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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22465/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa, del 6 maggio 2026RITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione per delinquere e furti aggravati, in relazione a sette capi diimputazione riportati nell’ordinanza applicativa.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento agliarticoli 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen.) e motivazione apparente e illogicaperché il Tribunale del riesame di Cagliari non avrebbe fornito un’adeguatamotivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione perdelinquere, nonostante il suo ruolo del tutto marginale e l’assenza a suo carico diintercettazioni telefoniche o ambientali.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento all’art.274, lett. c) cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenutasussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, nonostante il decorso di oltre unanno tra l’ultimo episodio contestato e l’applicazione della misura cautelare el’assenza di elementi per fondare una prognosi negativa per il futuro, evidenziandoaltresì l’apoditticità dell’affermazione secondo cui solo la cessazione delleintercettazioni avrebbe impedito l’accertamento di ulteriori reati.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento agliarticoli 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnataanche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inadeguata la misura cautelaredegli arresti domiciliari senza fornire una giustificazione adeguata.3.

La Procura Generale di questa Corte ha chiesto di dichiararel’inammissibilità del ricorso.Con memoria del 6 maggio 2026 la difesa ha contestato le deduzioni dellaProcura Generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi inparticolare sul secondo e sul terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, con il quale si contesta la gravità indiziaria in ordine aldelitto di cui all’art. 416 cod. pen., è infondato.2.1.

Deve premettersi che, con i motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o rispetto adaspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo; per cuisono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01).Alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità nonsolo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (si vedaSez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di procedere ad unarivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007,Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).2.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha offerto una motivazione puntuale, nonapparente né manifestamente illogica, dando conto del compendio indiziariovalorizzato a carico del ricorrente: le risultanze delle intercettazioni, i servizi diosservazione, nonché le immagini degli impianti di videosorveglianza.

Su tale baseil collegio del riesame ha evidenziato, con argomentazione coerente, il numero deifurti contestati, la protrazione dell’operatività del gruppo per diversi mesi, lastabilità dei contatti tra i compartecipi, la disponibilità di mezzi e strumentazionetecnologica per la commissione dei reati e, soprattutto, il ruolo non occasionaledel ricorrente, emergente anche dalla capacità di impartire indicazioni operative aicorrei in occasione di specifici episodi delittuosi.2.3.

Il percorso argomentativo si sottrae alle censure difensive anche sulpiano della qualificazione giuridica.

Invero, il delitto di associazione per delinquererichiede un vincolo tendenzialmente stabile, un programma criminoso aperto allacommissione di una serie indeterminata di delitti e una struttura, anche minima,idonea al perseguimento degli scopi comuni; e la giurisprudenza di legittimità haaltresì chiarito che la partecipazione del singolo può assumere rilievo anche sedestinata, sin dall’origine, a una durata temporalmente limitata, purché si inseriscain modo organico nel sodalizio e ne condivida il programma criminoso (Sez. 2, n.52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 – 01).Tali principi risultano correttamente applicati dall’ordinanza impugnata, laquale ha desunto la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non da una presenza meramenteepisodica nei reati-fine, ma dall’inserimento in una trama relazionale stabile, dallareiterazione dei contributi forniti e dalla funzionalità degli stessi rispetto all’azionedel gruppo.

La deduzione difensiva del ruolo marginale del ricorrente, dunque, sirisolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale investigativo, estraneaal giudizio di legittimità.

Ne consegue il rigetto del primo motivo.3.

Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambiconcernono il tema delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, sonoanch’essi infondati.3.1.

In ordine all’attualità del pericolo di reiterazione, il Tribunale havalorizzato non dati stereotipati, ma indicatori concreti desunti dalle modalità dellecondotte, dalla loro serialità, dalla progressione dell’attività delittuosa e dallapersonalità desumibile dai fatti.

Né il rilievo difensivo incentrato sul decorso deltempo è decisivo: il lasso temporale tra i fatti contestati e l’applicazione dellamisura non è, nel caso di specie, particolarmente ampio e, in ogni caso, il decorsodel tempo non elide di per sé le esigenze cautelari, dovendo essere apprezzatoinsieme alle caratteristiche del fatto e del soggetto, tanto più quando il quadroindiziario descriva una stabile inclinazione alla reiterazione di reati della stessaspecie.Questa Corte ha ripetutamente osservato, infatti, che «in tema di misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (Fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte haritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelarenon poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dallemodalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputatinel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati)» (Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01).3.2.

Parimenti immune da censure è la valutazione di inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari.

L’ordinanza impugnata collega la conferma dellacustodia in carcere alla gravità e alla reiterazione delle condotte, nonché alleconcrete modalità esecutive delle stesse, reputate sintomatiche di una marcatacapacità a delinquere e di una significativa incapacità di autocontrollo, testimoniataanche dallo specifico episodio della fuga, con conseguente messa in pericolodell'incolumità degli agenti che lo inseguivano e dei terzi, in occasione dei fatti dicui ai capi 26, 26 bis e 27.In tale quadro, la scelta della misura più afflittiva risulta sorretta damotivazione non apparente, coerente con il principio per cui l’adeguatezza dellamisura deve essere verificata in concreto, in relazione alla specifica consistenzadel pericolo da fronteggiare.Va inoltre rilevato che il ricorrente non ha specificamente indicato per qualiragioni, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari sarebbe stataadeguata a contenere il pericolo di reiterazione in termini maggiormenteconvincenti rispetto alla opposta valutazione del Tribunale, né ha allegato elementiindividualizzanti idonei a disarticolare il giudizio di inidoneità espressodall’ordinanza impugnata.Anche sotto questo profilo, dunque, la censura si risolve in una genericarichiesta di rivalutazione del merito cautelare.4.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa, del 6 maggio 2026RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione per delinquere e furti aggravati, in relazione a sette capi diimputazione riportati nell’ordinanza applicativa.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento agliarticoli 273 cod. proc. pen. e 416 cod. pen.) e motivazione apparente e illogicaperché il Tribunale del riesame di Cagliari non avrebbe fornito un’adeguatamotivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione perdelinquere, nonostante il suo ruolo del tutto marginale e l’assenza a suo carico diintercettazioni telefoniche o ambientali.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento all’art.274, lett. c) cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenutasussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari, nonostante il decorso di oltre unanno tra l’ultimo episodio contestato e l’applicazione della misura cautelare el’assenza di elementi per fondare una prognosi negativa per il futuro, evidenziandoaltresì l’apoditticità dell’affermazione secondo cui solo la cessazione delleintercettazioni avrebbe impedito l’accertamento di ulteriori reati.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (in riferimento agliarticoli 275 e 292 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnataanche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inadeguata la misura cautelaredegli arresti domiciliari senza fornire una giustificazione adeguata.3. La Procura Generale di questa Corte ha chiesto di dichiararel’inammissibilità del ricorso.Con memoria del 6 maggio 2026 la difesa ha contestato le deduzioni dellaProcura Generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi inparticolare sul secondo e sul terzo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo, con il quale si contesta la gravità indiziaria in ordine aldelitto di cui all’art. 416 cod. pen., è infondato.2.1. Deve premettersi che, con i motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o rispetto adaspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo; per cuisono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività,l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quandonon manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fattoper giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità,dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.,Rv. 262965-01).Alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità nonsolo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (si vedaSez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di procedere ad unarivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007,Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).2.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha offerto una motivazione puntuale, nonapparente né manifestamente illogica, dando conto del compendio indiziariovalorizzato a carico del ricorrente: le risultanze delle intercettazioni, i servizi diosservazione, nonché le immagini degli impianti di videosorveglianza. Su tale baseil collegio del riesame ha evidenziato, con argomentazione coerente, il numero deifurti contestati, la protrazione dell’operatività del gruppo per diversi mesi, lastabilità dei contatti tra i compartecipi, la disponibilità di mezzi e strumentazionetecnologica per la commissione dei reati e, soprattutto, il ruolo non occasionaledel ricorrente, emergente anche dalla capacità di impartire indicazioni operative aicorrei in occasione di specifici episodi delittuosi.2.3. Il percorso argomentativo si sottrae alle censure difensive anche sulpiano della qualificazione giuridica. Invero, il delitto di associazione per delinquererichiede un vincolo tendenzialmente stabile, un programma criminoso aperto allacommissione di una serie indeterminata di delitti e una struttura, anche minima,idonea al perseguimento degli scopi comuni; e la giurisprudenza di legittimità haaltresì chiarito che la partecipazione del singolo può assumere rilievo anche sedestinata, sin dall’origine, a una durata temporalmente limitata, purché si inseriscain modo organico nel sodalizio e ne condivida il programma criminoso (Sez. 2, n.52005 del 24/11/2016, Fanni, Rv. 268767 – 01).Tali principi risultano correttamente applicati dall’ordinanza impugnata, laquale ha desunto la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] non da una presenza meramenteepisodica nei reati-fine, ma dall’inserimento in una trama relazionale stabile, dallareiterazione dei contributi forniti e dalla funzionalità degli stessi rispetto all’azionedel gruppo. La deduzione difensiva del ruolo marginale del ricorrente, dunque, sirisolve nella richiesta di una diversa lettura del materiale investigativo, estraneaal giudizio di legittimità. Ne consegue il rigetto del primo motivo.3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente perché entrambiconcernono il tema delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, sonoanch’essi infondati.3.1. In ordine all’attualità del pericolo di reiterazione, il Tribunale havalorizzato non dati stereotipati, ma indicatori concreti desunti dalle modalità dellecondotte, dalla loro serialità, dalla progressione dell’attività delittuosa e dallapersonalità desumibile dai fatti. Né il rilievo difensivo incentrato sul decorso deltempo è decisivo: il lasso temporale tra i fatti contestati e l’applicazione dellamisura non è, nel caso di specie, particolarmente ampio e, in ogni caso, il decorsodel tempo non elide di per sé le esigenze cautelari, dovendo essere apprezzatoinsieme alle caratteristiche del fatto e del soggetto, tanto più quando il quadroindiziario descriva una stabile inclinazione alla reiterazione di reati della stessaspecie.Questa Corte ha ripetutamente osservato, infatti, che «in tema di misurecautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza (Fattispecie in tema di furto aggravato in cui la Corte haritenuto che la valutazione del tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelarenon poteva essere disgiunta da quella della gravità delle condotte evidenziata dallemodalità di commissione del reato e dalla professionalità dimostrata dagli imputatinel gestire l'attività di rivendita dei pezzi dei veicoli rubati)» (Sez. 5, n. 1154 del11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01).3.2. Parimenti immune da censure è la valutazione di inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari. L’ordinanza impugnata collega la conferma dellacustodia in carcere alla gravità e alla reiterazione delle condotte, nonché alleconcrete modalità esecutive delle stesse, reputate sintomatiche di una marcatacapacità a delinquere e di una significativa incapacità di autocontrollo, testimoniataanche dallo specifico episodio della fuga, con conseguente messa in pericolodell'incolumità degli agenti che lo inseguivano e dei terzi, in occasione dei fatti dicui ai capi 26, 26 bis e 27.In tale quadro, la scelta della misura più afflittiva risulta sorretta damotivazione non apparente, coerente con il principio per cui l’adeguatezza dellamisura deve essere verificata in concreto, in relazione alla specifica consistenzadel pericolo da fronteggiare.Va inoltre rilevato che il ricorrente non ha specificamente indicato per qualiragioni, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari sarebbe stataadeguata a contenere il pericolo di reiterazione in termini maggiormenteconvincenti rispetto alla opposta valutazione del Tribunale, né ha allegato elementiindividualizzanti idonei a disarticolare il giudizio di inidoneità espressodall’ordinanza impugnata.Anche sotto questo profilo, dunque, la censura si risolve in una genericarichiesta di rivalutazione del merito cautelare.4. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]