 mentredoveva essere effettuata entro il 1° febbraio 2022 e non oltre il 30 apriledello stesso anno.2. Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato condividendo al riguardole argomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata del ricorso,opposta dal contribuente, secondo cui la giurisprudenza di questa Corte(Cass. Sez. U. n. 21498/2004) ha affermato che il termine annuale per larettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non ècausa di decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] dal potere di procederealla rettifica della dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principicostituzionali e di civiltà giuridica. Infatti, in materia tributaria, ognidecadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza diun'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di unindugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciònon gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto.2.1. Tuttavia, non essendo concepibile che il cittadino resti soggetto“sine dei” al potere dell'Amministrazione, il termine di decadenza entro cuiva circoscritta l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria varicollegato, nelle ipotesi di «controllo cd. formale» (o, più rettamente,Numero registro generale 17878/2025Numero sezionale 4555/2026Numero di raccolta generale 17109/2026Data pubblicazione 31/05/2026cartolare), a cui segua una mera attività di liquidazione, a quello perl'iscrizione a ruolo, fissato nell'art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973(nel testo vigente ratione temporis), mentre nelle ipotesi di «rettificacartolare» (o formale), il relativo potere deve, a pena di decadenza, essereesercitato mediante la notifica dell'atto impugnabile (la cartella dipagamento) entro il termine stabilito, in via generale, dal comma primodell'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis.2.2. Successivamente, ha specificato che in tema di accertamenti econtrolli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relativarettifica cd. formale, previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,secondo l'interpretazione autentica offerta dall'art. 28, primo comma, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, non ha natura decadenziale, né è datoipotizzarne una trasformazione da perentorio in ordinatorio, in ragione dellavalenza precettiva ab origine della disposizione interpretativa (Cass. n.8055/2013, v. anche Cass. n. 15750/2020).2.3. Orbene, nel caso di specie, avendo il termine per la comunicazionedella liquidazione delle somme dovute, di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973, natura ordinatoria - come puntualmente rilevato dal giudice diappello senza che possa configurarsi sul punto una omessa pronuncia - lasua violazione non determina effetti invalidanti sulla cartella che è stataemessa sulla base di una iscrizione a ruolo tempestivamente effettuata aisensi del citato art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973.3. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannatoal pagamento in favore della controricorrente delle spese processualiliquidate come in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., alpagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidain euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna ilNumero registro generale 17878/2025Numero sezionale 4555/2026Numero di raccolta generale 17109/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo dieuro 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]