CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 12459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4118/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 498/2017 depositata il21/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata, ha respinto l’appello erariale e ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore tassa di registro, ipotecaria e catastale dovuta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di revoca del trattamento agevolativo del c.d. “prezzo-valore” (art. 1, comma 497, l. n. 266 del 2005), ritenuto dall’Ufficio non applicabile all’ipotesi di trasferimento immobiliare mediante contratto a favore di terzi (art.1411 cod. civ.). Il giudice di appello ha rilevato, in particolare, che nell’atto notarile di permuta allegato agli atti vi è espressa stipulazione a favore di un terzo, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza ai fini dell’applicazione della tassa di registro deve aversi riguardo all’effetto giuridico che realmente deriva dalla stipula dell’atto e non invece dalla connotazione formale e che correttamente i contribuenti hanno determinato l’imposta di registro sulla base del c.d. prezzo valore, esplicando l’atto propri effetti giudici nei confronti di una persona fisica . Si è costituito con controricorso il contribuente. La ricorrente ha depositato memoria, con allegata documentazione. Considerato che Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, comma primo, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.1, comma 497, l. n. 266 del 2005 e 1411 cod. civ., per non avere la CTR considerato che il terzo rimane estraneo al contratto, non ne diviene parte, ma acquista soltanto il diritto alla prestazione contro il contraente per effetto della stipulazione, per cui va esclusa la riconducibilità della cessione immobiliare in questione all’ambito di applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 497, l. n. 266 del 2005, per carenza dei relativi, specifici presupposti. La parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo il contribuente presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, relativa all’avviso di rettifica e liquidazione n. 2012 1T 001177 (anno 2012), indicato nella allegata nota del l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Potenza, a firma del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], essendo cessata la materia del contendere. La presentazione della domanda ed il perfezionamento della procedura di definizione agevolata determinano l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13,d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, perché è cessata materia del contendere. 3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio e dispone che le spese rimangano a carico della parte ch